Art. 583-ter c.p. Pena accessoria

Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398

1. La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni.
Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Testo in vigore dal 2 febbraio 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.