Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

3. Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

4. Comma abrogato dalla L. 23 marzo 2016, n. 41.

5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Testo in vigore dal 15 febbraio 2018

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 589 c.p. punisce l’omicidio colposo, cioè la causazione per colpa della morte di una persona. La norma si colloca tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale e tutela il bene supremo della vita umana contro le aggressioni non volute, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Si tratta di una delle fattispecie di maggiore rilievo pratico, perché raccoglie gli eventi mortali verificatisi nei luoghi di lavoro, nell’attività sanitaria, nella gestione di cose e impianti pericolosi e, più in generale, in ogni settore in cui si svolgono attività rischiose.

La disposizione è stata più volte rimaneggiata. La L. 23 marzo 2016, n. 41 ha abrogato il comma relativo alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, trasferendo l’omicidio stradale nell’autonoma fattispecie dell’art. 589-bis c.p.; la L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha introdotto l’aggravante dell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria. Il testo è in vigore, in questa versione, dal 15 febbraio 2018.

Contenuto della disposizione

Il reato può essere commesso da chiunque, con una condotta attiva o omissiva. Nel secondo caso occorre una posizione di garanzia, cioè un obbligo giuridico di impedire l’evento (art. 40, secondo comma, c.p.), che può derivare dalla legge, dal contratto o dall’assunzione di fatto di una funzione di protezione o di controllo, come accade per il datore di lavoro, il medico, il gestore di un impianto o il proprietario di un’area aperta al pubblico.

Gli elementi costitutivi sono la condotta, l’evento morte, il nesso di causalità tra l’una e l’altro (artt. 40 e 41 c.p.) e la colpa. Quest’ultima richiede la violazione di una regola cautelare, generica o specifica, la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, nonché la riconducibilità dell’evento verificatosi al rischio che la regola violata mirava a prevenire. Nei reati omissivi, il nesso causale si accerta con il giudizio controfattuale: ci si chiede se la condotta doverosa, ipoteticamente realizzata, avrebbe evitato l’evento con elevata credibilità razionale.

La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni. È della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e da tre a dieci anni nel caso di esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria. Se muoiono più persone, o muoiono alcune e altre restano ferite, si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo, con il limite di quindici anni. Il reato è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

Negli infortuni sul lavoro la questione ricorrente è l’efficacia interruttiva della condotta imprudente del lavoratore. Le norme antinfortunistiche tutelano il lavoratore anche dalle sue disattenzioni, sicché il comportamento della vittima esclude la responsabilità del garante solo quando sia del tutto eccentrico rispetto al rischio governato, cioè estraneo all’area di rischio della lavorazione in corso. Spesso si discute anche della ripartizione delle responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti, preposti, committente e coordinatore per la sicurezza.

Nella responsabilità sanitaria occorre coordinare l’art. 589 c.p. con l’art. 590-sexies c.p., che esclude la punibilità per imperizia quando il professionista ha rispettato linee guida adeguate al caso concreto. Il nodo probatorio è quasi sempre quello del nesso causale, da ricostruire mediante consulenze tecniche e leggi scientifiche, senza automatismi statistici. Un errore frequente consiste nel confondere la prova della violazione della regola cautelare con la prova della causalità, che va dimostrata autonomamente.

Il confine con l’omicidio volontario commesso con dolo eventuale, e con l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), è delicato soprattutto nei casi di condotte gravemente spericolate: la colpa con previsione dell’evento (art. 61, n. 3, c.p.) resta colpa se l’agente ha agito nella convinzione di poterlo evitare.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 10 luglio 2002, n. 30328: nella causalità omissiva il nesso si accerta con il giudizio controfattuale fondato su leggi scientifiche o regole di esperienza, verificandone la validità nel caso concreto ed escludendo fattori alternativi, fino a ritenere con alto grado di credibilità razionale che la condotta doverosa avrebbe evitato l’evento o lo avrebbe ritardato o reso meno grave; il coefficiente statistico non basta da solo a fondare o escludere la causalità.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 24 aprile 2014, n. 38343: la prevedibilità dell’evento deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello verificatosi, non a tutte le sue minute articolazioni; il dolo eventuale, a differenza della colpa cosciente, richiede la prova rigorosa che l’agente si sia confrontato con l’evento e vi abbia aderito, da desumere da una serie di indicatori.
  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 21 dicembre 2017, n. 8770: il sanitario risponde di omicidio colposo per colpa anche lieve da negligenza o imprudenza, e da imperizia quando il caso non è regolato da linee guida o si tratta di errore nella loro scelta; per l’imperizia nell’esecuzione di linee guida adeguate risponde solo per colpa grave, valutati il rischio e le difficoltà dell’atto medico.
  • Cassazione penale, sez. IV, 24 marzo 2025, n. 11603: in caso di infortunio mortale, la condotta imprudente del lavoratore interrompe il nesso causale solo se si colloca al di fuori dell’area di rischio della lavorazione, essendo altrimenti riconducibile all’omissione delle misure che il garante doveva adottare; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. IV, 21 luglio 2025, n. 26494: il giudice deve accertare non solo la causalità materiale, ma anche che l’evento costituisca la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire e che il comportamento alternativo lecito lo avrebbe evitato; è stata confermata la responsabilità del conducente di un autobus per la morte di un ciclomotorista, in un fatto del 2015 giudicato ai sensi del testo dell’art. 589 c.p. anteriore all’introduzione dell’omicidio stradale.

Rapporti con altre norme

L’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale è disciplinato dall’art. 589-bis c.p., con la fuga del conducente regolata dall’art. 589-ter c.p.; le lesioni colpose dall’art. 590 c.p.; la responsabilità sanitaria dall’art. 590-sexies c.p. La morte come conseguenza non voluta di altro delitto doloso è disciplinata dall’art. 586 c.p., mentre l’omicidio preterintenzionale dall’art. 584 c.p. La disciplina della causalità e della colpa si trova negli artt. 40, 41 e 43 c.p. In materia di sicurezza sul lavoro rilevano il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e l’art. 25-septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che prevede la responsabilità dell’ente per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. Quanto alla prescrizione, l’art. 157, sesto comma, c.p. raddoppia i termini per le ipotesi aggravate dell’omicidio colposo.