Art. 121 disp. att. c.p.c. Ordinanza di correzione delle sentenze
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.
1. L’ordinanza di correzione delle sentenze è notificata alle parti a cura del cancelliere.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1942
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it