Art. 588 c.p. Rissa

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire tremila.(308)

2. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.(119)

Testo in vigore dal 20 dicembre 2020

Note di aggiornamento

Aggiornamento (119)

Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera c che è concessa amnistia per il delitto previsto dal comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
Ha inoltre disposto (con l’articolo 6, comma 1) che l’amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Aggiornamento (308)

Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l’art. 10, comma 1, lettera a che al primo comma del presente articolo la parola «309» è sostituita dalla seguente: «2.000».

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 588 c.p. punisce la rissa, collocata tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale. È un reato di pericolo: il legislatore colpisce la semplice partecipazione a una contesa violenta tra più persone, perché essa espone a rischio l’incolumità dei partecipanti e dei terzi e turba l’ordine pubblico, a prescindere dalla prova di chi abbia materialmente inferto i colpi. La norma risponde anche a un’esigenza pratica: nelle zuffe collettive è spesso impossibile ricostruire le singole condotte, e la fattispecie consente di sanzionare tutti i corrissanti.

Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha inasprito il trattamento della rissa semplice, elevando la multa fino a 2.000 euro; il testo è in vigore dal 20 dicembre 2020. L’intervento si inserisce nelle misure adottate dopo alcuni gravi episodi di violenza di gruppo.

Contenuto della disposizione

  • Rissa semplice (primo comma): chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro.
  • Nozione di rissa: una contesa violenta tra almeno tre persone, divise in due o più gruppi contrapposti, ciascuno animato dalla volontà di offendere gli avversari e consapevole di esporsi alle loro offese. Non è rissa l’aggressione di più persone contro una vittima che si limita a subire o a fuggire.
  • Rissa aggravata (secondo comma): se nella rissa taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali, la pena per il solo fatto della partecipazione è la reclusione da sei mesi a sei anni; lo stesso vale se l’uccisione o la lesione avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
  • Elemento soggettivo: dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di partecipare alla contesa con l’intento di ledere gli avversari.

Il reato è procedibile d’ufficio. La morte o la lesione del secondo comma è qualificata come circostanza aggravante, che si estende ai corrissanti estranei alla condotta lesiva, ma che, secondo la lettura costituzionalmente orientata, deve essere imputabile a ciascuno almeno per colpa.

Profili applicativi

La rissa è tipica delle risse di strada e nei locali notturni, degli scontri tra tifoserie o tra gruppi giovanili, delle liti condominiali o familiari degenerate. La prima questione difensiva riguarda la struttura del fatto: occorre verificare l’esistenza di gruppi contrapposti con reciproca volontà offensiva. Se uno dei soggetti si limita a difendersi da un’aggressione, non partecipa alla rissa e può invocare la legittima difesa; la scriminante è invece esclusa per chi ha accettato lo scontro o lo ha provocato, o poteva evitarlo ricorrendo alla forza pubblica.

Per la rissa aggravata, l’accusa non deve dimostrare chi ha cagionato la morte o le lesioni, ma deve accertare, per ciascun partecipante estraneo all’azione lesiva, la prevedibilità in concreto dell’evento, alla luce delle modalità della contesa (presenza di armi, numero dei partecipanti, intensità della violenza). Un episodio improvviso e imprevedibile, come l’estrazione di un coltello da parte di un terzo sopraggiunto, può non essere addebitabile a chi partecipava a una zuffa a mani nude.

Chi ha materialmente causato lesioni od omicidio risponde, oltre che della rissa aggravata, anche del delitto di sangue. Nelle risse con molti partecipanti sono decisive le immagini di videosorveglianza e i riscontri medico-legali.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. V, 14 gennaio 2022, n. 1374: con la rissa aggravata concorre il delitto di lesioni personali a carico del solo corrissante che ne è autore; la deduzione difensiva sulla qualificazione è stata ritenuta priva di interesse e il reato dichiarato estinto per prescrizione agli effetti penali.
  • Cassazione penale, sez. V, 9 settembre 2024, n. 34063: la contrapposizione di due gruppi animati da reciproca volontà offensiva integra la rissa ed è incompatibile con la legittima difesa quando i partecipanti hanno dato causa allo scontro o hanno reagito potendo ricorrere all’intervento delle forze dell’ordine.
  • Cassazione penale, sez. V, 16 febbraio 2026, n. 6281: l’aggravante della morte o delle lesioni è imputabile al corrissante che non sia autore o coautore del delitto di sangue solo se ne abbia conosciuto o ignorato per colpa gli elementi, secondo un giudizio di prevedibilità in concreto dell’evento condotto sulle modalità dell’azione; è stato rigettato il ricorso del pubblico ministero contro il diniego della misura cautelare per la morte causata da un terzo non identificato.
  • Cassazione penale, sez. I, 8 maggio 2026, n. 16623: la rissa presuppone una contesa tra più persone caratterizzata da contrapposizione reciproca e vicendevole volontà di offesa; non si configura nell’aggressione collettiva contro un unico soggetto rimasto passivo, sicché la richiesta di riqualificazione è stata ritenuta manifestamente infondata.

Rapporti con altre norme

La rissa aggravata concorre con l’omicidio (art. 575 c.p.), l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) e le lesioni personali (art. 582 c.p.) per chi ne è autore. Il criterio di imputazione delle aggravanti è fissato dall’art. 59, secondo comma, c.p. La partecipazione difensiva si valuta alla luce della legittima difesa (art. 52 c.p.) e dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.). Si distingue dalla devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.) e dai delitti contro l’ordine pubblico, che tutelano beni diversi. Per i fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive si applicano le misure previste dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Daspo), mentre per le risse nei pressi di locali pubblici il d.l. n. 130 del 2020 ha rafforzato i divieti di accesso disposti dal questore.