Art. 579 c.p. Omicidio del consenziente

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

2. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.

3. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:

4. 1° contro una persona minore degli anni diciotto;

5. 2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;

6. 3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 579 c.p. punisce l’omicidio del consenziente, cioè l’uccisione di una persona che vi ha validamente acconsentito. La norma conferma che nel nostro ordinamento la vita è un bene indisponibile: il consenso del titolare non rende lecito il fatto, ma ne attenua il disvalore, giustificando una pena sensibilmente inferiore a quella dell’omicidio volontario (art. 575 c.p.). La disposizione si colloca accanto all’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), dalla quale si distingue perché qui è il terzo a compiere l’atto che cagiona la morte, sostituendosi alla vittima.

Il testo è rimasto invariato dal 1930, ma la norma è stata al centro del dibattito sul fine vita. La Corte costituzionale ne ha escluso l’abrogazione referendaria, qualificandola come presidio minimo della vita, e ha affrontato, senza dichiararla illegittima, la questione del malato che non può autosomministrarsi il farmaco letale.

Contenuto della disposizione

Condotta ed evento. Chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui. La condotta è a forma libera, come nell’omicidio; ciò che specializza la fattispecie è il consenso della vittima, che ne costituisce elemento costitutivo e non causa di giustificazione.

Il consenso. Deve essere serio, esplicito, non equivoco, attuale e perdurante fino al momento del fatto, e deve esprimere una volontà certa di morire, riferita alla specifica azione del terzo. Non bastano generiche invocazioni perché cessino le sofferenze, né manifestazioni di sconforto. Il consenso deve essere provato in modo univoco: nel dubbio prevale la tutela della vita.

Ipotesi di consenso invalido. Il terzo comma dispone che si applicano le norme sull’omicidio quando il fatto è commesso contro un minore degli anni diciotto; contro una persona inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica per altra infermità o per abuso di alcol o stupefacenti; contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. In questi casi la legge presume che il consenso non sia frutto di una libera determinazione.

Elemento soggettivo. Il dolo generico: coscienza e volontà di uccidere, con la consapevolezza del consenso validamente prestato.

Pena. La reclusione da sei a quindici anni. Il secondo comma esclude le aggravanti comuni dell’art. 61 c.p. Il delitto è procedibile d’ufficio.

Profili applicativi

La casistica riguarda soprattutto omicidi commessi in ambito familiare nei confronti di congiunti gravemente malati, nei quali la difesa invoca l’art. 579 c.p. in luogo dell’omicidio aggravato dal vincolo. L’esito dipende quasi sempre dalla prova del consenso: la giurisprudenza esige elementi chiari e convergenti, riferiti al momento del fatto, e svaluta le dichiarazioni dell’imputato non riscontrate, le conversazioni remote sull’eutanasia e le richieste di aiuto pronunciate in momenti di sofferenza acuta o di alterazione.

Un nodo dogmatico ricorrente è l’errore sul consenso. Poiché il consenso incide sulla tipicità del fatto e non sulla sua antigiuridicità, non si applica la disciplina dell’errore sulle cause di giustificazione (art. 59, quarto comma, c.p.): chi uccide credendo erroneamente che la vittima abbia acconsentito risponde di omicidio volontario, ai sensi dell’art. 47, secondo comma, c.p.

Altro profilo frequente è l’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62, n. 1, c.p.), spesso invocata per l’omicidio pietoso: la giurisprudenza la nega quando accanto al movente compassionevole emerge la finalità di sottrarsi al peso dell’assistenza al malato. Sul fine vita, va ricordato che l’esclusione della punibilità individuata dalla Corte costituzionale riguarda l’aiuto al suicidio, nel quale il malato compie personalmente l’atto finale; l’eutanasia attiva, in cui il terzo somministra il farmaco, resta riconducibile all’art. 579 c.p.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 2 marzo 2022, n. 50: è inammissibile il referendum per l’abrogazione parziale dell’art. 579 c.p., perché la normativa di risulta avrebbe reso lecita l’uccisione di chiunque presti un valido consenso, a prescindere dalle ragioni; discipline poste a tutela della vita possono essere modificate dal legislatore, non semplicemente abrogate.
  • Corte costituzionale, 25 luglio 2025, n. 132: la questione sull’art. 579 c.p. sollevata per il malato impossibilitato all’autosomministrazione è stata dichiarata inammissibile per carenza di istruttoria sui dispositivi esistenti; la persona ammessa al suicidio medicalmente assistito ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale, che deve reperire gli strumenti idonei all’autosomministrazione, ove esistenti.
  • Cassazione penale, sez. I, 15 aprile 2022, n. 14751: il consenso deve essere serio, esplicito, perdurante e non ambiguo, e provato in modo univoco; i principi costituzionali sull’aiuto al suicidio orientano solo le modalità di espressione del consenso, non l’esclusione della punibilità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. I, 24 gennaio 2018, n. 3392: il consenso è elemento costitutivo del reato; l’errore dell’agente sulla sua esistenza ricade nell’art. 47, secondo comma, c.p. e lascia ferma la responsabilità per omicidio volontario; il consenso viziato da deficit mentale patologico non è valido.
  • Cassazione penale, sez. I, 30 maggio 2014, n. 22612: è irrilevante il consenso putativo, cioè la supposizione dell’agente circa la volontà di morire della vittima; le generiche invocazioni di aiuto per far cessare le sofferenze non equivalgono a una richiesta esplicita di essere uccisi.
  • Cassazione penale, sez. I, 28 marzo 2008, n. 13410: le saltuarie manifestazioni di sconforto di una persona affetta da ritardo mentale non integrano un consenso valido; il carattere personalissimo del diritto alla vita non attribuisce ai familiari il potere di decidere la morte del congiunto.

Rapporti con altre norme

  • Art. 575 c.p.: l’omicidio volontario si applica quando manca la prova del consenso o ricorre una delle ipotesi del terzo comma.
  • Art. 580 c.p.: l’aiuto al suicidio presuppone che sia la vittima a compiere l’atto finale; l’area di non punibilità tracciata dalla giurisprudenza costituzionale non si estende all’omicidio del consenziente.
  • Artt. 47 e 59 c.p.: l’errore sul consenso si risolve nella responsabilità per il diverso reato di omicidio e non nella disciplina delle scriminanti putative.
  • Art. 50 c.p.: il consenso dell’avente diritto non opera come scriminante, perché la vita è bene indisponibile.
  • Art. 62, n. 1, c.p.: l’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale è valutata con rigore nei casi di omicidio pietoso.
  • Legge 22 dicembre 2017, n. 219: il rifiuto e la revoca dei trattamenti sanitari, anche di sostegno vitale, sono diritti del paziente e non integrano l’omicidio del consenziente a carico del medico che li rispetta.