Art. 115 disp. att. c.p.c. Rinvio della discussione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Si applica alle udienze del collegio la disposizione dell’articolo 82.

2. Il collegio può inoltre rinviare la discussione della causa per non più di una volta soltanto per grave impedimento del tribunale o delle parti e non oltre la seconda udienza successiva a quella fissata dal giudice istruttore a norma dell’articolo 190 del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.