1. Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Testo in vigore dal 1° luglio 1931
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 584 c.p. punisce l’omicidio preterintenzionale, collocato tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale accanto all’omicidio doloso (art. 575 c.p.) e a quello colposo (art. 589 c.p.). È l’applicazione più nota della categoria definita dall’art. 43 c.p., secondo cui il delitto è preterintenzionale, cioè “oltre l’intenzione”, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Chi vuole soltanto percuotere o ferire e cagiona invece la morte risponde di un titolo autonomo, punito più severamente dell’omicidio colposo ma meno dell’omicidio volontario.
La ratio sta nella particolare pericolosità di ogni aggressione fisica: chi sceglie di usare violenza contro una persona accetta di entrare in un’area di rischio nella quale la morte della vittima è un esito non eccezionale. Il testo è quello originario del 1931; il dibattito si è concentrato sull’elemento soggettivo e sulla sua compatibilità con il principio di colpevolezza dell’art. 27 Cost.
Contenuto della disposizione
Condotta: atti diretti a commettere percosse (art. 581 c.p.) o lesioni personali (art. 582 c.p.). Non è richiesto che le percosse o le lesioni si realizzino: bastano atti diretti a produrle, come uno spintone, uno schiaffo, un pugno.
Evento: la morte di un uomo, non voluta neppure nella forma del dolo eventuale.
Nesso causale: la morte deve essere conseguenza della condotta secondo le regole generali degli artt. 40 e 41 c.p.; le condizioni patologiche preesistenti della vittima non interrompono il nesso, mentre lo escludono solo le cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento.
Elemento soggettivo: dolo di percosse o lesioni; sul coefficiente psicologico rispetto alla morte si confrontano gli orientamenti illustrati più avanti.
Pena: reclusione da dieci a diciotto anni, aumentata in presenza delle aggravanti richiamate dall’art. 585 c.p. (tra cui quelle degli artt. 576 e 577 c.p. e l’uso di armi).
Il reato è procedibile d’ufficio ed è di competenza della Corte d’assise.
Profili applicativi
La questione pratica più frequente è il confine con l’omicidio volontario. Ricorre l’omicidio doloso, anche nella forma del dolo eventuale, quando dalle modalità dell’azione emerge che l’agente si è rappresentato la morte come possibile esito della condotta e l’ha accettata pur di portare a termine l’aggressione. Gli indici sono quelli consueti: mezzo usato, numero, violenza e reiterazione dei colpi, zona del corpo attinta, durata dell’aggressione, condotta successiva. Si ha invece omicidio preterintenzionale quando la volontà dell’agente si arresta alla lesione e la morte è un esito non voluto.
Dall’altro lato, il confine con l’omicidio colposo passa per la natura dolosa della condotta di base: se manca la volontà di percuotere o ledere, perché ad esempio il contatto fisico è accidentale o frutto di imprudenza, si applica l’art. 589 c.p. Rispetto alla morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), l’art. 584 c.p. è speciale perché il delitto di base è necessariamente un’aggressione all’incolumità fisica.
Casi tipici sono la colluttazione al termine della quale la vittima cade battendo il capo, il pugno che provoca un’emorragia cerebrale, l’aggressione a soggetto cardiopatico che muore per un evento cardiaco acuto. In questi casi la difesa si concentra sul nesso causale e, secondo l’orientamento seguito, sulla prevedibilità in concreto dell’evento letale.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione penale, Sezioni Unite, 22 gennaio 2009, n. 22676: pronunciandosi sull’art. 586 c.p. in un caso di morte per assunzione di stupefacenti, le Sezioni Unite hanno escluso ogni forma di responsabilità oggettiva per l’evento non voluto, richiedendo una colpa in concreto, fondata sulla violazione di una regola cautelare e sulla prevedibilità ed evitabilità del rischio per la vita; il principio è oggi richiamato anche nel dibattito sull’omicidio preterintenzionale.
Cassazione penale, sez. V, 31 agosto 2023, n. 36402: secondo l’orientamento definito prevalente, l’elemento soggettivo è costituito unicamente dal dolo di percosse o lesioni, perché la prevedibilità della morte è insita nella stessa previsione normativa, che considera probabile che da un’azione violenta contro una persona derivi il decesso; si tratta di un delitto a base violenta in cui la violenza dolosa rende di per sé prevedibile l’evento.
Cassazione penale, sez. V, 3 settembre 2024, n. 33443: la Corte ha dato continuità alla tesi del dolo unitario di percosse o lesioni, ritenendo non appagante la diversa soluzione del dolo misto a colpa, e ha rigettato il ricorso dell’imputata.
Cassazione penale, sez. I, 7 gennaio 2026, n. 413: la Corte ha richiamato il più recente indirizzo della quinta sezione, secondo cui l’elemento psicologico combina il dolo delle percosse o lesioni con la prevedibilità in concreto dell’evento mortale, da accertare in base alla proiezione concreta della pericolosità dell’aggressione; ha inoltre ribadito che ricorre l’omicidio volontario quando la condotta dimostra l’accettazione anche solo dell’eventualità della morte, annullando con rinvio, su ricorso del Procuratore generale, la sentenza che aveva qualificato come preterintenzionale un pestaggio notturno con ripetuti colpi al capo.
Rapporti con altre norme
La norma va letta con l’art. 43 c.p., che definisce il delitto preterintenzionale, e con gli artt. 581 e 582 c.p., che individuano i delitti di base. Le circostanze aggravanti sono richiamate dall’art. 585 c.p. Si distingue dall’omicidio doloso (art. 575 c.p.) per l’assenza di volontà omicida, anche eventuale; dall’omicidio colposo (art. 589 c.p.) per la natura dolosa della condotta iniziale; dalla morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), che riguarda delitti dolosi diversi dalle percosse e dalle lesioni. Nel concorso di persone, quando uno dei correi cagiona una morte non voluta dagli altri, si pone il problema dei rapporti con il concorso anomalo dell’art. 116 c.p. La morte cagionata nel corso di una rissa rileva anche ai fini dell’aggravante dell’art. 588, secondo comma, c.p. per i partecipanti diversi dall’autore. Sul piano processuale, la competenza è della Corte d’assise ai sensi dell’art. 5 c.p.p.
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Inquadramento e ratio
L’art. 584 c.p. punisce l’omicidio preterintenzionale, collocato tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale accanto all’omicidio doloso (art. 575 c.p.) e a quello colposo (art. 589 c.p.). È l’applicazione più nota della categoria definita dall’art. 43 c.p., secondo cui il delitto è preterintenzionale, cioè “oltre l’intenzione”, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Chi vuole soltanto percuotere o ferire e cagiona invece la morte risponde di un titolo autonomo, punito più severamente dell’omicidio colposo ma meno dell’omicidio volontario.
La ratio sta nella particolare pericolosità di ogni aggressione fisica: chi sceglie di usare violenza contro una persona accetta di entrare in un’area di rischio nella quale la morte della vittima è un esito non eccezionale. Il testo è quello originario del 1931; il dibattito si è concentrato sull’elemento soggettivo e sulla sua compatibilità con il principio di colpevolezza dell’art. 27 Cost.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio ed è di competenza della Corte d’assise.
Profili applicativi
La questione pratica più frequente è il confine con l’omicidio volontario. Ricorre l’omicidio doloso, anche nella forma del dolo eventuale, quando dalle modalità dell’azione emerge che l’agente si è rappresentato la morte come possibile esito della condotta e l’ha accettata pur di portare a termine l’aggressione. Gli indici sono quelli consueti: mezzo usato, numero, violenza e reiterazione dei colpi, zona del corpo attinta, durata dell’aggressione, condotta successiva. Si ha invece omicidio preterintenzionale quando la volontà dell’agente si arresta alla lesione e la morte è un esito non voluto.
Dall’altro lato, il confine con l’omicidio colposo passa per la natura dolosa della condotta di base: se manca la volontà di percuotere o ledere, perché ad esempio il contatto fisico è accidentale o frutto di imprudenza, si applica l’art. 589 c.p. Rispetto alla morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), l’art. 584 c.p. è speciale perché il delitto di base è necessariamente un’aggressione all’incolumità fisica.
Casi tipici sono la colluttazione al termine della quale la vittima cade battendo il capo, il pugno che provoca un’emorragia cerebrale, l’aggressione a soggetto cardiopatico che muore per un evento cardiaco acuto. In questi casi la difesa si concentra sul nesso causale e, secondo l’orientamento seguito, sulla prevedibilità in concreto dell’evento letale.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma va letta con l’art. 43 c.p., che definisce il delitto preterintenzionale, e con gli artt. 581 e 582 c.p., che individuano i delitti di base. Le circostanze aggravanti sono richiamate dall’art. 585 c.p. Si distingue dall’omicidio doloso (art. 575 c.p.) per l’assenza di volontà omicida, anche eventuale; dall’omicidio colposo (art. 589 c.p.) per la natura dolosa della condotta iniziale; dalla morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), che riguarda delitti dolosi diversi dalle percosse e dalle lesioni. Nel concorso di persone, quando uno dei correi cagiona una morte non voluta dagli altri, si pone il problema dei rapporti con il concorso anomalo dell’art. 116 c.p. La morte cagionata nel corso di una rissa rileva anche ai fini dell’aggravante dell’art. 588, secondo comma, c.p. per i partecipanti diversi dall’autore. Sul piano processuale, la competenza è della Corte d’assise ai sensi dell’art. 5 c.p.p.