Art. 1135 c.c. Attribuzioni dell’assemblea dei condomini
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione;
2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
2. L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
3. L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1135 c.c. individua le attribuzioni dell’assemblea dei condomini, organo deliberativo cui spettano le scelte di gestione delle parti comuni, in rapporto di complementarità con l’art. 1130 c.c., che delimita invece i compiti dell’amministratore, organo esecutivo. La norma esprime una netta ripartizione di competenze: all’amministratore spetta l’ordinaria amministrazione, mentre le decisioni che impegnano il patrimonio dei condomini in misura eccedente, in particolare la manutenzione straordinaria e le innovazioni, sono riservate all’assemblea.
Il testo vigente risale alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio, che ha introdotto l’obbligo di costituire un fondo speciale per i lavori straordinari e il comma finale sulla partecipazione a progetti di riqualificazione territoriale. Il d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha poi precisato che il fondo deve avere importo pari all’ammontare dei lavori, consentendone la costituzione graduale quando il contratto preveda pagamenti per stati di avanzamento.
Contenuto della disposizione
Il primo comma elenca, oltre alle competenze già previste dagli articoli precedenti, quattro materie riservate all’assemblea:
Il secondo comma vieta all’amministratore di ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che abbiano carattere urgente: in tal caso egli deve riferirne alla prima assemblea utile. Il terzo comma consente all’assemblea di autorizzare l’amministratore a partecipare a progetti e iniziative territoriali promossi da istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche con opere di risanamento, demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, per favorire il recupero edilizio, la vivibilità urbana e la sostenibilità ambientale.
Le maggioranze necessarie non sono stabilite dall’art. 1135 c.c., ma dall’art. 1136 c.c.: per le riparazioni straordinarie di notevole entità occorre la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, mentre per le innovazioni valgono le maggioranze più elevate richiamate dall’art. 1120 c.c.
Profili applicativi
La questione di maggiore rilievo pratico riguarda il fondo speciale. La sua mancata costituzione rende la delibera nulla, e non semplicemente annullabile: il vizio è rilevabile d’ufficio e può essere fatto valere anche oltre il termine di trenta giorni dell’art. 1137 c.c., tipicamente come eccezione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento dei contributi. L’assemblea non può, neppure con il consenso dell’impresa, rinunciare al fondo o modificarne le modalità di costituzione fissate dalla legge.
Un secondo nodo è il contenuto della delibera che approva i lavori. Essa deve individuare l’oggetto dell’appalto, cioè le opere e il prezzo, almeno negli elementi costruttivi essenziali; una delibera meramente programmatica, o che deleghi a una commissione tecnica la scelta delle opere entro un tetto di spesa, non autorizza i lavori. La data di questa delibera è decisiva anche nei rapporti tra venditore e acquirente di un’unità: è obbligato chi era condomino quando l’assemblea ha approvato l’intervento in termini definitivi, non quando ne è emersa la necessità.
Quanto ai lavori ordinati dall’amministratore senza delibera, occorre distinguere. Nel rapporto interno, l’urgenza fonda il diritto dell’amministratore al rimborso delle spese anticipate; l’urgenza ricorre solo quando sussiste un’immediata necessità di intervenire per evitare un grave pregiudizio, che non consente di attendere i tempi di convocazione dell’assemblea, e non coincide con la semplice convenienza economica dell’intervento. In ogni caso l’assemblea può ratificare ex post anche lavori non urgenti approvandone il consuntivo e il riparto. Errore frequente è confondere la ripartizione delle spese, che ha valore dichiarativo, con l’approvazione dell’intervento, che ha valore costitutivo dell’obbligo di contribuzione.
Sul preventivo e sul rendiconto, la delibera che ripartisce in concreto una spesa in violazione dei criteri legali o convenzionali è annullabile, mentre è nulla quella che modifica a maggioranza i criteri generali di riparto per il futuro.
Orientamenti giurisprudenziali
Sul punto della riferibilità al condominio dei lavori urgenti ordinati dall’amministratore si registra una divergenza: alcune pronunce ammettono che l’urgenza vincoli il condominio verso il terzo quando l’amministratore ne abbia speso il nome, altre la confinano al solo rapporto interno di rimborso.
Rapporti con altre norme
L’art. 1135 c.c. va letto con l’art. 1130 c.c., che elenca i compiti dell’amministratore, tra cui gli atti conservativi, e con l’art. 1131 c.c. sulla rappresentanza. L’art. 1129 c.c. disciplina nomina, durata e revoca dell’amministratore, l’art. 1130-bis c.c. il contenuto del rendiconto e il consiglio di condominio. Le maggioranze sono fissate dall’art. 1136 c.c. e, per le innovazioni, dagli artt. 1120 e 1121 c.c.; l’impugnazione delle delibere è regolata dall’art. 1137 c.c. I criteri di riparto delle spese approvate sono quelli degli artt. 1123-1126 c.c. Il fondo speciale si collega all’art. 63 disp. att. c.c., che limita la responsabilità dei condomini in regola con i pagamenti verso i creditori del condominio, mentre la manutenzione straordinaria si traduce di regola in un contratto d’appalto regolato dagli artt. 1655 ss. c.c.