Art. 577 c.p. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:

2. 1° contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

3. 2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

4. 3° con premeditazione;

5. 4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell’articolo 61.

6. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

7. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.(345)

Testo in vigore dal 3 novembre 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (345)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 30 ottobre 2023, n. 197 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 577 c.p. completa, insieme all’art. 576 c.p., il sistema delle circostanze aggravanti speciali dell’omicidio volontario. Il primo comma prevede le ipotesi che comportano l’ergastolo; il secondo quelle punite con la reclusione da ventiquattro a trenta anni; il terzo limita il bilanciamento con le attenuanti. La ratio è duplice: punire più severamente l’omicidio che tradisce vincoli familiari o affettivi, nei quali la vittima ripone fiducia e aspettative di protezione, e quello che rivela una particolare pericolosità o riprovevolezza dell’agente (mezzo insidioso, premeditazione, motivi abietti o futili, crudeltà).

La norma è stata profondamente modificata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, sugli orfani dei crimini domestici, e dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice rosso), che hanno esteso l’aggravante del primo comma, n. 1, al coniuge separato, alla parte dell’unione civile, al convivente e alla persona legata da relazione affettiva, rimodulato il secondo comma per le relazioni cessate e introdotto il terzo comma. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 197 del 2023, ha dichiarato in parte illegittimo il terzo comma. Dal 17 dicembre 2025 la legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha inoltre introdotto il delitto autonomo di femminicidio (art. 577-bis c.p.), al quale le aggravanti dell’art. 577 c.p. si applicano espressamente.

Contenuto della disposizione

  • Ergastolo (primo comma), se l’omicidio è commesso: 1) contro l’ascendente o il discendente, anche per adozione di minorenne, il coniuge anche legalmente separato, l’altra parte dell’unione civile, la persona stabilmente convivente o legata al colpevole da relazione affettiva; 2) con sostanze venefiche o altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) con il concorso dei motivi abietti o futili o della crudeltà verso la persona (art. 61, nn. 1 e 4, c.p.).
  • Reclusione da ventiquattro a trenta anni (secondo comma), se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile ove cessata, la persona legata da convivenza o relazione affettiva ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi del titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, il figlio adottivo o un affine in linea retta.
  • Limite al bilanciamento (terzo comma): le attenuanti concorrenti con le aggravanti del primo comma, n. 1, e del secondo comma non possono essere ritenute prevalenti, salvo quelle degli artt. 62, n. 1 (motivi di particolare valore morale o sociale), 89 (vizio parziale di mente), 98 (minore età) e 114 c.p. (minima partecipazione) e, dopo la sentenza costituzionale n. 197 del 2023, la provocazione (art. 62, n. 2, c.p.) e le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

Come ogni aggravante, quelle fondate sul rapporto con la vittima sono valutate a carico del colpevole se da lui conosciute o ignorate per colpa (art. 59, secondo comma, c.p.). Le aggravanti che comportano l’ergastolo rendono il reato inaccessibile al giudizio abbreviato.

Profili applicativi

La relazione affettiva non richiede convivenza né una particolare durata, ma un legame, da accertare in concreto, che generi nella vittima affidamento e aspettative di protezione; l’abuso di tale fiducia è la ragione dell’aggravamento. Decisivo, nella prassi, stabilire se la relazione fosse ancora in corso, con l’ergastolo del primo comma, o fosse cessata, con la pena del secondo comma: la diversa qualificazione può essere ritenuta anche in appello senza violare la correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto storico contestato è lo stesso.

La premeditazione richiede un apprezzabile intervallo di tempo tra l’insorgere del proposito e la sua attuazione, tale da consentire una riflessione sull’opportunità del recesso, e la persistenza ininterrotta della risoluzione criminosa; si desume da elementi oggettivi come il procacciamento dell’arma, l’appostamento, gli spostamenti verso la vittima. Il mezzo insidioso è quello che occulta il pericolo alla vittima impedendole di difendersi. I motivi abietti esigono una spinta che susciti ripugnanza secondo la coscienza collettiva: non basta un movente economico o un conflitto familiare, occorre spiegare perché esso esprima un particolare grado di perversità.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 30 ottobre 2023, n. 197: è illegittimo il terzo comma nella parte in cui vieta di ritenere prevalenti la provocazione e le attenuanti generiche, perché il divieto, negli omicidi in contesti familiari o affettivi, impone pene sproporzionate e uguali per situazioni diverse, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
  • Cassazione penale, sez. I, 9 luglio 2026, n. 25800: la premeditazione può desumersi da elementi oggettivi dell’azione, come la distanza da percorrere e la necessità di procurarsi l’arma; la Corte ha invece annullato senza rinvio l’aggravante dei motivi abietti, perché la sentenza aveva individuato il movente in un contrasto patrimoniale tra fratelli senza spiegare perché esso suscitasse ripugnanza ed esprimesse un particolare grado di perversità.
  • Cassazione penale, sez. I, 10 febbraio 2026, n. 5413: è stata ritenuta conforme a legge la decisione che, dopo la legge n. 69 del 2019, ha applicato l’aggravante della relazione affettiva in assenza di convivenza, intendendo per tale un legame, da verificare in concreto, connotato da fiducia e da aspettative di tutela, e ha escluso che la relazione fosse cessata per il diradarsi degli incontri.
  • Cassazione penale, sez. I, 9 gennaio 2026, n. 871: la riqualificazione in appello dell’aggravante del primo comma, n. 1, in quella del secondo comma, per la cessazione della relazione affettiva al momento del fatto, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, trattandosi di sviluppo prevedibile del medesimo fatto contestato.

Rapporti con altre norme

L’art. 577 c.p. aggrava l’omicidio dell’art. 575 c.p. e si affianca all’art. 576 c.p., che prevede l’ergastolo per l’omicidio commesso in occasione di maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori, o dall’autore di atti persecutori nei confronti della vittima. Le circostanze dei nn. 1 e 4 dell’art. 61 c.p. sono richiamate dal primo comma, n. 4, e non possono essere applicate due volte. Con il femminicidio (art. 577-bis c.p.), punito con l’ergastolo, il rapporto è di specialità quanto alla fattispecie base, mentre le aggravanti dell’art. 577 c.p. restano applicabili ai fini del calcolo della pena in caso di attenuanti prevalenti. Sul piano processuale, i delitti puniti con l’ergastolo sono esclusi dal giudizio abbreviato (art. 438, comma 1-bis, c.p.p.); per gli omicidi in ambito familiare operano inoltre le tutele della legge n. 4 del 2018 in favore degli orfani, tra cui la sospensione della successione dell’indegno (art. 463-bis c.c.).