Art. 590-sexies c.p. Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

2. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Testo in vigore dal 1° aprile 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 590-sexies c.p. disciplina la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. È stato introdotto dall’art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco), in vigore dal 1° aprile 2017, che ha contestualmente abrogato l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (decreto Balduzzi). La norma non crea un reato nuovo: il medico e gli altri esercenti professioni sanitarie continuano a rispondere di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni colpose (art. 590 c.p.), con le pene ivi previste. Il secondo comma introduce però una causa di non punibilità legata al rispetto delle linee guida.

La ratio è contrastare la cosiddetta medicina difensiva, cioè la tendenza dei sanitari a prescrivere esami e trattamenti superflui o a evitare i pazienti più rischiosi per timore di conseguenze penali, e al tempo stesso valorizzare le linee guida accreditate come parametro di valutazione della condotta. La legge n. 24 del 2017 ha affiancato alla norma penale un sistema di accreditamento delle linee guida (art. 5) e un regime della responsabilità civile distinto per strutture ed esercenti.

Contenuto della disposizione

  • Primo comma: ai fatti di omicidio e lesioni colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene degli artt. 589 e 590 c.p., salvo quanto previsto dal secondo comma.
  • Secondo comma: se l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono state rispettate le raccomandazioni delle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Il testo appare contraddittorio, perché esclude la punibilità per un evento causato da imperizia proprio quando le linee guida sono state rispettate. Le Sezioni Unite hanno risolto il problema limitando la causa di non punibilità all’imperizia lieve nella fase esecutiva di linee guida correttamente scelte e adeguate al caso. Ne deriva il seguente quadro: il sanitario risponde per colpa anche lieve da negligenza o imprudenza; per colpa anche lieve da imperizia quando il caso non è regolato da linee guida o buone pratiche; per colpa anche lieve da imperizia nella scelta di linee guida non adeguate al caso concreto; per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di linee guida adeguate, tenendo conto del grado di rischio e delle speciali difficoltà dell’atto medico. Resta non punibile soltanto l’imperizia non grave nell’esecuzione di raccomandazioni adeguate.

Profili applicativi

La difesa del sanitario richiede anzitutto di qualificare correttamente la colpa: negligenza (trascuratezza, omissione di controlli dovuti), imprudenza (avventatezza, scelta di un rischio non consentito) o imperizia (insufficiente preparazione o inettitudine tecnica). Solo l’imperizia può accedere alla causa di non punibilità, e la qualificazione in termini di negligenza, frequente nei casi di omesso monitoraggio o di ritardata diagnosi, la preclude. Occorre poi individuare le linee guida pertinenti, verificarne l’adeguatezza al caso concreto e la corretta applicazione, e argomentare sul grado della colpa, valorizzando la difficoltà dell’intervento e le condizioni operative.

Per i fatti anteriori al 1° aprile 2017 si pone un problema di successione di leggi: l’abrogato art. 3 del decreto Balduzzi, che escludeva la responsabilità penale per colpa lieve del sanitario che si atteneva a linee guida e buone pratiche, è più favorevole quando la colpa lieve riguarda negligenza o imprudenza o la scelta delle linee guida, e va applicato ai fatti commessi nella sua vigenza (art. 2, quarto comma, c.p.). Per le condotte tenute durante l’emergenza da Covid-19 l’art. 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 ha limitato la punibilità ai casi di colpa grave.

Sul piano probatorio, la consulenza tecnica o la perizia medico-legale deve indicare le linee guida applicabili e il grado di scostamento; il giudice deve motivare su ciascuno dei passaggi indicati dalle Sezioni Unite, pena l’annullamento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 21 dicembre 2017, n. 8770: l’esercente la professione sanitaria risponde per colpa anche lieve da negligenza o imprudenza, per colpa anche lieve da imperizia quando il caso non è regolato da linee guida o buone pratiche o nella scelta di linee guida non adeguate, e per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni adeguate; la causa di non punibilità opera solo per la colpa lieve da imperizia nella fase attuativa di linee guida adeguate.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 21 dicembre 2017, n. 8770: le raccomandazioni delle linee guida sono parametri cui il giudice deve tendenzialmente attenersi, ma non costituiscono precetti cautelari vincolanti; l’abrogato art. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012 è più favorevole rispetto all’art. 590-sexies c.p. per la colpa lieve da negligenza o imprudenza e per l’errore lieve da imperizia nella scelta delle linee guida.
  • Cassazione penale, sez. IV, 19 luglio 2018, n. 39733: quando la condotta è qualificata come negligenza esecutiva, la nuova disciplina non è applicabile e, se il grado della negligenza è elevato, non lo è neppure l’abrogato art. 3 del decreto Balduzzi.
  • Cassazione penale, sez. IV, 16 novembre 2018, n. 412: la distinzione tra colpa lieve e grave per imperizia nella fase esecutiva di linee guida adeguate conserva validità dopo la legge Gelli-Bianco, perché la colpa lieve per imperizia esecutiva delimita l’area di irresponsabilità penale del sanitario, tenuto ad attenersi alle raccomandazioni con gli adattamenti richiesti dal caso.
  • Cassazione penale, sez. IV, 7 luglio 2026, n. 25490: richiamando le Sezioni Unite del 2017, la Corte ha confermato l’esclusione della causa di non punibilità per il ginecologo che aveva omesso, con grave negligenza, il monitoraggio della partoriente e del feto e l’attivazione tempestiva del parto cesareo, trattandosi di condotte negligenti e non di imperizia esecutiva lieve.

Rapporti con altre norme

L’art. 590-sexies c.p. presuppone gli artt. 589 e 590 c.p., di cui non modifica le pene, e opera nell’ambito della colpa (art. 43 c.p.) e del nesso causale (artt. 40 e 41 c.p.), specie nella causalità omissiva per ritardata diagnosi. Si coordina con l’art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, che disciplina l’elaborazione e la pubblicazione delle linee guida nel sistema nazionale, e con l’art. 7 della stessa legge, che sul piano civile distingue la responsabilità contrattuale della struttura (art. 1218 c.c.) da quella extracontrattuale dell’esercente (art. 2043 c.c.), richiamando anche l’art. 2236 c.c. per i problemi tecnici di speciale difficoltà. Per i fatti anteriori opera l’art. 2, quarto comma, c.p.; per l’emergenza pandemica, l’art. 3-bis del d.l. n. 44 del 2021. La procedibilità segue le regole degli artt. 589 e 590 c.p.: d’ufficio per l’omicidio colposo, a querela della persona offesa per le lesioni colpose, anche gravi o gravissime, commesse in ambito sanitario.