Art. 121 disp. att. c.p.c. Ordinanza di correzione delle sentenze

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.