Art. 578 c.p. Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

2. A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

3. Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61 del codice penale.

Testo in vigore dal 25 agosto 1981

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 578 c.p. disciplina l’infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, figura speciale e attenuata rispetto all’omicidio volontario (art. 575 c.p.). La norma punisce la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. Il bene tutelato resta la vita umana, protetta fin dal momento in cui ha inizio il travaglio; la pena più mite si spiega con la minore colpevolezza di una donna che agisce sotto il peso del turbamento psichico ed emotivo legato alla gestazione e al parto, in un contesto di particolare solitudine e difficoltà.

Il testo vigente si deve alla legge 5 agosto 1981, n. 442, che ha abrogato la rilevanza della causa d’onore e ha sostituito l’originaria figura dell’infanticidio per causa d’onore con l’attuale formula incentrata sull’abbandono. Da allora la norma non ha subito modifiche.

Contenuto della disposizione

Soggetto attivo. Il delitto è un reato proprio: può commetterlo soltanto la madre. Chi concorre nel fatto risponde, ai sensi del secondo comma, con la reclusione non inferiore ad anni ventuno, cioè con la pena dell’omicidio volontario; tuttavia, se ha agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Condotta ed elemento cronologico. Il fatto deve essere commesso sul feto durante il parto o sul neonato immediatamente dopo il parto. Il dato temporale è elemento specializzante: la soppressione del bambino a distanza di tempo dalla nascita, quando lo stato emotivo legato al parto si è esaurito, ricade nell’omicidio volontario, aggravato dal rapporto di discendenza.

Condizioni di abbandono. È il cuore della fattispecie. L’abbandono deve essere al tempo stesso materiale (assenza di mezzi, di assistenza, di sostegno concreto) e morale (solitudine, mancanza di vicinanza affettiva), deve essere connesso al parto e deve aver determinato la decisione della madre, nel senso che ella non ritiene di poter assicurare la sopravvivenza del figlio.

Elemento soggettivo. È richiesto il dolo generico, cioè la coscienza e volontà di cagionare la morte del neonato o del feto; è compatibile anche il dolo eventuale. L’accertamento del dolo resta distinto da quello dell’imputabilità, anche quando la donna sia riconosciuta seminferma di mente.

Pena. La reclusione da quattro a dodici anni. Il terzo comma esclude l’applicazione delle aggravanti comuni dell’art. 61 c.p., coerentemente con la logica di attenuazione che ispira la norma. Il delitto è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

La questione ricorrente è la qualificazione del fatto: la difesa chiede quasi sempre la riqualificazione dall’omicidio volontario aggravato all’infanticidio, con un divario sanzionatorio molto ampio. Il giudice deve ricostruire in concreto la situazione della donna durante la gravidanza e al momento del parto: la gravidanza nascosta o osteggiata, la povertà, il contesto familiare indifferente o incapace di cogliere il bisogno di aiuto, l’immaturità culturale, la condizione psicologica individuale.

La giurisprudenza ha progressivamente abbandonato la lettura che richiedeva una derelizione oggettiva e assoluta, tale da impedire qualsiasi soccorso. Oggi prevale una lettura individualizzante: l’abbandono resta elemento oggettivo, ma va valutato tenendo conto di come la donna ha vissuto la propria condizione, senza attribuire valore decisivo alla mera presenza sul territorio di strutture sanitarie. Restano però fuori dalla norma i casi in cui l’isolamento è il frutto di una scelta deliberata della donna, che respinge gli aiuti offerti o occulta la gravidanza per sopprimere il nascituro.

Un errore frequente è confondere la condizione di abbandono con il vizio parziale di mente: i due profili sono distinti, perché il primo riguarda la tipicità del fatto, il secondo l’imputabilità. La seminfermità può accompagnarsi all’infanticidio e, anzi, enfatizzare la percezione di solitudine, ma non lo integra di per sé. Sul piano probatorio, sono decisive le perizie sulla vitalità del neonato, le testimonianze dei familiari e le consulenze psicologiche e psichiatriche sulla partoriente.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. I, 22 novembre 2010, n. 40993: l’abbandono, pur dovendo effettivamente sussistere, non deve avere carattere di oggettiva assolutezza; basta la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nella complessa esperienza della gravidanza e del parto, lettura coerente con la ratio di minore colpevolezza della norma.
  • Cassazione penale, sez. I, 19 giugno 2013, n. 26663: il requisito dell’abbandono è elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva; la valutazione deve tenere conto delle acquisizioni scientifiche sul vissuto della maternità e dei fattori biologici, sociali e relazionali, compresa la seminfermità della partoriente.
  • Cassazione penale, sez. I, 20 gennaio 2014, n. 2267: la presenza sul territorio di strutture e presidi sanitari non esclude l’abbandono quando la solitudine esistenziale della donna, alimentata da un ambiente familiare non comunicativo, le impedisca di avvalersene; il fatto è stato riqualificato come tentato infanticidio.
  • Cassazione penale, sez. I, 30 giugno 2022, n. 24949: il giudice deve verificare se l’imputata abbia percepito una situazione di completo isolamento idonea a condizionarne la decisione; è errato valorizzare i soli dati oggettivi, come una situazione economica in miglioramento, senza indagare la percezione soggettiva.
  • Cassazione penale, sez. I, 23 luglio 2021, n. 28963: il deliberato rifiuto degli aiuti offerti da familiari, amici e servizi sociali, per nascondere la gravidanza, non equivale all’abbandono richiesto dalla norma; la solitudine emotiva rilevante per il vizio parziale di mente non coincide con l’abbandono dell’art. 578 c.p.
  • Cassazione penale, sez. I, 23 settembre 2021, n. 35302: la lettura individualizzata non svincola il giudice dal riscontro dell’effettiva sussistenza dei fattori di abbandono, dovendo tenersi distinti la loro reale esistenza e le percezioni distorte dovute a limiti della capacità di intendere e di volere.
  • Cassazione penale, sez. V, 10 marzo 2023, n. 10284: la riqualificazione in infanticidio può essere chiesta anche per la prima volta in sede di legittimità solo se non richiede accertamenti di fatto; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Rapporti con altre norme

  • Art. 575 c.p.: l’infanticidio è norma speciale rispetto all’omicidio volontario; mancando l’abbandono o l’elemento cronologico, il fatto si qualifica come omicidio, di regola aggravato dal rapporto di discendenza (art. 577 c.p.).
  • Art. 56 c.p.: il tentativo è configurabile, quando il neonato sopravvive grazie a interventi esterni.
  • Art. 89 c.p.: il vizio parziale di mente opera sul piano dell’imputabilità e può concorrere con l’infanticidio.
  • Art. 591 c.p.: l’abbandono di persona minore presuppone l’assenza della volontà di uccidere; se dall’abbandono deriva la morte non voluta si applica l’ipotesi aggravata dell’art. 591 c.p.
  • Art. 412 c.p.: l’occultamento del cadavere del neonato integra un reato autonomo che concorre con l’infanticidio.
  • Legge 22 maggio 1978, n. 194: l’interruzione volontaria della gravidanza nei casi e nei modi previsti dalla legge è lecita e resta estranea all’art. 578 c.p., che presuppone l’inizio del parto.