Art. 580 c.p. Istigazione o aiuto al suicidio
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.
2. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2° dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio.(300)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (300)
La Corte Costituzionale con sentenza 25 settembre - 22 novembre 2019, n. 242 (in G.U. 1ª s.s. 27/11/2019, n. 48) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione -, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 580 c.p. punisce l’istigazione o aiuto al suicidio. Il suicidio, e il suo tentativo, non sono reato; l’ordinamento sanziona però chi contribuisce, sul piano morale o materiale, alla morte volontaria di un’altra persona. La norma tutela la vita umana come bene indisponibile da parte dei terzi e, in particolare, protegge le persone fragili e vulnerabili da interferenze esterne su una scelta estrema e irreversibile.
Il testo è quello originario del 1930, ma la sua portata è stata profondamente ridisegnata dalla Corte costituzionale. Con la sentenza n. 242 del 2019 (testo vigente dal 28 novembre 2019), conclusiva della vicenda relativa all’accompagnamento in una clinica svizzera di un paziente tetraplegico, la Corte ha introdotto un’area di non punibilità per l’aiuto al suicidio medicalmente assistito a condizioni rigorose; con la sentenza n. 135 del 2024 ne ha confermato l’impianto, chiarendo la nozione di trattamento di sostegno vitale. In assenza di una legge organica sul fine vita, la disciplina è oggi di fonte giurisprudenziale.
Contenuto della disposizione
Il dolo è generico e comprende la volontà di contribuire alla morte altrui. L’evento morte, o le lesioni gravi o gravissime nel tentativo, sono generalmente ricostruiti come condizioni obiettive di punibilità o come eventi del reato, con conseguenze sulla consumazione e sulla competenza. Il reato è procedibile d’ufficio; nella forma consumata è di competenza della Corte d’assise (art. 5 c.p.p.).
Profili applicativi
Il primo snodo è il confine con l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.): si ha aiuto al suicidio quando la vittima conserva il dominio dell’atto finale e lo compie di propria mano; si ha omicidio del consenziente quando è il terzo a cagionare la morte, sostituendosi all’aspirante suicida. Il criterio è decisivo nei casi di eutanasia attiva, che restano punibili ai sensi dell’art. 579 c.p.
Il secondo snodo riguarda il suicidio assistito. La non punibilità richiede, congiuntamente: un proposito di suicidio autonomo e libero; una patologia irreversibile; sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili dal paziente; la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale; la piena capacità di decisione; la verifica delle condizioni e delle modalità da parte di una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territoriale, con le garanzie del consenso informato della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Il requisito del sostegno vitale comprende anche procedure eseguibili da familiari o caregiver, la cui interruzione porterebbe a morte in breve tempo, e si considera presente quando il paziente le abbia rifiutate.
Fuori da questo perimetro, la casistica penale riguarda soprattutto l’istigazione in contesti di maltrattamenti o atti persecutori, quella realizzata tramite reti sociali nei confronti di adolescenti e l’agevolazione mediante fornitura di farmaci o sostanze.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma va coordinata con l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e con l’omicidio volontario (art. 575 c.p.), che si applica quando la vittima è minore degli anni quattordici o incapace. Concorre con i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e con gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) quando la condotta vessatoria è finalizzata o idonea a determinare il suicidio, mentre se la morte è conseguenza non voluta dei maltrattamenti rileva l’aggravante dell’art. 572, ultimo comma, c.p. Sul versante sanitario, la legge 22 dicembre 2017, n. 219 disciplina il consenso informato, il rifiuto e l’interruzione dei trattamenti e la sedazione palliativa profonda, condotte lecite e distinte dall’aiuto al suicidio.