Art. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
4. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 583-bis c.p. punisce le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. La norma è stata introdotta dalla l. 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni per la prevenzione e il divieto di tali pratiche, e si colloca tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, subito dopo le lesioni personali gravi e gravissime. Prima della riforma i fatti erano riconducibili alle lesioni dell’art. 583 c.p., ma il legislatore ha ritenuto necessaria una fattispecie autonoma, con pene più elevate e con una disciplina speciale dell’applicazione nello spazio, per contrastare un fenomeno legato a tradizioni culturali di alcune comunità di immigrati e per attuare gli impegni internazionali in materia di tutela delle donne e delle bambine. L’unica modifica successiva riguarda il quarto comma, dove il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito la potestà con la responsabilità genitoriale, con effetto dal 7 febbraio 2014.
I beni tutelati sono l’integrità fisica e psichica della donna, la sua salute sessuale e riproduttiva e, in prospettiva più ampia, la dignità e l’eguaglianza di genere: le mutilazioni genitali sono considerate dalle fonti internazionali e dalla giurisprudenza un trattamento inumano e degradante e una forma di discriminazione diretta contro un genere.
Contenuto della disposizione
Primo comma: mutilazione. È punito con la reclusione da quattro a dodici anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. La norma definisce le pratiche tipiche (clitoridectomia, escissione, infibulazione) e vi aggiunge qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo, con una clausola di chiusura che evita vuoti di tutela. Il dolo è generico: basta la coscienza e volontà di cagionare la mutilazione, senza che rilevi il movente culturale o religioso.
Secondo comma: lesioni. È punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, sempre in assenza di esigenze terapeutiche, provoca lesioni agli organi genitali femminili diverse dalle precedenti, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, al fine di menomare le funzioni sessuali. Qui il dolo è specifico e l’evento è costituito dalla malattia; la pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.
Esigenze terapeutiche. L’assenza di esigenze terapeutiche è elemento negativo del fatto: gli interventi chirurgici medicalmente indicati, come quelli necessari per patologie o per il parto, sono estranei alla norma. Il consenso della donna, invece, non esclude il reato, trattandosi di un bene indisponibile per atti che comportano una diminuzione permanente dell’integrità fisica (art. 5 c.c.), e tanto meno rileva il consenso dei genitori per la figlia minore.
Aggravanti e pene accessorie. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso a danno di un minore o per fini di lucro (terzo comma). Il quarto comma prevede, in caso di condanna o di patteggiamento, se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l’interdizione perpetua dagli uffici di tutela, curatela e amministrazione di sostegno. Per l’esercente una professione sanitaria la l. 7/2006 prevede inoltre l’interdizione dalla professione.
Applicazione nello spazio. Il quinto comma estende la punibilità ai fatti commessi all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia, in deroga alle regole generali degli artt. 7 e seguenti c.p.; in tal caso si procede a richiesta del Ministro della giustizia. La previsione intende colpire il cosiddetto turismo mutilatorio, cioè la prassi di far subire l’intervento alle bambine durante soggiorni nel paese d’origine. Per i fatti commessi in Italia il delitto è procedibile d’ufficio.
Profili applicativi
Le pronunce sul reato in senso proprio sono rare, anche perché il fenomeno è sommerso e difficilmente denunciato: la prima condanna è del Tribunale di Verona nel 2010, per un’incisione rituale su una neonata ricondotta al secondo comma, mentre la Cassazione si è occupata dell’articolo soprattutto in via indiretta, per il patrocinio a spese dello Stato della persona offesa e per delimitare la fattispecie rispetto alla circoncisione maschile. La casistica giudiziaria riguarda soprattutto il concorso di genitori o di operatori che praticano interventi rituali su neonate e la qualificazione di pratiche minori, come le incisioni simboliche, che possono rientrare nel secondo comma solo se producono una malattia e sono sorrette dal fine di menomare le funzioni sessuali. L’accertamento medico-legale è centrale sia per distinguere la mutilazione dalla lesione minore sia per escludere l’esistenza di esigenze terapeutiche.
Sul piano processuale, la persona offesa dal reato rientra tra le vittime che accedono al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito (art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 115/2002), sicché l’istanza non deve essere corredata dall’autocertificazione reddituale. La prevenzione è affidata alla l. 7/2006, che prevede campagne informative, formazione del personale sanitario e un numero verde, e all’obbligo di segnalazione gravante sui sanitari che riscontrino le conseguenze di tali pratiche.
Un rilevante filone applicativo si è sviluppato nel diritto dell’immigrazione: il rischio di subire mutilazioni genitali nel paese d’origine, o le conseguenze discriminatorie per chi le ha già subite o per chi vi si oppone, integrano un atto persecutorio idoneo a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato, e il giudice è tenuto a un dovere di cooperazione istruttoria sulla diffusione effettiva della pratica, senza potersi arrestare al dato formale di una legge straniera che la vieta. La Corte costituzionale, infine, ha richiamato la cornice edittale dell’art. 583-bis c.p. come termine di raffronto nel giudizio di proporzionalità sulla pena delle lesioni permanenti al viso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme