Art. 583-quater c.p. Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale…
Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.
2. Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.
3. Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma.
4. Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 583-quater c.p. prevede un trattamento sanzionatorio speciale per le lesioni personali cagionate a soggetti che svolgono funzioni di particolare rilievo pubblico o sociale: ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, personale scolastico, esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie e chi svolge attività ausiliarie a esse funzionali, addetti alla prevenzione e all’accertamento delle infrazioni nei trasporti pubblici, arbitri e altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. La ratio è duplice: proteggere l’incolumità di chi, per il ruolo che ricopre, è più esposto ad aggressioni, e garantire il regolare svolgimento di servizi essenziali per la collettività.
La norma ha avuto una storia stratificata. Fu introdotta dal d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, per le sole lesioni gravi e gravissime ai pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. La legge n. 113 del 2020 e la legge n. 56 del 2023 hanno aggiunto e poi modificato il comma dedicato al personale sanitario, prevedendo una pena autonoma anche per le lesioni semplici; il d.l. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito dalla legge 18 novembre 2024, n. 171, vi ha incluso il personale dei servizi di sicurezza complementare. Il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 (art. 20, comma 1, lett. a), ha riscritto il primo comma, estendendolo a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa delle funzioni, anche per le lesioni non gravi. Il d.l. 30 giugno 2025, n. 96, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 119 (art. 15), ha aggiunto il quarto comma sugli arbitri e sugli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive. Da ultimo il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54 (art. 11, comma 1, lett. b), ha esteso il secondo comma al dirigente scolastico e al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e ha inserito il terzo comma sul personale addetto alla prevenzione e all’accertamento delle infrazioni nei servizi di trasporto pubblico; il testo vigente decorre dal 25 aprile 2026.
Contenuto della disposizione
Primo comma. Per le lesioni cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni si applica la reclusione da due a cinque anni; per le lesioni gravi o gravissime la reclusione, rispettivamente, da quattro a dieci e da otto a sedici anni.
Secondo comma. Le stesse pene (da due a cinque anni; per le lesioni gravi o gravissime quelle del primo comma) si applicano alle lesioni cagionate al dirigente scolastico e al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, agli esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie e a chi svolge attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, o servizi di sicurezza complementare, nell’esercizio o a causa delle funzioni.
Terzo e quarto comma. Le pene del primo comma si applicano alle lesioni cagionate al personale che, a bordo dei mezzi o nelle aree delle infrastrutture del trasporto pubblico, svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni, e, per i fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive, agli arbitri e agli altri soggetti che ne assicurano la regolarità tecnica.
Nesso funzionale. In tutte le ipotesi occorre un collegamento tra l’aggressione e la funzione: il fatto deve essere commesso mentre la vittima la esercita o a causa di essa. Non basta la mera coincidenza temporale con il servizio. La nozione di lesione e la distinzione tra lesioni lievi, gravi e gravissime sono quelle degli artt. 582 e 583 c.p. È richiesto il dolo, comprensivo della consapevolezza della qualità della vittima.
Profili applicativi
Il nodo centrale, ancora aperto, è la natura giuridica della norma: reato autonomo o circostanza aggravante delle lesioni personali. La questione non è teorica. Se si tratta di reato autonomo, la pena si calcola sulla cornice dell’art. 583-quater c.p. e sfugge al bilanciamento con le attenuanti (art. 69 c.p.); il delitto è inoltre sempre procedibile d’ufficio. Se invece si tratta di aggravante, le attenuanti generiche possono neutralizzarla e, per le lesioni lievi, la procedibilità d’ufficio dipende dall’elenco dell’art. 582, secondo comma, c.p., che richiama espressamente solo alcune ipotesi dell’art. 583-quater c.p.
Nella prassi delle aggressioni alle forze di polizia, la procedibilità d’ufficio delle lesioni lievi è comunque spesso assicurata da altre aggravanti: quella dell’art. 576, primo comma, n. 5-bis, c.p., richiamata dall’art. 585 c.p., e quella del nesso teleologico (art. 61, n. 2, c.p.) quando le lesioni sono inferte per commettere la resistenza. È quindi essenziale che il capo d’imputazione indichi con chiarezza le aggravanti e descriva i fatti che le integrano.
Le lesioni concorrono con la resistenza o la violenza a pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), che assorbono soltanto il minimo di violenza necessario a opporsi all’atto d’ufficio. Per il personale sanitario, la qualifica soggettiva e il collegamento con la prestazione vanno accertati in concreto, distinguendo l’aggressione legata all’assistenza dal litigio occasionale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme