Art. 70-bis disp. att. c.p.c. Computo dei termini di comparizione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. I termini di comparizione, stabiliti nell’art. 163-bis del Codice, debbono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione, anche se la causa è rinviata ad altra udienza a norma dell’articolo 168-bis quarto comma dello stesso Codice.