Art. 593 c.p. Omissione di soccorso
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a sé stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’Autorità e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro.
2. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità.
3. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 593 c.p. punisce l’omissione di soccorso e chiude il capo dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale dedicato all’abbandono di persone in difficoltà. È l’espressione più diretta, nel codice penale, del dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost.: chiunque si imbatta in una persona incapace, ferita o in pericolo è tenuto a un intervento minimo, consistente nell’avvisare l’autorità o nel prestare l’assistenza necessaria. Il bene tutelato è la vita e l’incolumità della persona bisognosa di aiuto.
A differenza dei reati omissivi impropri, in cui il soggetto risponde dell’evento perché titolare di una posizione di garanzia (art. 40, secondo comma, c.p.), qui l’obbligo grava su chiunque per il solo fatto del ritrovamento: si tratta di un reato omissivo proprio, che si perfeziona con il mancato compimento dell’azione doverosa. La legge 9 aprile 2003, n. 72 ha inasprito la pena, oggi della reclusione fino a un anno o della multa fino a 2.500 euro.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il presupposto del reato è il “trovare” la persona in difficoltà, nozione intesa in senso ampio come imbattersi in essa, anche senza averne causato la situazione. L’obbligo sorge soltanto se il pericolo è reale e attuale: non vi è reato quando la persona è già adeguatamente assistita da altri o è in grado di provvedere da sé.
Il contenuto del dovere è proporzionato alle possibilità del soggetto: non si pretendono interventi eroici o rischiosi per la propria incolumità, ma l’assistenza che le circostanze consentono, anche solo una telefonata ai servizi di emergenza. Il principio di inesigibilità non opera al di fuori delle cause di giustificazione e di esclusione della colpevolezza previste dalla legge: chi poteva almeno allertare i soccorsi e non lo ha fatto risponde del reato, anche se ha agito per timore di conseguenze personali.
Nella prassi la norma convive con la fattispecie speciale dell’art. 189 del codice della strada, che punisce l’utente della strada coinvolto in un incidente comunque ricollegabile al suo comportamento che non si ferma o non presta assistenza ai feriti. L’art. 593 c.p. resta applicabile ai terzi estranei al sinistro e a tutte le situazioni diverse dalla circolazione stradale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’omissione di soccorso va distinta dall’abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), che presuppone un preesistente obbligo di custodia o di cura e punisce chi lascia la persona affidata; dall’omicidio e dalle lesioni commessi mediante omissione (artt. 40, secondo comma, 575, 582, 589 e 590 c.p.), che richiedono una posizione di garanzia; dalla fattispecie speciale dell’art. 189, commi 6 e 7, del codice della strada, che riguarda l’utente coinvolto nel sinistro e prevale sull’art. 593 c.p. in forza del principio di specialità (art. 15 c.p.). Il dovere di soccorso può infine operare come causa di giustificazione (adempimento di un dovere, art. 51 c.p.) o integrare lo stato di necessità (art. 54 c.p.) a favore di chi, per prestare aiuto, commette un fatto altrimenti punibile.