Art. 589 c.p. Omicidio colposo
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
4. Comma abrogato dalla L. 23 marzo 2016, n. 41.
5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 589 c.p. punisce l’omicidio colposo, cioè la causazione per colpa della morte di una persona. La norma si colloca tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale e tutela il bene supremo della vita umana contro le aggressioni non volute, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). Si tratta di una delle fattispecie di maggiore rilievo pratico, perché raccoglie gli eventi mortali verificatisi nei luoghi di lavoro, nell’attività sanitaria, nella gestione di cose e impianti pericolosi e, più in generale, in ogni settore in cui si svolgono attività rischiose.
La disposizione è stata più volte rimaneggiata. La L. 23 marzo 2016, n. 41 ha abrogato il comma relativo alla violazione delle norme sulla circolazione stradale, trasferendo l’omicidio stradale nell’autonoma fattispecie dell’art. 589-bis c.p.; la L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha introdotto l’aggravante dell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria. Il testo è in vigore, in questa versione, dal 15 febbraio 2018.
Contenuto della disposizione
Il reato può essere commesso da chiunque, con una condotta attiva o omissiva. Nel secondo caso occorre una posizione di garanzia, cioè un obbligo giuridico di impedire l’evento (art. 40, secondo comma, c.p.), che può derivare dalla legge, dal contratto o dall’assunzione di fatto di una funzione di protezione o di controllo, come accade per il datore di lavoro, il medico, il gestore di un impianto o il proprietario di un’area aperta al pubblico.
Gli elementi costitutivi sono la condotta, l’evento morte, il nesso di causalità tra l’una e l’altro (artt. 40 e 41 c.p.) e la colpa. Quest’ultima richiede la violazione di una regola cautelare, generica o specifica, la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento, nonché la riconducibilità dell’evento verificatosi al rischio che la regola violata mirava a prevenire. Nei reati omissivi, il nesso causale si accerta con il giudizio controfattuale: ci si chiede se la condotta doverosa, ipoteticamente realizzata, avrebbe evitato l’evento con elevata credibilità razionale.
La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni. È della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e da tre a dieci anni nel caso di esercizio abusivo di una professione o di un’arte sanitaria. Se muoiono più persone, o muoiono alcune e altre restano ferite, si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo, con il limite di quindici anni. Il reato è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
Negli infortuni sul lavoro la questione ricorrente è l’efficacia interruttiva della condotta imprudente del lavoratore. Le norme antinfortunistiche tutelano il lavoratore anche dalle sue disattenzioni, sicché il comportamento della vittima esclude la responsabilità del garante solo quando sia del tutto eccentrico rispetto al rischio governato, cioè estraneo all’area di rischio della lavorazione in corso. Spesso si discute anche della ripartizione delle responsabilità tra datore di lavoro, dirigenti, preposti, committente e coordinatore per la sicurezza.
Nella responsabilità sanitaria occorre coordinare l’art. 589 c.p. con l’art. 590-sexies c.p., che esclude la punibilità per imperizia quando il professionista ha rispettato linee guida adeguate al caso concreto. Il nodo probatorio è quasi sempre quello del nesso causale, da ricostruire mediante consulenze tecniche e leggi scientifiche, senza automatismi statistici. Un errore frequente consiste nel confondere la prova della violazione della regola cautelare con la prova della causalità, che va dimostrata autonomamente.
Il confine con l’omicidio volontario commesso con dolo eventuale, e con l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), è delicato soprattutto nei casi di condotte gravemente spericolate: la colpa con previsione dell’evento (art. 61, n. 3, c.p.) resta colpa se l’agente ha agito nella convinzione di poterlo evitare.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale è disciplinato dall’art. 589-bis c.p., con la fuga del conducente regolata dall’art. 589-ter c.p.; le lesioni colpose dall’art. 590 c.p.; la responsabilità sanitaria dall’art. 590-sexies c.p. La morte come conseguenza non voluta di altro delitto doloso è disciplinata dall’art. 586 c.p., mentre l’omicidio preterintenzionale dall’art. 584 c.p. La disciplina della causalità e della colpa si trova negli artt. 40, 41 e 43 c.p. In materia di sicurezza sul lavoro rilevano il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e l’art. 25-septies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che prevede la responsabilità dell’ente per l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. Quanto alla prescrizione, l’art. 157, sesto comma, c.p. raddoppia i termini per le ipotesi aggravate dell’omicidio colposo.