Art. 122 disp. att. c.p.c. Forma dell’istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’istanza per l’integrazione di uu provvedimento istruttorio a norma dell’articolo 289 del codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.