Art. 1119 c.c. Indivisibilità
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio.