Art. 590-quinquies c.p. Definizione di strade urbane e extraurbane

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2.

Testo in vigore dal 25 marzo 2016

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.