Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.

4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Testo in vigore dal 15 febbraio 2018

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 590 c.p. punisce chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale. Collocato tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, accanto all’omicidio colposo (art. 589 c.p.), costituisce la norma generale in materia di offese colpose all’integrità fisica: si applica agli incidenti domestici e sportivi, agli infortuni sul lavoro, alla responsabilità degli enti proprietari di strade ed edifici, all’attività sanitaria e, in genere, a ogni violazione di regole di prudenza da cui derivi una malattia.

La disposizione ha subito due interventi rilevanti. La legge 23 marzo 2016, n. 41 ha sottratto all’art. 590 c.p. le lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ora punite dall’autonomo delitto di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.), sopprimendo il relativo periodo del terzo comma. La legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha inserito il quarto comma, che aggrava le pene quando il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione sanitaria o di altra professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato; il testo vigente è in vigore dal 15 febbraio 2018. Le pene pecuniarie, originariamente espresse in lire, sono oggi espresse in euro per effetto della conversione legale.

Contenuto della disposizione

  • Fatto tipico: cagionare una lesione personale, cioè una malattia nel corpo o nella mente nel senso dell’art. 582 c.p., con condotta attiva od omissiva; in questo secondo caso occorre che l’agente rivesta una posizione di garanzia, cioè un obbligo giuridico di impedire l’evento (art. 40, secondo comma, c.p.).
  • Colpa (art. 43 c.p.): generica, per negligenza, imprudenza o imperizia, o specifica, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L’evento deve essere la concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata mirava a prevenire e deve risultare evitabile con la condotta doverosa.
  • Pene: per la lesione lieve reclusione fino a tre mesi o multa fino a euro 309; per la lesione grave reclusione da uno a sei mesi o multa da euro 123 a euro 619; per la lesione gravissima reclusione da tre mesi a due anni o multa da euro 309 a euro 1.239. Se le lesioni gravi o gravissime derivano dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e della reclusione da uno a tre anni; per l’esercizio abusivo di una professione, della reclusione da sei mesi a due anni e da un anno e sei mesi a quattro anni.
  • Pluralità di persone offese: si applica la pena per la violazione più grave aumentata fino al triplo, con il limite massimo di cinque anni di reclusione.
  • Procedibilità: a querela, salvo che si tratti di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni o sull’igiene del lavoro, o che abbiano determinato una malattia professionale, nel qual caso si procede d’ufficio.

Profili applicativi

Il primo snodo è la competenza: le lesioni colpose procedibili a querela appartengono al giudice di pace, salvo i fatti connessi alla colpa professionale e quelli commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sull’igiene del lavoro da cui derivi una malattia superiore a venti giorni (art. 4 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Le lesioni lievi derivanti da un sinistro stradale restano nell’art. 590 c.p. e, dunque, di regola davanti al giudice di pace, perché l’art. 590-bis c.p. riguarda soltanto le lesioni gravi e gravissime.

Il secondo snodo è l’accertamento del nesso causale, soprattutto nelle condotte omissive (mancata adozione di presidi di sicurezza, ritardo diagnostico): il giudice deve verificare, con un ragionamento controfattuale ancorato alle circostanze del caso, che la condotta doverosa avrebbe evitato l’evento con alto grado di credibilità razionale. Nel settore della sicurezza del lavoro assumono rilievo l’individuazione dei garanti (datore di lavoro, dirigente, preposto), l’eventuale delega di funzioni (art. 16 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e il comportamento imprudente del lavoratore, che esclude la responsabilità del datore soltanto quando sia del tutto eccentrico rispetto al rischio governato.

Per l’attività sanitaria la responsabilità per imperizia è delimitata dall’art. 590-sexies c.p., che esclude la punibilità quando siano rispettate le raccomandazioni delle linee guida adeguate al caso concreto o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali. La querela va proposta entro tre mesi dalla conoscenza del fatto e dell’entità delle lesioni; resta sempre possibile l’estinzione per remissione o per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 10 luglio 2002, n. 30328: nei reati colposi omissivi, il nesso causale sussiste quando, ipotizzata come realizzata la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva; il coefficiente di probabilità della legge statistica non basta da solo, dovendo il giudice verificarne la validità nel caso concreto ed escludere fattori alternativi, fino a raggiungere un alto grado di credibilità razionale.
  • Cassazione penale, sez. IV, 19 giugno 2026, n. 22782: in tema di infortunio sul lavoro, occorre verificare che l’evento abbia concretizzato proprio il rischio che la regola cautelare violata intendeva prevenire; è stata annullata con rinvio la condanna fondata su una regola diretta a tutelare soggetti terzi, mentre l’infortunio aveva colpito il conducente del mezzo, per il quale il datore aveva adottato specifiche misure e istruzioni.
  • Cassazione penale, sez. IV, 7 gennaio 2026, n. 460: le lesioni colpose da cui derivi una malattia inferiore a quaranta giorni, senza le conseguenze che le rendono gravi o gravissime, restano di competenza del giudice di pace anche se commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, perché l’art. 590-bis c.p. riguarda soltanto le lesioni gravi e gravissime; la Corte ha annullato senza rinvio la declaratoria di incompetenza, trasmettendo gli atti al giudice di pace.

Rapporti con altre norme

L’art. 590 c.p. presuppone le nozioni di lesione e di malattia dell’art. 582 c.p. e la graduazione dell’art. 583 c.p. (lesioni gravi e gravissime). Le figure speciali sono l’art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime), l’art. 590-ter c.p. (fuga del conducente) e l’art. 590-sexies c.p. (responsabilità colposa in ambito sanitario). Il criterio di imputazione è dato dagli artt. 40, 41 e 43 c.p.; per la cooperazione di più persone nel fatto colposo rileva l’art. 113 c.p. Nel settore del lavoro la norma si integra con il d.lgs. n. 81 del 2008 e, quanto alla responsabilità degli enti, con l’art. 25-septies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che prevede la responsabilità amministrativa della società per le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche. Sul piano processuale rilevano la disciplina della querela (artt. 120 e seguenti c.p.) e il riparto di competenza dell’art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000.