Art. 1137 c.c. Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
2. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
3. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
4. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I del codice di procedura civile.(321)(322)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1137 c.c. chiude la serie di norme sul funzionamento dell’assemblea condominiale (artt. 1135 e 1136 c.c.) e ne regola l’efficacia e l’impugnazione. La disposizione bilancia due esigenze: da un lato la vincolatività delle decisioni prese a maggioranza, indispensabile al funzionamento della collettività condominiale; dall’altro la tutela del singolo condomino contro deliberazioni illegittime. La soluzione adottata è la previsione di un termine breve e perentorio, che garantisce la stabilità delle delibere e la certezza della gestione.
Il testo vigente deriva dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, che ha unificato il regime dell’impugnazione, includendo espressamente il condomino astenuto e chiarendo il rinvio alle norme sul procedimento cautelare per la sospensione. L’ultimo comma è stato poi riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in quattro regole:
L’annullabilità, vizio che rende la delibera efficace fino alla sua rimozione con sentenza, costituisce la regola. La nullità, che opera di diritto, è invocabile da chiunque vi abbia interesse senza limiti di tempo ed è rilevabile d’ufficio, ha invece carattere residuale.
Profili applicativi
Il problema centrale è la distinzione tra delibere nulle e annullabili, da cui dipende l’applicabilità del termine di trenta giorni. Sono nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile in senso materiale o giuridico (quest’ultimo coincide con il difetto assoluto di attribuzioni dell’assemblea) o con contenuto illecito. Sono annullabili tutte le altre, compresi i vizi di convocazione, di costituzione e di verbalizzazione.
In materia di spese, è nulla la delibera che modifica a maggioranza, per il futuro, i criteri generali di ripartizione; è annullabile quella che li applica erroneamente nel singolo caso, anche se in modo consapevole o ripetuto nel tempo. Errore ricorrente è attendere il decreto ingiuntivo per contestare la delibera: nell’opposizione l’annullabilità può essere fatta valere solo con domanda riconvenzionale proposta nell’atto di citazione ed entro i trenta giorni, non con una semplice eccezione. La nullità può invece essere dedotta o rilevata d’ufficio, purché gli elementi di fatto siano introdotti tempestivamente.
Prima della causa di merito, l’art. 71-quater disp. att. c.c. impone la mediazione obbligatoria; la domanda di mediazione, ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, impedisce la decadenza per una sola volta.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1137 c.c. presuppone le attribuzioni dell’assemblea (art. 1135 c.c.) e le regole su costituzione e maggioranze (art. 1136 c.c.); gli artt. 1123-1126 c.c. fissano i criteri di riparto la cui violazione è all’origine di gran parte del contenzioso. L’art. 1138 c.c. disciplina il regolamento, parametro di legittimità delle delibere. Tra le disposizioni di attuazione rilevano l’art. 63 disp. att. c.c. sulla riscossione dei contributi con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’art. 66 disp. att. c.c. sulla convocazione e l’art. 71-quater disp. att. c.c. sulla mediazione. La sospensione segue gli artt. 669-bis e seguenti c.p.c.; il rito di opposizione è regolato dall’art. 645 c.p.c. Le delibere dell’assemblea del supercondominio sono soggette al medesimo regime, in virtù dell’art. 1117-bis c.c.