Art. 5 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239)

1. I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.
Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso.
In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico può essere fornita anche con atto notorio.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1961

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.