Art. 582 c.p. Lesione personale

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583, 583-quater, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo 577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Testo in vigore dal 25 aprile 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (24)

Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera g che è concessa amnistia “per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall’art. 582, capoverso, del Codice penale, aggravato ai sensi dell’art. 585, in relazione all’art. 577, stesso Codice, se concorre un’attenuante”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 15, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.

Aggiornamento (29)

Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c che è concessa amnistia “per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall’articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell’articolo 585 in relazione allo articolo 577 capoverso dello stesso Codice”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 8, comma 1) che l’amnistia di cui sopra ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962.

Aggiornamento (36)

Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c che “È concessa amnistia, salvo quanto previsto dal presente decreto per i reati in materia tributaria:
[...] c) per il delitto di lesioni personali lievissime previsto dall’art. 582 capoverso del Codice penale, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 16, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 582 c.p. si colloca nel capo I del titolo XII del libro secondo, tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, e punisce chi cagiona ad altri una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Il bene protetto è l’integrità fisica e psichica della persona, intesa come condizione di benessere dell’organismo in tutte le sue funzioni. La norma rappresenta il gradino intermedio di una scala di tutela che comprende, più in basso, le percosse (art. 581 c.p.), nelle quali la violenza produce soltanto una sensazione dolorosa senza malattia, e, più in alto, le lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.), l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e l’omicidio volontario (art. 575 c.p.).

La cornice edittale è stata innalzata nel minimo, da tre a sei mesi di reclusione, dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 (art. 1, comma 3). Il regime di procedibilità è stato profondamente modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia, art. 2, comma 1, lett. b), che ha reso le lesioni procedibili a querela in via generale, superando il precedente limite della malattia non superiore a venti giorni, e ha mantenuto la procedibilità d’ufficio per le ipotesi aggravate e per i fatti commessi contro persona incapace per età o infermità quando la malattia supera i venti giorni; per i reati divenuti procedibili a querela l’art. 85 dello stesso decreto ha fissato una disciplina transitoria sul termine di proposizione. Il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha poi espunto dal secondo comma il richiamo all’aggravante dell’art. 61, n. 11-octies, c.p. e vi ha inserito le lesioni al personale sanitario dell’art. 583-quater, secondo comma, primo periodo. Da ultimo, il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54 (art. 11, comma 1, lett. a), ha aggiunto tra le ipotesi procedibili d’ufficio quella dell’art. 583-quater, terzo comma, c.p., relativa alle lesioni al personale addetto alla prevenzione e all’accertamento delle infrazioni nei trasporti pubblici; il testo vigente è in vigore dal 25 aprile 2026. La Corte costituzionale, con la sentenza 14 dicembre 2018, n. 236, ha inoltre sottratto alla competenza del giudice di pace le lesioni commesse contro l’ascendente o il discendente.

Contenuto della disposizione

  • Soggetto attivo: chiunque; si tratta di reato comune.
  • Condotta ed evento: la norma descrive un reato a forma libera, che può essere realizzato con qualsiasi mezzo, anche non violento (per esempio somministrando sostanze nocive o trasmettendo una malattia), purché ne derivi l’evento tipico. L’evento è la malattia, nozione che la giurisprudenza intende come qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, anche localizzata e di modesta entità; vi rientrano escoriazioni, ecchimosi, graffi e contusioni. La malattia nella mente comprende i disturbi psichici clinicamente accertabili, non il mero turbamento emotivo.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, cioè coscienza e volontà di cagionare una lesione all’integrità altrui; è sufficiente anche il dolo eventuale. Quando l’agente vuole soltanto percuotere e la malattia si verifica comunque, risponde di lesioni, perché l’art. 582 c.p. assorbe la volontà di percosse rispetto all’evento più grave non voluto della stessa natura.
  • Pena: reclusione da sei mesi a tre anni; aumenti sono previsti dall’art. 583 c.p. (lesioni gravi e gravissime) e dall’art. 585 c.p., che richiama le circostanze dell’omicidio (artt. 576 e 577 c.p.), l’uso di armi o sostanze corrosive e il fatto commesso da più persone riunite.
  • Procedibilità: a querela della persona offesa; d’ufficio se ricorrono le aggravanti degli artt. 583, 583-quater (secondo comma, primo periodo, e terzo comma) e 585 c.p., salvo quelle dell’art. 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, c.p., nonché quando la malattia supera venti giorni e il fatto è commesso contro persona incapace per età o infermità.

Le lesioni lievissime, con malattia non superiore a venti giorni e procedibili a querela, sono di regola attribuite alla competenza del giudice di pace (art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), con le eccezioni previste da tale disposizione.

Profili applicativi

La prima questione pratica è la prova della malattia, normalmente affidata al referto o al certificato medico, eventualmente integrato da consulenza tecnica, che indica anche la prognosi. La durata della malattia non coincide necessariamente con la prognosi iniziale: essa perdura finché è in atto il processo di alterazione, e dalla sua durata dipendono la competenza, la procedibilità e la qualificazione del fatto come lesione grave (oltre quaranta giorni di malattia o di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni).

Il secondo profilo riguarda la querela: dopo la riforma Cartabia molti procedimenti si chiudono con la remissione, anche tacita, o con la condotta riparatoria dell’art. 162-ter c.p. Occorre però verificare con attenzione la contestazione: la presenza di un’aggravante che impone la procedibilità d’ufficio, come il fatto commesso da più persone riunite, rende inefficace la remissione. Frequente è anche la contestazione delle lesioni in concorso con la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) o con i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), con i quali non si verifica assorbimento.

Un terzo profilo concerne l’attività medico-chirurgica: l’intervento eseguito con finalità curativa, anche in assenza di valido consenso informato, non integra di regola le lesioni dolose, residuando la responsabilità colposa ai sensi dell’art. 590 c.p. quando ne ricorrano i presupposti; il dolo è configurabile solo quando l’intervento sia privo di indicazione terapeutica o perseguito per fini estranei alla cura.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 29 settembre 2010, n. 43763: costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali; lo stato di malattia perdura finché il processo di alterazione è in atto (fattispecie relativa a escoriazioni).
  • Cassazione penale, sez. VI, 20 agosto 2025, n. 29603: richiamato il principio precedente, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto anche in presenza di un semplice graffio, perché la soluzione di continuo dell’epidermide comporta una compromissione, sia pur minima, della funzione protettiva della cute.
  • Cassazione penale, sez. V, 9 giugno 2023, n. 25088: il delitto di lesioni aggravato dal fatto commesso da più persone riunite resta procedibile d’ufficio anche dopo il d.lgs. n. 150 del 2022; la Corte ha perciò annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato il non doversi procedere per remissione di querela.
  • Cassazione penale, sez. V, 13 maggio 2026, n. 17294: quando il chirurgo esegue un intervento sulla base di un consenso fondato su un’informazione inadeguata, non sono configurabili le lesioni dolose, perché la finalità curativa è incompatibile con l’intenzione di cagionare un’alterazione lesiva; resta possibile la responsabilità per lesioni colpose. Il dolo ricorre invece se l’intervento è privo di ragionevole indicazione terapeutica o è eseguito per fini estranei alla salute del paziente.

Rapporti con altre norme

L’art. 581 c.p. (percosse) si applica quando dalla violenza non deriva una malattia; l’art. 583 c.p. prevede le lesioni gravi e gravissime, l’art. 583-bis c.p. le mutilazioni genitali femminili, l’art. 583-quater c.p. le lesioni a pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico, al personale sanitario e scolastico e agli addetti ai trasporti pubblici, l’art. 583-quinquies c.p. la deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso. L’art. 584 c.p. punisce l’omicidio preterintenzionale, che presuppone proprio atti diretti a commettere percosse o lesioni; l’art. 585 c.p. disciplina le circostanze aggravanti; l’art. 590 c.p. le lesioni colpose. Sul piano processuale rilevano gli artt. 120 e seguenti c.p. sulla querela, l’art. 162-ter c.p. sull’estinzione per condotte riparatorie e, per i fatti di minore gravità, la competenza del giudice di pace prevista dal d.lgs. n. 274 del 2000.