Art. 585 c.p. Circostanze aggravanti

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

2. Agli effetti della legge penale, per armi s’intendono:

3. 1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;

4. 2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

5. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

6. Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Testo in vigore dal 17 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 585 c.p. contiene le circostanze aggravanti comuni ai delitti di lesione personale e di omicidio preterintenzionale. Si applica alla lesione personale (art. 582 c.p.), alle lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.), alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e all’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.). La norma estende a questi reati, con aumenti di pena più contenuti, il sistema di aggravanti costruito per l’omicidio volontario dagli artt. 576 e 577 c.p., e vi aggiunge ipotesi legate al mezzo impiegato e alle modalità dell’aggressione.

La ratio è duplice: punire più severamente le condotte che rivelano maggiore pericolosità (uso di armi o sostanze corrosive, aggressione di gruppo, travisamento) e quelle che colpiscono vittime legate all’autore da rapporti familiari o affettivi, nelle quali l’offesa tradisce un affidamento. Il testo vigente è in vigore dal 17 dicembre 2025: la legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha introdotto il delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.), ha aggiunto un ultimo comma che aggrava le lesioni commesse come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio sulla vittima in quanto donna, o in relazione al suo rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

Contenuto della disposizione

Il primo comma prevede due gradi di aumento:

  • da un terzo alla metà, se ricorre una delle aggravanti dell’art. 576 c.p., tra cui i motivi abietti o futili e le sevizie o la crudeltà, il fatto commesso in occasione di maltrattamenti in famiglia o di violenza sessuale, o dall’autore di atti persecutori nei confronti della stessa vittima;
  • fino a un terzo, se ricorre una delle aggravanti dell’art. 577 c.p. (fatto commesso contro l’ascendente o il discendente, il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, il convivente o la persona legata da relazione affettiva, con premeditazione, con mezzo insidioso), oppure se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, da persona travisata o da più persone riunite.

Il secondo e il terzo comma definiscono, agli effetti della legge penale, la nozione di arma: sono armi quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (armi proprie), nonché gli strumenti atti ad offendere di cui la legge vieta il porto in modo assoluto o senza giustificato motivo (armi improprie, come coltelli, bastoni, mazze, bottiglie, secondo la disciplina dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110). Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

L’ultimo comma, introdotto nel 2025, prevede un aumento da un terzo alla metà nei casi di violenza di genere sopra descritti. Le circostanze sono soggette al bilanciamento con le attenuanti secondo le regole generali (art. 69 c.p.), salvi i limiti posti da specifiche disposizioni.

Profili applicativi

Il primo effetto pratico delle aggravanti è sulla procedibilità. La lesione personale è punibile a querela, ma si procede d’ufficio se ricorre taluna delle aggravanti dell’art. 585 c.p., ad eccezione di quelle richiamate dall’art. 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, c.p. (art. 582, secondo comma, c.p.). Ne consegue che le lesioni commesse con armi, con un coltello da cucina o un sasso, o da due aggressori presenti sul luogo sono perseguibili d’ufficio anche se la malattia è di breve durata, e la remissione della querela non estingue il reato.

La nozione di arma impropria è valutata in concreto: rileva l’uso dello strumento come mezzo di offesa in un contesto aggressivo, non le sue caratteristiche costruttive. Per le più persone riunite occorre la presenza simultanea di almeno due persone nel luogo e nel momento dell’aggressione, non bastando un mero accordo preventivo con chi resta lontano. Le aggravanti fondate su rapporti familiari richiedono la prova del rapporto (matrimonio, convivenza, relazione affettiva) e si comunicano ai concorrenti secondo l’art. 118 c.p. Per l’aggravante di genere introdotta nel 2025 sarà decisivo l’accertamento del movente discriminatorio o di controllo, che non può presumersi dal solo fatto che la vittima sia una donna.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 29 marzo 2012, n. 21837: pronunciandosi sull’estorsione, la Corte ha affermato che l’aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento della violenza o della minaccia; il principio è costantemente richiamato per tutte le fattispecie che prevedono la medesima circostanza.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 26 ottobre 2021, n. 38402: l’omicidio commesso dall’autore di atti persecutori nei confronti della stessa vittima, aggravato ai sensi dell’art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., integra un reato complesso che assorbe gli atti persecutori, in ragione dell’unitarietà del fatto; il principio interessa l’art. 585 c.p. in quanto la stessa aggravante è richiamata per le lesioni.
  • Cassazione penale, sez. VI, 13 agosto 2026, n. 31231: ai fini dell’aggravante delle lesioni commesse con armi, rientrano nella nozione di arma tutti gli strumenti atti ad offendere di cui è vietato il porto senza giustificato motivo, come un coltello da cucina, anche privo di punta acuta; la modesta entità delle lesioni incide sulla gravità del fatto, non sulla configurabilità della circostanza. La Corte ha inoltre ritenuto integrata l’aggravante dell’art. 577, secondo comma, c.p. nei confronti del fratello, a prescindere da una relazione di convivenza.
  • Cassazione penale, sez. II, 5 maggio 2026, n. 16243: richiamando un orientamento costante, la Corte ha ribadito che una bottiglia usata in un contesto aggressivo, e così pure i sassi, costituiscono armi improprie ai fini delle aggravanti, anche con riferimento all’art. 585 c.p.
  • Cassazione penale, sez. II, 15 settembre 2026, n. 33593: la lesione personale contestata come aggravata dalla circostanza delle più persone riunite è procedibile d’ufficio ai sensi dell’art. 582, secondo comma, c.p.; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 585 c.p. rinvia agli artt. 576 e 577 c.p., le cui ipotesi vanno lette nella formulazione vigente, e si coordina con l’art. 582, secondo comma, c.p. per la procedibilità. Le lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.) sono a loro volta circostanze aggravanti della lesione, cui le circostanze dell’art. 585 c.p. si aggiungono. Per i fatti contro esercenti professioni sanitarie, personale scolastico e ufficiali o agenti di polizia giudiziaria valgono le disposizioni specifiche dell’art. 583-quater c.p. La nozione di arma va coordinata con la legge n. 110 del 1975 e con le contravvenzioni sul porto abusivo di armi (art. 699 c.p.). L’ultimo comma completa, sul versante delle lesioni, l’intervento della legge n. 181 del 2025 sul femminicidio (art. 577-bis c.p.) e sulla tutela delle vittime di violenza di genere.