1. La condanna contro l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Testo in vigore dal 2 febbraio 2006
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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