Art. 122 disp. att. c.p.c. Forma dell’istanza per integrazione dei provvedimenti istruttori

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’istanza per l’integrazione di uu provvedimento istruttorio a norma dell’articolo 289 del codice è fatta con ricorso diretto al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del collegio.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.