Art. 576 c.p. Circostanze aggravanti. Ergastolo
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Si applica la pena dell’ergastolo se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:
2. 1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2° dell’articolo 61;
3. 2° contro l’ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
4. 3° dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
5. 4° dall’associato per delinquere, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;
6. 5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;
5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
7. È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6° dell’articolo 61.(5)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 576 c.p. elenca le circostanze aggravanti dell’omicidio volontario (art. 575 c.p.) che comportano la pena dell’ergastolo in luogo della reclusione non inferiore a ventuno anni. Si tratta di circostanze speciali, che il legislatore ha selezionato per il particolare disvalore del fatto: il collegamento finalistico con altri reati, la relazione di parentela unita a modalità particolarmente riprovevoli, la qualità dell’autore (latitante, associato per delinquere), il contesto di violenza domestica, sessuale o persecutoria in cui l’omicidio matura, la qualità della vittima appartenente alle forze dell’ordine. La disposizione è completata dall’art. 577 c.p., che prevede ulteriori aggravanti, e trova applicazione, attraverso l’art. 585 c.p., anche alle lesioni personali.
L’articolo ha subito numerosi interventi. Il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, ha introdotto il n. 5.1, relativo all’omicidio commesso dall’autore di atti persecutori contro la stessa vittima. Il n. 5 è stato più volte esteso e da ultimo la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto codice rosso) vi ha inserito il riferimento alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.); il testo vigente è in vigore dal 9 agosto 2019. Il n. 5-bis protegge gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nell’atto o a causa delle loro funzioni.
Contenuto della disposizione
Le circostanze devono essere contestate e sono soggette al giudizio di bilanciamento con le attenuanti (art. 69 c.p.), salvo i limiti previsti dall’art. 577, terzo e quarto comma, c.p. per alcune ipotesi aggravate. Il secondo comma definisce latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate dall’art. 61, n. 6, c.p.
Profili applicativi
Il profilo di maggiore rilievo pratico riguarda le ipotesi dei nn. 5 e 5.1 e il rapporto con i reati presupposto. Per gli atti persecutori, le Sezioni Unite hanno ricostruito l’omicidio aggravato come reato complesso (art. 84 c.p.), che assorbe il delitto di stalking quando le condotte, sia pure distribuite in un arco temporale, convergono in un’unitaria direzione finalistica di annientamento della vittima; ne deriva che l’imputato non può essere punito separatamente per l’art. 612-bis c.p. Per il n. 5, la formula “in occasione della commissione” richiede invece un nesso di contestualità tra l’omicidio e il reato presupposto, che va provato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Il n. 1 richiede l’accertamento del collegamento finalistico tra l’omicidio e l’altro reato, frequente nelle rapine in abitazione, quando la vittima viene uccisa per consentire o assicurare l’impossessamento dei beni. Sul piano processuale, l’ergastolo comporta la competenza della corte d’assise e, per effetto dell’art. 438, comma 1-bis, c.p.p., l’inammissibilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con tale pena; l’esclusione delle aggravanti in sede di udienza preliminare o di giudizio può riaprire la possibilità del rito speciale e della relativa riduzione di pena.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 575 c.p. costituisce la fattispecie base; l’art. 577 c.p. prevede le ulteriori aggravanti (rapporti familiari e affettivi, premeditazione, mezzo venefico, motivi abietti, crudeltà) e i limiti al bilanciamento; l’art. 585 c.p. estende le aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p. alle lesioni personali, con aumento di pena. Il n. 1 rinvia all’art. 61, n. 2, c.p.; il n. 5 richiama gli artt. 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.; il n. 5.1 l’art. 612-bis c.p. La nozione di reato complesso e l’assorbimento dei reati componenti sono disciplinati dall’art. 84 c.p.; il bilanciamento delle circostanze dall’art. 69 c.p. Sul piano processuale rilevano l’art. 5 c.p.p. sulla competenza della corte d’assise e l’art. 438, comma 1-bis, c.p.p. sull’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l’ergastolo.