Art. 578 c.p. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.
2. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
3. Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 578 c.p. disciplina l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, figura speciale e attenuata rispetto all’omicidio volontario (art. 575 c.p.). La norma punisce la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Il bene tutelato resta la vita umana, protetta fin dal momento in cui ha inizio il travaglio; la pena più mite si spiega con la minore colpevolezza di una donna che agisce sotto il peso del turbamento psichico ed emotivo legato alla gestazione e al parto, in un contesto di particolare solitudine e difficoltà.
Il testo vigente si deve alla legge 5 agosto 1981, n. 442, che ha abrogato la rilevanza della causa d’onore e ha sostituito l’originaria figura dell’infanticidio per causa d’onore con l’attuale formula incentrata sull’abbandono. Da allora la norma non ha subito modifiche.
Contenuto della disposizione
Soggetto attivo. Il delitto è un reato proprio: può commetterlo soltanto la madre. Chi concorre nel fatto risponde, ai sensi del secondo comma, con la reclusione non inferiore ad anni ventuno, cioè con la pena dell’omicidio volontario; tuttavia, se ha agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.
Condotta ed elemento cronologico. Il fatto deve essere commesso sul feto durante il parto o sul neonato immediatamente dopo il parto. Il dato temporale è elemento specializzante: la soppressione del bambino a distanza di tempo dalla nascita, quando lo stato emotivo legato al parto si è esaurito, ricade nell’omicidio volontario, aggravato dal rapporto di discendenza.
Condizioni di abbandono. È il cuore della fattispecie. L’abbandono deve essere al tempo stesso materiale (assenza di mezzi, di assistenza, di sostegno concreto) e morale (solitudine, mancanza di vicinanza affettiva), deve essere connesso al parto e deve aver determinato la decisione della madre, nel senso che ella non ritiene di poter assicurare la sopravvivenza del figlio.
Elemento soggettivo. È richiesto il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di cagionare la morte del neonato o del feto; è compatibile anche il dolo eventuale. L’accertamento del dolo resta distinto da quello dell’imputabilità, anche quando la donna sia riconosciuta seminferma di mente.
Pena. La reclusione da quattro a dodici anni. Il terzo comma esclude l’applicazione delle aggravanti comuni dell’art. 61 c.p., coerentemente con la logica di attenuazione che ispira la norma. Il delitto è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
La questione ricorrente è la qualificazione del fatto: la difesa chiede quasi sempre la riqualificazione dall’omicidio volontario aggravato all’infanticidio, con un divario sanzionatorio molto ampio. Il giudice deve ricostruire in concreto la situazione della donna durante la gravidanza e al momento del parto: la gravidanza nascosta o osteggiata, la povertà, il contesto familiare indifferente o incapace di cogliere il bisogno di aiuto, l’immaturità culturale, la condizione psicologica individuale.
La giurisprudenza ha progressivamente abbandonato la lettura che richiedeva una derelizione oggettiva e assoluta, tale da impedire qualsiasi soccorso. Oggi prevale una lettura individualizzante: l’abbandono resta elemento oggettivo, ma va valutato tenendo conto di come la donna ha vissuto la propria condizione, senza attribuire valore decisivo alla mera presenza sul territorio di strutture sanitarie. Restano però fuori dalla norma i casi in cui l’isolamento è il frutto di una scelta deliberata della donna, che respinge gli aiuti offerti o occulta la gravidanza per sopprimere il nascituro.
Un errore frequente è confondere la condizione di abbandono con il vizio parziale di mente: i due profili sono distinti, perché il primo riguarda la tipicità del fatto, il secondo l’imputabilità. La seminfermità può accompagnarsi all’infanticidio e, anzi, enfatizzare la percezione di solitudine, ma non lo integra di per sé. Sul piano probatorio, sono decisive le perizie sulla vitalità del neonato, le testimonianze dei familiari e le consulenze psicologiche e psichiatriche sulla partoriente.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme