Art. 125-bis disp. att. c.p.c. Riassunzione delle cause sospese durante l’istruzione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se il giudice istruttore ha sospeso l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione a norme, dell’art. 279 quarto comma del Codice, le parti debbono riassumere la causa davanti a lui nelle forme stabilite dall’articolo che precede, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che definisce il giudizio sull’appello immediato che ha dato luogo alla sospensione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.