Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
2. 1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
3. 2° se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
4. 3° Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
5. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
6. 1° una malattia certamente o probabilmente insanabile;
7. 2° la perdita di un senso;
8. 3° la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
9. 4° Numero abrogato dalla L. 19 luglio 2019, n. 69;
10. 5° Numero abrogato dalla L. 22 maggio 1978, n. 194.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 583 c.p., rubricato «circostanze aggravanti», individua le ipotesi in cui la lesione personale dolosa (art. 582 c.p.) è grave o gravissima. Benché la norma dica che la lesione «è grave» o «è gravissima», la giurisprudenza consolidata ne riconosce la natura di circostanze aggravanti ad effetto speciale e non di reati autonomi: il fatto resta quello dell’art. 582 c.p., mentre le conseguenze lesive più serie determinano una cornice di pena autonoma. Ne derivano rilevanti effetti pratici, perché le circostanze sono soggette al bilanciamento con le attenuanti (art. 69 c.p.) e devono essere contestate nell’imputazione.
La ratio è graduare la risposta penale in base all’entità del danno alla salute, bene tutelato dall’art. 32 Cost.: dalla malattia di lunga durata o pericolosa per la vita fino alla perdita definitiva di sensi, arti, organi o della capacità di procreare. Il testo ha subito tre abrogazioni: la legge 22 maggio 1978, n. 194 ha soppresso le ipotesi legate all’acceleramento del parto e all’aborto, oggi ricondotte all’interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.); la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetto Codice rosso), in vigore dal 9 agosto 2019, ha abrogato il numero 4 del secondo comma, relativo alla deformazione o allo sfregio permanente del viso, trasformandolo nel delitto autonomo dell’art. 583-quinquies c.p.
Contenuto della disposizione
La lesione è grave, ed è punita con la reclusione da tre a sette anni, se dal fatto deriva:
La lesione è gravissima, ed è punita con la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
Sul piano soggettivo, le conseguenze aggravatrici sono imputate secondo l’art. 59, secondo comma, c.p.: basta che l’evento più grave sia conosciuto, ignorato per colpa o ritenuto inesistente per errore colposo. Le lesioni gravi e gravissime sono sempre procedibili d’ufficio (art. 582, secondo comma, c.p.).
Profili applicativi
Il giudizio sulla gravità è di regola affidato a una consulenza o perizia medico-legale, che deve stabilire la durata della malattia, distinta dal periodo di semplice convalescenza, l’eventuale pericolo per la vita e il carattere permanente dei postumi. Particolarmente delicata è la distinzione tra indebolimento permanente e perdita dell’uso di un organo, che dipende dall’entità della funzione residua e dalla capacità degli altri organi di vicariarla; per gli organi doppi (reni, occhi) la perdita di uno solo viene di regola valutata come indebolimento della funzione complessiva, che l’organo superstite continua a svolgere. Frequenti sono i casi di avulsione di denti (indebolimento dell’organo della masticazione), fratture con esiti permanenti, splenectomia, perdita di un occhio.
Quando ricorrono più ipotesi dello stesso comma, per esempio una malattia superiore a quaranta giorni e un indebolimento permanente, si tratta di circostanze distinte: il giudice applica la pena prevista e può aumentarla fino a un terzo ai sensi dell’art. 63, quarto comma, c.p. La gravità delle lesioni rileva anche ai fini della distinzione con il tentato omicidio, che dipende però dalla direzione della volontà e dall’idoneità degli atti a uccidere, e nel campo colposo, dove l’art. 590 c.p. rinvia alle stesse nozioni di lesione grave e gravissima.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 583 c.p. presuppone l’art. 582 c.p. e si coordina con l’art. 585 c.p., che aggiunge aumenti di pena per le circostanze degli artt. 576 e 577 c.p., l’uso di armi e le aggressioni di gruppo. La deformazione o lo sfregio permanente del viso costituiscono oggi il delitto autonomo dell’art. 583-quinquies c.p.; le mutilazioni genitali femminili sono punite dall’art. 583-bis c.p.; le lesioni a personale sanitario, scolastico e a pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico sono regolate dall’art. 583-quater c.p. Se dalla lesione deriva la morte non voluta, si ha omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.). Nell’ambito colposo, l’art. 590 c.p. prevede pene più elevate per le lesioni gravi e gravissime, mentre l’art. 590-bis c.p. disciplina le lesioni stradali gravi o gravissime.