Art. 577-bis c.p. Femminicidio
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
2. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
3. Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
4. Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 577-bis c.p. introduce nel codice penale il delitto autonomo di femminicidio. La norma è stata inserita dalla l. 2 dicembre 2025, n. 181, in vigore dal 17 dicembre 2025, e si colloca nel capo I del titolo XII del libro II, tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, subito dopo le circostanze aggravanti dell’omicidio. Il legislatore ha scelto di non limitarsi a una nuova aggravante dell’art. 575 c.p., ma di tipizzare una fattispecie a sé, caratterizzata dal movente: l’uccisione di una donna in quanto donna, come espressione di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio, oppure come reazione al rifiuto di un rapporto affettivo o come atto di limitazione della sua libertà.
Il bene protetto resta la vita, ma la norma esprime un disvalore ulteriore, legato alla matrice di genere del fatto, in continuità con la l. 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso), con la l. 24 novembre 2023, n. 168, e con la Convenzione di Istanbul del 2011. La pena è quella dell’ergastolo, indipendentemente dal concorso di aggravanti, e il giudizio di bilanciamento con le attenuanti è fortemente limitato. La disposizione si applica ai soli fatti commessi dopo la sua entrata in vigore (art. 2 c.p.); per quelli anteriori restano applicabili l’art. 575 c.p. e le aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p.
Contenuto della disposizione
Soggetti. Il soggetto attivo è chiunque: la norma non richiede che l’autore sia un uomo né che tra autore e vittima esista una relazione affettiva o familiare, anche se nella prassi il femminicidio matura di regola in un contesto di coppia o di ex coppia. Il soggetto passivo è necessariamente una donna.
Elemento oggettivo. La condotta coincide con quella dell’omicidio: cagionare la morte. L’elemento specializzante è rappresentato dal contesto motivazionale, descritto con formule alternative: fatto commesso come atto di odio, discriminazione o prevaricazione in quanto donna; come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna; in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo; come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Si tratta di elementi che attengono al movente e alla direzione della volontà, e che vanno accertati con le ordinarie regole probatorie, attraverso la storia della relazione, le condotte pregresse di controllo o di violenza, le comunicazioni tra le parti e le modalità del fatto.
Elemento soggettivo. Il dolo è generico quanto all’evento morte, ma deve abbracciare anche il significato di genere della condotta: l’agente deve uccidere perché la vittima è donna, o per il suo rifiuto, o per limitarne la libertà. Resta applicabile l’art. 575 c.p. quando l’uccisione di una donna avvenga per ragioni estranee a quelle tipizzate (clausola finale del primo comma).
Pena e circostanze. La pena è l’ergastolo. Il secondo comma dichiara applicabili le aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p. (premeditazione, motivi abietti o futili, crudeltà, rapporto di coniugio, convivenza o relazione affettiva, atti persecutori, e così via). Il terzo e il quarto comma disciplinano il concorso con le attenuanti: se ricorre una sola attenuante, o se una sola attenuante prevale sulle aggravanti, la pena non può scendere sotto i ventiquattro anni di reclusione; se ricorrono più attenuanti prevalenti, non può scendere sotto i quindici anni. Lo schema riprende quello già previsto dal terzo comma dell’art. 577 c.p., e implica che le attenuanti generiche, la provocazione o il vizio parziale di mente non possano mai condurre a una pena inferiore a quei minimi.
Procedibilità e processo. Il delitto è procedibile d’ufficio. La l. 181/2025 ha accompagnato la nuova norma con interventi di carattere processuale e penitenziario; l’art. 577-bis c.p. figura, in particolare, tra i delitti per i quali l’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. penit. subordina i benefici penitenziari all’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno.
Profili applicativi
Trattandosi di norma recente, la giurisprudenza sull’art. 577-bis c.p. è ancora in formazione; i principi utili vanno tratti dalle pronunce sull’omicidio aggravato dagli artt. 576 e 577 c.p., che riguardano la disciplina previgente ma restano applicabili perché il secondo comma richiama espressamente quelle circostanze. Il primo nodo pratico è la prova del movente di genere: la giurisprudenza sui futili motivi ha già riconosciuto rilievo alla gelosia possessiva e punitiva, quale ingiustificata espressione di possesso verso la libertà di autodeterminazione della partner, criterio che si attaglia alla formula dell’atto di controllo o possesso in quanto donna.
Il secondo nodo è il rapporto con l’aggravante della relazione affettiva (art. 577, primo comma, n. 1, c.p.): dopo la riforma del 2019 la stabile convivenza e la relazione affettiva sono requisiti alternativi, e la nozione di convivenza va intesa in senso sostanziale, senza necessità della dichiarazione anagrafica prevista per le convivenze di fatto. Nel femminicidio l’aggravante concorre con la fattispecie base e, non potendo aumentare l’ergastolo, rileva soprattutto nel bilanciamento con le attenuanti e per gli effetti penitenziari.
Il terzo profilo è la premeditazione: richiede un apprezzabile intervallo di tempo tra la risoluzione criminosa e l’esecuzione, e la persistenza del proposito; la mera preordinazione dei mezzi nella fase immediatamente precedente non basta. L’accertamento è decisivo perché la premeditazione incide sui minimi di pena in caso di attenuanti. Sul piano processuale, infine, va ricordato che il tentato femminicidio non è compreso, allo stato, nel catalogo dell’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., sicché la vulnerabilità della persona offesa ai fini dell’incidente probatorio non è presunta ma va dimostrata; sotto il profilo difensivo, il rifiuto di una relazione o la fine della stessa non possono essere invocati come provocazione, perché costituiscono esercizio di libertà della vittima e non un fatto ingiusto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme