Art. 579 c.p. Omicidio del consenziente
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
2. Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.
3. Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
4. 1° contro una persona minore degli anni diciotto;
5. 2° contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
6. 3° contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 579 c.p. punisce l’omicidio del consenziente, cioè l’uccisione di una persona che vi ha validamente acconsentito. La norma conferma che nel nostro ordinamento la vita è un bene indisponibile: il consenso del titolare non rende lecito il fatto, ma ne attenua il disvalore, giustificando una pena sensibilmente inferiore a quella dell’omicidio volontario (art. 575 c.p.). La disposizione si colloca accanto all’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), dalla quale si distingue perché qui è il terzo a compiere l’atto che cagiona la morte, sostituendosi alla vittima.
Il testo è rimasto invariato dal 1930, ma la norma è stata al centro del dibattito sul fine vita. La Corte costituzionale ne ha escluso l’abrogazione referendaria, qualificandola come presidio minimo della vita, e ha affrontato, senza dichiararla illegittima, la questione del malato che non può autosomministrarsi il farmaco letale.
Contenuto della disposizione
Condotta ed evento. Chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui. La condotta è a forma libera, come nell’omicidio; ciò che specializza la fattispecie è il consenso della vittima, che ne costituisce elemento costitutivo e non causa di giustificazione.
Il consenso. Deve essere serio, esplicito, non equivoco, attuale e perdurante fino al momento del fatto, e deve esprimere una volontà certa di morire, riferita alla specifica azione del terzo. Non bastano generiche invocazioni perché cessino le sofferenze, né manifestazioni di sconforto. Il consenso deve essere provato in modo univoco: nel dubbio prevale la tutela della vita.
Ipotesi di consenso invalido. Il terzo comma dispone che si applicano le norme sull’omicidio quando il fatto è commesso contro un minore degli anni diciotto; contro una persona inferma di mente o in condizioni di deficienza psichica per altra infermità o per abuso di alcol o stupefacenti; contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. In questi casi la legge presume che il consenso non sia frutto di una libera determinazione.
Elemento soggettivo. Il dolo generico: coscienza e volontà di uccidere, con la consapevolezza del consenso validamente prestato.
Pena. La reclusione da sei a quindici anni. Il secondo comma esclude le aggravanti comuni dell’art. 61 c.p. Il delitto è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
La casistica riguarda soprattutto omicidi commessi in ambito familiare nei confronti di congiunti gravemente malati, nei quali la difesa invoca l’art. 579 c.p. in luogo dell’omicidio aggravato dal vincolo. L’esito dipende quasi sempre dalla prova del consenso: la giurisprudenza esige elementi chiari e convergenti, riferiti al momento del fatto, e svaluta le dichiarazioni dell’imputato non riscontrate, le conversazioni remote sull’eutanasia e le richieste di aiuto pronunciate in momenti di sofferenza acuta o di alterazione.
Un nodo dogmatico ricorrente è l’errore sul consenso. Poiché il consenso incide sulla tipicità del fatto e non sulla sua antigiuridicità, non si applica la disciplina dell’errore sulle cause di giustificazione (art. 59, quarto comma, c.p.): chi uccide credendo erroneamente che la vittima abbia acconsentito risponde di omicidio volontario, ai sensi dell’art. 47, secondo comma, c.p.
Altro profilo frequente è l’attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale (art. 62, n. 1, c.p.), spesso invocata per l’omicidio pietoso: la giurisprudenza la nega quando accanto al movente compassionevole emerge la finalità di sottrarsi al peso dell’assistenza al malato. Sul fine vita, va ricordato che l’esclusione della punibilità individuata dalla Corte costituzionale riguarda l’aiuto al suicidio, nel quale il malato compie personalmente l’atto finale; l’eutanasia attiva, in cui il terzo somministra il farmaco, resta riconducibile all’art. 579 c.p.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme