Art. 2 T.U. Assegni Familiari

Testo unico delle norme sugli assegni familiari – D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797

(Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277 - Art. 4 L. 15 febbraio 1952, n. 80)

1. Gli assegni familiari non spettano:
a) al coniuge del datore di lavoro;
b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
c) Lettera abrogata dalla L. 31 dicembre 1971, n. 1403;
d) ai lavoratori a domicilio;
e) Lettera abrogata dalla L. 14 luglio 1967, n. 585.
f) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l’incarico di condurre a termine determinati lavori nell’interesse dei loro clienti.

Testo in vigore dal 25 aprile 1972

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.