Art. 588 c.p. Rissa
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire tremila.(308)
2. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.(119)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c che è concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
Ha inoltre disposto (con l’articolo 6, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
Aggiornamento (308)
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l’art. 10, comma 1, lettera a che al primo comma del presente articolo la parola «309» è sostituita dalla seguente: «2.000».
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 588 c.p. punisce la rissa, collocata tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale. È un reato di pericolo: il legislatore colpisce la semplice partecipazione a una contesa violenta tra più persone, perché essa espone a rischio l’incolumità dei partecipanti e dei terzi e turba l’ordine pubblico, a prescindere dalla prova di chi abbia materialmente inferto i colpi. La norma risponde anche a un’esigenza pratica: nelle zuffe collettive è spesso impossibile ricostruire le singole condotte, e la fattispecie consente di sanzionare tutti i corrissanti.
Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha inasprito il trattamento della rissa semplice, elevando la multa fino a 2.000 euro; il testo è in vigore dal 20 dicembre 2020. L’intervento si inserisce nelle misure adottate dopo alcuni gravi episodi di violenza di gruppo.
Contenuto della disposizione
Il reato è procedibile d’ufficio. La morte o la lesione del secondo comma è qualificata come circostanza aggravante, che si estende ai corrissanti estranei alla condotta lesiva, ma che, secondo la lettura costituzionalmente orientata, deve essere imputabile a ciascuno almeno per colpa.
Profili applicativi
La rissa è tipica delle risse di strada e nei locali notturni, degli scontri tra tifoserie o tra gruppi giovanili, delle liti condominiali o familiari degenerate. La prima questione difensiva riguarda la struttura del fatto: occorre verificare l’esistenza di gruppi contrapposti con reciproca volontà offensiva. Se uno dei soggetti si limita a difendersi da un’aggressione, non partecipa alla rissa e può invocare la legittima difesa; la scriminante è invece esclusa per chi ha accettato lo scontro o lo ha provocato, o poteva evitarlo ricorrendo alla forza pubblica.
Per la rissa aggravata, l’accusa non deve dimostrare chi ha cagionato la morte o le lesioni, ma deve accertare, per ciascun partecipante estraneo all’azione lesiva, la prevedibilità in concreto dell’evento, alla luce delle modalità della contesa (presenza di armi, numero dei partecipanti, intensità della violenza). Un episodio improvviso e imprevedibile, come l’estrazione di un coltello da parte di un terzo sopraggiunto, può non essere addebitabile a chi partecipava a una zuffa a mani nude.
Chi ha materialmente causato lesioni od omicidio risponde, oltre che della rissa aggravata, anche del delitto di sangue. Nelle risse con molti partecipanti sono decisive le immagini di videosorveglianza e i riscontri medico-legali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La rissa aggravata concorre con l’omicidio (art. 575 c.p.), l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e le lesioni personali (art. 582 c.p.) per chi ne è autore. Il criterio di imputazione delle aggravanti è fissato dall’art. 59, secondo comma, c.p. La partecipazione difensiva si valuta alla luce della legittima difesa (art. 52 c.p.) e dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.). Si distingue dalla devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.) e dai delitti contro l’ordine pubblico, che tutelano beni diversi. Per i fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive si applicano le misure previste dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Daspo), mentre per le risse nei pressi di locali pubblici il d.l. n. 130 del 2020 ha rafforzato i divieti di accesso disposti dal questore.