Art. 576 c.p. Circostanze aggravanti. Ergastolo

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:

2. 1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell’articolo 61;

3. 2° contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

4. 3° dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

5. 4° dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

6. 5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;

5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.

7. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell’articolo 61.(5)

Testo in vigore dal 9 agosto 2019

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 576 c.p. elenca le circostanze aggravanti dell’omicidio volontario (art. 575 c.p.) che comportano la pena dell’ergastolo in luogo della reclusione non inferiore a ventuno anni. Si tratta di circostanze speciali, che il legislatore ha selezionato per il particolare disvalore del fatto: il collegamento finalistico con altri reati, la relazione di parentela unita a modalità particolarmente riprovevoli, la qualità dell’autore (latitante, associato per delinquere), il contesto di violenza domestica, sessuale o persecutoria in cui l’omicidio matura, la qualità della vittima appartenente alle forze dell’ordine. La disposizione è completata dall’art. 577 c.p., che prevede ulteriori aggravanti, e trova applicazione, attraverso l’art. 585 c.p., anche alle lesioni personali.

L’articolo ha subito numerosi interventi. Il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto il n. 5.1, relativo all’omicidio commesso dall’autore di atti persecutori contro la stessa vittima. Il n. 5 è stato più volte esteso e da ultimo la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso) vi ha inserito il riferimento alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.); il testo vigente è in vigore dal 9 agosto 2019. Il n. 5-bis protegge gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nell’atto o a causa delle loro funzioni.

Contenuto della disposizione

  • N. 1: concorso di una delle circostanze dell’art. 61, n. 2, c.p., cioè l’omicidio commesso per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l’impunità di un altro reato (il cosiddetto nesso teleologico o consequenziale).
  • N. 2: omicidio dell’ascendente o del discendente, quando concorrono i motivi abietti o futili o la crudeltà (art. 61, nn. 1 e 4, c.p.), ovvero quando è adoperato un mezzo venefico o insidioso o vi è premeditazione. Fuori da queste ipotesi, l’omicidio del congiunto rientra nell’art. 577 c.p.
  • N. 3 e n. 4: omicidio commesso dal latitante o dall’associato per delinquere per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione, o, per il latitante, per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza.
  • N. 5: omicidio commesso in occasione della commissione dei delitti di maltrattamenti in famiglia, deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale anche di gruppo e atti sessuali con minorenne.
  • N. 5.1: omicidio commesso dall’autore di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) nei confronti della stessa persona offesa.
  • N. 5-bis: omicidio di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.

Le circostanze devono essere contestate e sono soggette al giudizio di bilanciamento con le attenuanti (art. 69 c.p.), salvo i limiti previsti dall’art. 577, terzo e quarto comma, c.p. per alcune ipotesi aggravate. Il secondo comma definisce latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate dall’art. 61, n. 6, c.p.

Profili applicativi

Il profilo di maggiore rilievo pratico riguarda le ipotesi dei nn. 5 e 5.1 e il rapporto con i reati presupposto. Per gli atti persecutori, le Sezioni Unite hanno ricostruito l’omicidio aggravato come reato complesso (art. 84 c.p.), che assorbe il delitto di stalking quando le condotte, sia pure distribuite in un arco temporale, convergono in un’unitaria direzione finalistica di annientamento della vittima; ne deriva che l’imputato non può essere punito separatamente per l’art. 612-bis c.p. Per il n. 5, la formula “in occasione della commissione” richiede invece un nesso di contestualità tra l’omicidio e il reato presupposto, che va provato in tutti i suoi elementi costitutivi.

Il n. 1 richiede l’accertamento del collegamento finalistico tra l’omicidio e l’altro reato, frequente nelle rapine in abitazione, quando la vittima viene uccisa per consentire o assicurare l’impossessamento dei beni. Sul piano processuale, l’ergastolo comporta la competenza della corte d’assise e, per effetto dell’art. 438, comma 1-bis, c.p.p., l’inammissibilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con tale pena; l’esclusione delle aggravanti in sede di udienza preliminare o di giudizio può riaprire la possibilità del rito speciale e della relativa riduzione di pena.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 26 ottobre 2021, n. 38402: l’omicidio commesso dopo atti persecutori contro la stessa vittima, aggravato ai sensi del n. 5.1, integra un reato complesso che assorbe il delitto di atti persecutori; il reato complesso richiede che i reati componenti siano elementi strutturali della fattispecie e che vi sia unitarietà del fatto, intesa come contestualità, anche per un limitato segmento temporale, di condotte convergenti verso un’unica direzione finalistica.
  • Cassazione penale, sez. I, 21 novembre 2025, n. 37953: richiamando le Sezioni Unite, la Corte ha precisato che, a differenza del n. 5, il n. 5.1 non richiede espressamente la contestualità tra omicidio e atti persecutori, ma l’inserimento dei fatti in una comune prospettiva finalistica di condizionamento e annientamento della vittima; il ricorso dell’imputato contro il riconoscimento dell’aggravante è stato ritenuto infondato.
  • Cassazione penale, sez. I, 7 luglio 2026, n. 25443: è stata confermata l’aggravante del n. 5 per l’omicidio della madre commesso in occasione dei maltrattamenti protratti per anni, ritenuti provati sulla base delle testimonianze, degli interventi delle forze dell’ordine e delle dichiarazioni della vittima, in concorso con le aggravanti degli artt. 577, primo comma, n. 1, e 61, n. 5, c.p.; il ricorso è stato rigettato.
  • Cassazione penale, sez. I, 26 agosto 2026, n. 31945: è stata ritenuta correttamente motivata la sussistenza del nesso teleologico tra l’omicidio e l’impossessamento dei beni della vittima, desunto dalle riprese video, dal rinvenimento degli oggetti sottratti nella disponibilità dell’imputato e dai suoi precedenti; il ricorso è stato rigettato.

Rapporti con altre norme

L’art. 575 c.p. costituisce la fattispecie base; l’art. 577 c.p. prevede le ulteriori aggravanti (rapporti familiari e affettivi, premeditazione, mezzo venefico, motivi abietti, crudeltà) e i limiti al bilanciamento; l’art. 585 c.p. estende le aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p. alle lesioni personali, con aumento di pena. Il n. 1 rinvia all’art. 61, n. 2, c.p.; il n. 5 richiama gli artt. 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.; il n. 5.1 l’art. 612-bis c.p. La nozione di reato complesso e l’assorbimento dei reati componenti sono disciplinati dall’art. 84 c.p.; il bilanciamento delle circostanze dall’art. 69 c.p. Sul piano processuale rilevano l’art. 5 c.p.p. sulla competenza della corte d’assise e l’art. 438, comma 1-bis, c.p.p. sull’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo.