Art. 593-bis c.p. Interruzione colposa di gravidanza

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Testo in vigore dal 6 aprile 2018

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.