Art. 577 c.p. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo 575 è commesso:
2. 1° contro l’ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;
3. 2° col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;
4. 3° con premeditazione;
5. 4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell’articolo 61.
6. La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l’altra parte dell’unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l’adottante o l’adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
7. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.(345)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (345)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 30 ottobre 2023, n. 197 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 577 c.p. completa, insieme all’art. 576 c.p., il sistema delle circostanze aggravanti speciali dell’omicidio volontario. Il primo comma prevede le ipotesi che comportano l’ergastolo; il secondo quelle punite con la reclusione da ventiquattro a trenta anni; il terzo limita il bilanciamento con le attenuanti. La ratio è duplice: punire più severamente l’omicidio che tradisce vincoli familiari o affettivi, nei quali la vittima ripone fiducia e aspettative di protezione, e quello che rivela una particolare pericolosità o riprovevolezza dell’agente (mezzo insidioso, premeditazione, motivi abietti o futili, crudeltà).
La norma è stata profondamente modificata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, sugli orfani dei crimini domestici, e dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice rosso), che hanno esteso l’aggravante del primo comma, n. 1, al coniuge separato, alla parte dell’unione civile, al convivente e alla persona legata da relazione affettiva, rimodulato il secondo comma per le relazioni cessate e introdotto il terzo comma. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 197 del 2023, ha dichiarato in parte illegittimo il terzo comma. Dal 17 dicembre 2025 la legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha inoltre introdotto il delitto autonomo di femminicidio (art. 577-bis c.p.), al quale le aggravanti dell’art. 577 c.p. si applicano espressamente.
Contenuto della disposizione
Come ogni aggravante, quelle fondate sul rapporto con la vittima sono valutate a carico del colpevole se da lui conosciute o ignorate per colpa (art. 59, secondo comma, c.p.). Le aggravanti che comportano l’ergastolo rendono il reato inaccessibile al giudizio abbreviato.
Profili applicativi
La relazione affettiva non richiede convivenza né una particolare durata, ma un legame, da accertare in concreto, che generi nella vittima affidamento e aspettative di protezione; l’abuso di tale fiducia è la ragione dell’aggravamento. Decisivo, nella prassi, stabilire se la relazione fosse ancora in corso, con l’ergastolo del primo comma, o fosse cessata, con la pena del secondo comma: la diversa qualificazione può essere ritenuta anche in appello senza violare la correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto storico contestato è lo stesso.
La premeditazione richiede un apprezzabile intervallo di tempo tra l’insorgere del proposito e la sua attuazione, tale da consentire una riflessione sull’opportunità del recesso, e la persistenza ininterrotta della risoluzione criminosa; si desume da elementi oggettivi come il procacciamento dell’arma, l’appostamento, gli spostamenti verso la vittima. Il mezzo insidioso è quello che occulta il pericolo alla vittima impedendole di difendersi. I motivi abietti esigono una spinta che susciti ripugnanza secondo la coscienza collettiva: non basta un movente economico o un conflitto familiare, occorre spiegare perché esso esprima un particolare grado di perversità.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 577 c.p. aggrava l’omicidio dell’art. 575 c.p. e si affianca all’art. 576 c.p., che prevede l’ergastolo per l’omicidio commesso in occasione di maltrattamenti, violenza sessuale o atti persecutori, o dall’autore di atti persecutori nei confronti della vittima. Le circostanze dei nn. 1 e 4 dell’art. 61 c.p. sono richiamate dal primo comma, n. 4, e non possono essere applicate due volte. Con il femminicidio (art. 577-bis c.p.), punito con l’ergastolo, il rapporto è di specialità quanto alla fattispecie base, mentre le aggravanti dell’art. 577 c.p. restano applicabili ai fini del calcolo della pena in caso di attenuanti prevalenti. Sul piano processuale, i delitti puniti con l’ergastolo sono esclusi dal giudizio abbreviato (art. 438, comma 1-bis, c.p.p.); per gli omicidi in ambito familiare operano inoltre le tutele della legge n. 4 del 2018 in favore degli orfani, tra cui la sospensione della successione dell’indegno (art. 463-bis c.c.).