Art. 1117 c.c. Parti comuni dell’edificio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1117 c.c. apre il capo II del titolo VII del libro terzo, dedicato al condominio negli edifici, e individua le parti dell’edificio che appartengono in comune ai proprietari delle singole unità immobiliari. Nel condominio la proprietà esclusiva delle singole unità convive con la comproprietà necessaria dei beni che ne consentono l’esistenza e il godimento, legati alle singole proprietà da un vincolo di accessorietà.
Il testo vigente è frutto della legge 11 dicembre 2012, n. 220, che ha aggiornato l’elenco menzionando pilastri e travi portanti, aree di parcheggio, sottotetti destinati all’uso comune e impianti di accesso ai flussi informativi. La stessa legge ha introdotto l’art. 1117-bis c.c., che estende la disciplina, in quanto compatibile, al cosiddetto supercondominio.
Contenuto della disposizione
La norma attribuisce la comproprietà delle parti comuni ai proprietari delle unità immobiliari, inclusi i titolari di diritti di godimento periodico (multiproprietà), salvo che dal titolo risulti il contrario. L’elenco, che ha carattere esemplificativo e non tassativo, si articola in tre gruppi:
Il condominio sorge automaticamente quando l’originario unico proprietario aliena la prima unità suscettibile di autonoma utilizzazione. Da quel momento ogni trasferimento comprende, anche senza menzione, la quota delle parti comuni, secondo la regola per cui l’accessorio segue il principale. Il titolo contrario può sottrarre un bene alla comunione solo se chiaro e inequivoco e contenuto nell’atto costitutivo del condominio.
Profili applicativi
Il contenzioso più frequente riguarda la qualificazione come comuni o esclusivi di cortili, sottotetti, lastrici, locali tecnici e alloggi del portiere. Chi agisce a tutela della parte comune deve dimostrare solo la propria proprietà nell’edificio e l’attitudine funzionale del bene al servizio collettivo; chi rivendica la proprietà esclusiva deve produrre l’atto costitutivo del condominio che la preveda, oppure provare l’usucapione.
Non sono decisivi i dati catastali, di valore solo indiziario, le tabelle millesimali o il regolamento, salvo che sia contrattuale. Errore ricorrente è fondare la pretesa sul proprio atto di acquisto: gli atti successivi alla costituzione del condominio non possono disporre di beni già comuni. La presunzione non opera, invece, quando il bene sia strutturalmente destinato fin dall’origine al servizio esclusivo di alcune unità.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1118 c.c. commisura il diritto di ciascun condomino al valore della sua unità e vieta di rinunciarvi per sottrarsi alle spese; l’art. 1119 c.c. limita la divisione delle parti comuni; l’art. 1102 c.c. ne regola l’uso paritario, mentre gli artt. 1117-ter, 1120 e 1122 c.c. disciplinano modifiche di destinazione e innovazioni. Gli artt. 1123-1126 c.c. ripartiscono le spese, con criteri specifici per scale, ascensori e lastrici di uso esclusivo. La custodia delle parti comuni espone il condominio alla responsabilità ex art. 2051 c.c., e l’amministratore deve compiere gli atti conservativi ai sensi dell’art. 1130 c.c.