Art. 583-quinquies c.p. Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.(372)
2. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.(372)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (372)
La Corte costituzionale con sentenza 20 maggio - 20 giugno 2025, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 25/06/2025, n. 26) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies, primo comma, del codice penale, inserito dall’art. 12, comma 1, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”.
Ha inoltre dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone «comporta l’interdizione perpetua», anziché «può comportare l’interdizione»”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 583-quinquies c.p. punisce la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. È stato introdotto dall’art. 12 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice rosso), che contestualmente ha abrogato il numero 4 del secondo comma dell’art. 583 c.p., dove la deformazione e lo sfregio permanente del viso figuravano tra le circostanze aggravanti delle lesioni gravissime. Il legislatore ha così trasformato un’aggravante in un titolo autonomo di reato, con pena più severa e sottratto al bilanciamento con le attenuanti.
La ratio supera la tutela dell’integrità fisica. Il volto è il principale strumento di riconoscimento di sé e di relazione con gli altri: lo sfregio o la deformazione colpiscono l’identità personale e relazionale della vittima e, con essa, la sua dignità. La norma non è però limitata ai contesti di violenza domestica o di genere.
Sul testo è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 83 del 2025, che ha dichiarato illegittimo il primo comma nella parte in cui non prevede una diminuzione della pena, non eccedente un terzo, quando il fatto risulti di lieve entità, e il secondo comma nella parte in cui rende obbligatoria, anziché facoltativa, l’interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno.
Contenuto della disposizione
Fatto tipico. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Il reato è comune, sia quanto all’autore sia quanto alla vittima.
Deformazione e sfregio. Sono due ipotesi alternative. La deformazione è un’alterazione anatomica che sconvolge la simmetria del volto fino a un vero sfiguramento; lo sfregio permanente è qualsiasi nocumento che, senza giungere a tanto, produca un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole per un osservatore comune di gusto normale e di media sensibilità. Per viso si intende la zona compresa tra la fronte e il mento e tra un orecchio e l’altro, padiglioni auricolari inclusi.
Permanenza. L’alterazione deve essere irreversibile secondo un giudizio medico-legale; non rileva la possibilità di attenuarla o eliminarla con interventi di chirurgia estetica, che costituiscono un fatto successivo.
Elemento soggettivo. Il reato è doloso: occorre la volontà di cagionare la lesione con la rappresentazione della deformazione o dello sfregio: si tratta di dolo generico, desumibile dalle modalità dell’aggressione. Le deformazioni e gli sfregi cagionati per colpa non rientrano nella norma e restano disciplinati dalle lesioni colpose.
Pena. La reclusione da otto a quattordici anni, diminuita fino a un terzo nei fatti di lieve entità per effetto della sentenza costituzionale. La condanna o il patteggiamento possono comportare l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno. Si applicano le aggravanti dell’art. 585 c.p.; il delitto è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
La valutazione dello sfregio spetta al giudice di merito, che non ha bisogno di speciali competenze tecniche e può fondarsi sulla documentazione fotografica e sull’osservazione diretta; è tuttavia richiesta una motivazione che descriva l’alterazione residua e i suoi effetti sulla fisionomia, non bastando un qualsiasi esito cicatriziale. Il caso tipico riguarda tagli con lama e morsi che asportano parte del padiglione auricolare.
Poiché la fattispecie è autonoma, le attenuanti generiche e le altre circostanze diminuiscono la pena partendo dal minimo di otto anni e non possono neutralizzarla attraverso il giudizio di equivalenza. È errore frequente dei giudici di merito trattare ancora la norma come aggravante dell’art. 582 c.p. e bilanciarla con le attenuanti. Per la stessa ragione, l’attenuante del fatto di lieve entità, nata dalla sentenza costituzionale, assume rilievo pratico notevole e va sempre valutata quando richiesta, anche nei giudizi in corso.
Sul piano intertemporale, la giurisprudenza riconosce piena continuità tra l’abrogata aggravante e il nuovo delitto: i fatti anteriori al 9 agosto 2019 restano punibili, ma con il trattamento più favorevole dell’epoca, e i principi elaborati sulla nozione di sfregio conservano validità.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme