Art. 589-ter c.p. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. ).

2. Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Testo in vigore dal 25 ottobre 2023

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 589-ter c.p. prevede una circostanza aggravante speciale dell’omicidio stradale o nautico: se il conducente, dopo il fatto previsto dall’art. 589-bis c.p., si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può comunque essere inferiore a cinque anni di reclusione. La norma è stata introdotta dalla l. 23 marzo 2016, n. 41, che ha creato i delitti autonomi di omicidio e lesioni stradali, e la rubrica è stata integrata con il riferimento all’omicidio nautico dalla l. 26 settembre 2023, n. 138, in vigore dal 25 ottobre 2023, che ha esteso l’art. 589-bis c.p. alla navigazione marittima e interna.

La ratio sta nel disvalore aggiuntivo della condotta successiva all’incidente: chi fugge sceglie scientemente di far prevalere la propria impunità sull’interesse delle persone coinvolte e ostacola l’identificazione dei responsabili e la ricostruzione dei fatti. La fuga, che per il codice della strada costituisce un reato autonomo (art. 189, comma 6, d.lgs. 285/1992), diventa qui elemento di un reato complesso, con un trattamento sanzionatorio che la Corte costituzionale, per la parallela ipotesi delle lesioni stradali, ha ritenuto proporzionato in ragione della cosciente determinazione di non assumersi le proprie responsabilità.

Contenuto della disposizione

Presupposto. L’aggravante opera solo rispetto all’omicidio stradale o nautico dell’art. 589-bis c.p., in qualsiasi sua forma, semplice o aggravata; per le lesioni personali stradali o nautiche l’analoga previsione è contenuta nell’art. 590-ter c.p. Non si applica all’omicidio colposo comune dell’art. 589 c.p.

Condotta di fuga. La fuga consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’incidente in modo da impedire o anche solo ostacolare l’accertamento della propria identità, l’individuazione del veicolo e la ricostruzione delle modalità del sinistro. Non integra adempimento dell’obbligo di fermarsi la sosta momentanea, insufficiente a consentire identificazione e accertamenti; né basta restare nelle vicinanze in posizione tale da osservare il luogo del fatto senza mettersi a disposizione delle forze dell’ordine. Il fulcro dell’incriminazione è l’obbligo di farsi identificare.

Elemento soggettivo. La fuga è una condotta dolosa innestata su un reato colposo: il dolo deve investire l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione a un incidente concretamente idoneo a produrre conseguenze lesive per le persone. Occorre dunque che il conducente si sia reso conto dell’incidente e della sua potenziale offensività; non occorre invece la prova di un fine ulteriore di eludere le indagini, perché i motivi della fuga (panico, timore delle conseguenze, ragioni personali) sono irrilevanti. Lo stato di turbamento emotivo non esclude l’imputabilità (art. 90 c.p.) e non scusa l’allontanamento.

Trattamento sanzionatorio. L’aumento da un terzo a due terzi si applica alla pena dell’omicidio stradale, con la soglia minima di cinque anni che prevale anche quando il calcolo darebbe un risultato inferiore. L’art. 590-quater c.p. vieta di ritenere le attenuanti, diverse da quelle degli artt. 98 e 114 c.p., equivalenti o prevalenti rispetto a questa aggravante, sicché le diminuzioni si calcolano sulla pena già aumentata. Alla condanna consegue la revoca della patente, con i termini per il nuovo conseguimento previsti dall’art. 222 del codice della strada.

Profili applicativi

Il primo problema pratico riguarda i rapporti con le contravvenzioni del codice della strada. Il reato di fuga dell’art. 189, comma 6, d.lgs. 285/1992 resta assorbito nell’omicidio stradale aggravato, secondo lo schema del reato complesso dell’art. 84 c.p., perché la circostanza descrive un fatto che costituirebbe di per sé quel reato. Diversa è la sorte dell’omissione di soccorso dell’art. 189, comma 7: la mancata assistenza ai feriti tutela un bene diverso, cioè il soccorso alla persona, e non può essere assorbita neppure in astratto nell’aggravante della fuga, con la quale concorre materialmente.

Il secondo profilo attiene all’accertamento del dolo: la difesa spesso sostiene che il conducente non si sia accorto dell’investimento o si sia allontanato per paura. Il giudice deve verificare, attraverso le circostanze oggettive (violenza dell’urto, visibilità, comportamento successivo, tempi della chiamata ai soccorsi), se l’agente abbia percepito l’incidente e la sua idoneità lesiva; una volta accertata questa consapevolezza, la ragione dell’allontanamento non rileva, e lo stato di necessità richiede un pericolo attuale di danno grave non altrimenti evitabile, che non può identificarsi nel generico timore di reazioni dei presenti.

Sul piano sanzionatorio, quando l’aggravante non è contestata né ritenuta in fatto, la condotta di fuga resta punibile come reato autonomo ex art. 189, comma 6, con una cornice edittale più mite, e la riqualificazione in sede di legittimità, pur formalmente corretta, non è ammessa se pregiudica l’imputato. In caso di patteggiamento, infine, la contestazione dell’aggravante non può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione se non nei limiti dell’errore manifesto di qualificazione; la Corte ha inoltre censurato la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata in misura non conforme alla legge.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. IV, 24 luglio 2025, n. 27244: ai fini dell’art. 589-ter c.p. rileva esclusivamente che il conducente, dopo il sinistro, si sia dato alla fuga, restando irrilevanti i motivi; il dolo deve investire l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione a un incidente concretamente idoneo a produrre lesioni; nell’aggravante è assorbito il solo reato dell’art. 189, comma 6, cod. strada, mentre concorre l’omissione di soccorso del comma 7. È stata anche esclusa la scriminante dello stato di necessità.
  • Cassazione penale, sez. IV, 14 aprile 2025, n. 14444: la fuga dopo un incidente è elemento costitutivo del reato dell’art. 189, comma 6, cod. strada e solo essa può rimanere assorbita nella fattispecie complessa degli artt. 589-bis e 589-ter c.p.; la mancata assistenza del comma 7 non può essere assorbita neppure in astratto. Se l’aggravante non è stata contestata né ritenuta, la riqualificazione del fatto come fuga aggravata non è consentita perché, anche per il divieto di bilanciamento dell’art. 590-quater c.p., pregiudicherebbe l’imputato.
  • Cassazione penale, sez. IV, 24 novembre 2025, n. 38191: il tentativo di soccorrere la vittima non esime il conducente dall’obbligo di farsi identificare, che costituisce il fulcro della rilevanza penale della fuga; lo stato di sconvolgimento emotivo non incide sull’imputabilità e il fatto di essersi posto in un luogo da cui osservare il sinistro non esonera dal mettersi a disposizione delle forze dell’ordine. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. IV, 16 maggio 2024, n. 19360: il reato di fuga e quello di mancata assistenza sono fattispecie autonome con diversa oggettività giuridica, la prima volta a garantire l’identificazione dei coinvolti e la ricostruzione del sinistro, la seconda il soccorso ai feriti; sono reati di pericolo astratto e tra loro è configurabile il concorso materiale.
  • Cassazione penale, sez. IV, 25 luglio 2025, n. 27391: è manifestamente infondato il ricorso che, per escludere l’aggravante della fuga, ripropone la tesi di non essersi accorto dell’investimento, già smentita dai giudici di merito con motivazione lineare fondata sulla complessiva ricostruzione dei fatti; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. IV, 30 marzo 2026, n. 11992: nella sentenza di patteggiamento per omicidio stradale aggravato dalla fuga, la contestazione dell’aggravante non è deducibile con il ricorso per cassazione, consentito solo per l’errore manifesto di qualificazione giuridica; è stato invece accolto il motivo relativo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
  • Corte costituzionale, 27 ottobre 2023, n. 195: non sono fondate le questioni sull’art. 590-ter c.p. nella parte in cui impone una pena minima di tre anni al conducente che, dopo aver causato lesioni gravi, si dà alla fuga; la fuga esprime la cosciente determinazione di non assumersi le proprie responsabilità e la soglia minima è coerente con l’inasprimento voluto dalla l. 41/2016.

Rapporti con altre norme

  • Art. 589-bis c.p.: omicidio stradale o nautico, reato base cui l’aggravante accede.
  • Art. 590-ter c.p.: aggravante speculare per le lesioni personali stradali o nautiche, con pena minima di tre anni.
  • Art. 590-quater c.p.: divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti, salvo artt. 98 e 114 c.p., rispetto alle aggravanti degli artt. 589-bis, 589-ter, 590-bis e 590-ter c.p.
  • Art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: reati di fuga e di omissione di soccorso; il primo è assorbito nell’aggravante, il secondo concorre.
  • Art. 84 c.p.: disciplina del reato complesso, che spiega l’assorbimento della fuga.
  • Art. 593 c.p.: omissione di soccorso comune, norma generale rispetto all’art. 189, comma 7, cod. strada.
  • Art. 222 d.lgs. 285/1992: revoca della patente e termini per il nuovo conseguimento, più lunghi in caso di fuga.
  • Art. 54 c.p.: stato di necessità, invocabile solo in presenza di un pericolo attuale e inevitabile.