Art. 586 c.p. Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Testo in vigore dal 1° luglio 1931

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 586 c.p. disciplina la morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, collocata tra i delitti contro la vita e l’incolumità individuale. La norma regola il caso in cui, da un delitto doloso commesso dall’agente, derivi come conseguenza non voluta la morte o la lesione di una persona. Il testo, invariato dal 1930, rinvia all’art. 83 c.p. (evento diverso da quello voluto) e prevede un aumento delle pene dell’omicidio colposo e delle lesioni colpose (artt. 589 e 590 c.p.). Il bene tutelato è la vita e l’integrità fisica, esposte a pericolo dalla commissione di un altro delitto.

La disposizione è stata a lungo letta come ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sul solo nesso causale tra il delitto base e l’evento. Dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 364 e n. 1085 del 1988 sul principio di colpevolezza (art. 27 Cost.), le Sezioni Unite hanno ricondotto la norma entro lo schema della colpa: l’evento non voluto è imputabile solo se, in concreto, prevedibile ed evitabile.

Contenuto della disposizione

  • Delitto base: un fatto previsto come delitto doloso, consumato o tentato, diverso dalle percosse e dalle lesioni. Esempi tipici sono la cessione di stupefacenti, l’abbandono di persone incapaci, l’incendio, la rapina, le minacce.
  • Evento: la morte o la lesione di una persona, che può essere la stessa vittima del delitto base o un terzo, purché si tratti di conseguenza non voluta. Se l’agente ha voluto o accettato l’evento, risponde di omicidio o lesioni dolose, anche a titolo di dolo eventuale.
  • Nesso causale: l’evento deve essere legato alla condotta secondo le regole generali (artt. 40 e 41 c.p.), senza l’interferenza di cause sopravvenute da sole sufficienti.
  • Elemento soggettivo: dolo quanto al delitto base e colpa in concreto quanto all’evento ulteriore.
  • Pena: si applicano le regole del concorso di reati, sommando la pena del delitto doloso a quella dell’omicidio colposo o delle lesioni colpose, aumentata fino a un terzo.

Profili applicativi

Il campo di elezione è la morte per assunzione di stupefacenti ceduti dall’agente. Non basta provare che la vittima ha consumato la sostanza ricevuta e che ne è morta: l’accusa deve dimostrare la violazione di una regola cautelare diversa dalla stessa norma che vieta lo spaccio e la prevedibilità ed evitabilità del rischio letale, valutate dal punto di vista di un agente modello posto nella situazione concreta. Rilevano la purezza e la quantità della sostanza, le condizioni fisiche apparenti dell’assuntore, la sua inesperienza, l’assunzione contestuale di alcol o farmaci, la conoscenza di questi fattori da parte del cedente.

Altro nodo è la distinzione dall’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.). Se l’azione era diretta a percuotere o ledere la vittima e ne è derivata la morte, si applica l’art. 584 c.p., con pena molto più severa; l’art. 586 c.p. presuppone invece un delitto base diverso. Nella rapina o nel sequestro, quindi, occorre stabilire se il programma criminoso comprendesse il ricorso a violenza fisica sulla persona: in caso affermativo la morte è imputata a titolo preterintenzionale.

Sul piano probatorio, la difesa deve concentrarsi sulla rimproverabilità dell’evento: l’automatismo tra delitto base e morte è escluso, e l’assenza di indici concreti di prevedibilità conduce a rispondere del solo delitto doloso.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 22 gennaio 2009, n. 22676: in caso di morte conseguente all’assunzione di stupefacente, la responsabilità del cedente ai sensi dell’art. 586 c.p. richiede, oltre al nesso causale non interrotto da cause eccezionali, la colpa in concreto, cioè la violazione di una regola precauzionale diversa dalla norma sullo spaccio e la prevedibilità ed evitabilità del rischio letale per un agente modello posto nella situazione del reo.
  • Cassazione penale, sez. V, 31 agosto 2023, n. 36402: l’art. 586 c.p. e l’omicidio preterintenzionale hanno struttura diversa, perché nel primo l’agente mira a un delitto doloso diverso dalle percosse o lesioni; non è perciò possibile estendere all’art. 584 c.p. il modello di imputazione per colpa in concreto elaborato dalle Sezioni Unite per l’art. 586 c.p. Il ricorso è stato rigettato.
  • Cassazione penale, sez. V, 11 maggio 2022, n. 18716: richiamando le Sezioni Unite del 2009, la Corte ha precisato che la morte è imputabile a titolo preterintenzionale solo se rientra nell’area di rischio attivata dalla condotta lesiva; se deriva da una serie causale diversa va punita a titolo di colpa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. V, 10 agosto 2026, n. 30422: quando il programma criminoso condiviso prevedeva l’uso di mezzi per immobilizzare con la forza la vittima, implicando atti diretti a percuotere o ledere, la morte è imputabile come omicidio preterintenzionale e non ai sensi dell’art. 586 c.p., che presuppone un reato base diverso da percosse o lesioni.

Rapporti con altre norme

L’art. 586 c.p. è applicazione speciale dell’art. 83 c.p. (aberratio delicti) e richiama, per la pena, gli artt. 589 e 590 c.p. Si distingue dall’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) per la natura del delitto base, e dall’omicidio volontario (art. 575 c.p.) per l’assenza di volontà, anche eventuale, dell’evento. Numerose norme di parte speciale prevedono invece autonome ipotesi aggravate dall’evento morte o lesioni (ad esempio artt. 572, ultimo comma, 591, terzo comma, 593, terzo comma, 630, secondo comma, c.p.), che prevalgono sull’art. 586 c.p. per specialità. Il tema della causalità rinvia agli artt. 40 e 41 c.p., quello della colpevolezza all’art. 43 c.p. e all’art. 27 Cost. In materia di stupefacenti, la morte dell’assuntore può concorrere con il reato di cessione previsto dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.