1. Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.
Testo in vigore dal 18 giugno 2013
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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