Art. 591 c.p. Abbandono di persone minori o incapaci
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a sé stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
3. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
4. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 591 c.p. punisce l’abbandono di persone minori o incapaci ed è collocato tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Protegge persone che, per età o per condizione personale, non sono in grado di difendersi dai pericoli della vita quotidiana e dipendono da chi ne ha la custodia o la cura. Il bene tutelato è la vita e l’incolumità di questi soggetti vulnerabili, presidiata in via anticipata: si tratta di un delitto di pericolo, che si consuma con l’abbandono senza che sia necessario un danno. La lesione o la morte rilevano soltanto come circostanze aggravanti, se conseguenze non volute del fatto.
Il testo è quello originario del 1931. La norma ha trovato negli ultimi anni applicazioni nuove, dalle strutture residenziali per anziani e disabili ai doveri di soccorso in mare, pur restando centrale il tradizionale ambito dei rapporti familiari.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
Il primo punto da verificare è la condizione di incapacità della vittima. Per il minore di quattordici anni basta l’età; negli altri casi occorre accertare in concreto che la persona non sia in grado di fronteggiare le ordinarie situazioni di pericolo. Con riguardo agli anziani, la vecchiaia non equivale di per sé a incapacità: occorre dimostrare che l’età avanzata abbia prodotto un’effettiva inettitudine fisica o mentale, e il dovere di cura va bilanciato con la capacità di autodeterminazione che l’anziano conservi.
Il secondo punto è la fonte dell’obbligo di custodia o cura: genitori e familiari conviventi, tutori e amministratori di sostegno, gestori e operatori di case di riposo e comunità, personale sanitario, insegnanti ed educatori per il tempo dell’affidamento. Nelle strutture residenziali la responsabilità grava sui gestori in quanto titolari di una posizione di garanzia, senza che occorra una segnalazione dei familiari.
Casi tipici sono il bambino lasciato solo in auto o in casa per un tempo apprezzabile, l’anziano non autosufficiente lasciato privo di assistenza, gli ospiti di strutture tenuti in condizioni igieniche gravemente carenti. Il giudizio sul pericolo va condotto in concreto, tenendo conto della durata, del luogo e delle condizioni della persona.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 591 c.p. può concorrere con i maltrattamenti (art. 572 c.p.), che puniscono vessazioni abituali, mentre l’abbandono si esaurisce nella violazione del dovere di cura che crea il pericolo. Si distingue dall’omissione di soccorso (art. 593 c.p.), che grava su chiunque trovi una persona in pericolo, senza un preesistente obbligo di custodia, e dalla violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), che tutela i doveri economici e morali verso i familiari. Se la morte o le lesioni sono volute, anche a titolo di dolo eventuale, si applicano le norme sull’omicidio (art. 575 c.p.) o sulle lesioni (art. 582 c.p.). Specifiche ipotesi di abbandono sono previste in materia di navigazione dal codice della navigazione. Sul piano civilistico, l’abbandono del figlio può rilevare ai fini dei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.).