Art. 1133 c.c. Provvedimenti presi dall’amministratore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’art. 1137.