Art. 1136 c.c. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
3. Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio.
4. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.(283)
5. Le deliberazioni di cui all’articolo 1120, primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.(283)
6. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
7. Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (87)
La L. 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dalla L. 17 febbraio 1992, n. 179 ha disposto (con l’art. 30, comma 2) che “In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio”.
Aggiornamento (283)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l’art. 10, comma 9) che “In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1136 c.c. è la norma cardine del funzionamento dell’assemblea nel condominio negli edifici. Stabilisce quando l’assemblea è regolarmente costituita (quorum costitutivo) e con quali voti le deliberazioni sono validamente approvate (quorum deliberativo), graduando le maggioranze in funzione della rilevanza della decisione. La regola della maggioranza consente alla collettività dei condomini di amministrare le parti comuni senza l’unanimità, che paralizzerebbe la gestione, mentre il sistema della doppia maggioranza, per teste e per valore, tutela tanto il numero dei partecipanti quanto il peso economico delle singole proprietà, espresso in millesimi.
Il testo vigente deriva dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, che ha ridotto i quorum della seconda convocazione, ha fissato un termine massimo tra prima e seconda convocazione e ha coordinato la norma con le nuove disposizioni su innovazioni, impianti, tutela delle destinazioni d’uso e supercondominio. Sul piano delle deroghe settoriali, l’art. 10, comma 9, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha previsto maggioranze ridotte per gli interventi di recupero relativi a un unico immobile composto da più unità.
Contenuto della disposizione
La norma distingue tra prima e seconda convocazione e prevede maggioranze rafforzate per specifiche materie:
Il sesto comma subordina la validità della deliberazione alla regolare convocazione di tutti gli aventi diritto; l’ultimo comma impone la redazione del verbale, da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore. Le maggioranze sono inderogabili e si calcolano sul numero di tutti i partecipanti e sul valore dell’intero edificio, non soltanto dei presenti.
Profili applicativi
Il contenzioso ricorrente riguarda il computo dei quorum e i vizi di convocazione. Il condomino che impugna la delibera ai sensi dell’art. 1137 c.c. deducendo la mancanza del quorum ha l’onere di provarla, ricostruendo i valori proporzionali delle unità dei presenti e dei votanti. L’assenza o l’erroneità delle tabelle millesimali non rende di per sé invalida la delibera: il giudice deve verificare, anche a posteriori, se le maggioranze siano state effettivamente raggiunte, e chi contesta le tabelle deve agire per la loro revisione ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c.
La regolare convocazione è presupposto di validità, ma l’omessa, tardiva o incompleta convocazione rende la delibera soltanto annullabile, su istanza del condomino pretermesso (art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.). Errore frequente è l’impugnazione proposta da un condomino ritualmente convocato che lamenta l’omessa convocazione di altri: l’azione è inammissibile per difetto di legittimazione. Il condomino deve essere convocato in quanto effettivo titolare dell’unità, a prescindere dalle comunicazioni all’amministratore.
Quanto alle riparazioni straordinarie, la maggioranza qualificata è richiesta solo se l’intervento è di notevole entità, circostanza che deve essere dedotta e provata da chi impugna la delibera assunta a maggioranza semplice. Il condomino in conflitto di interessi può votare e il suo voto concorre al calcolo dei quorum; la delibera è invalida solo se il voto determinante sia stato espresso in presenza di una sicura divergenza tra interesse personale e interesse comune, con danno anche potenziale al condominio.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1135 c.c. definisce le attribuzioni dell’assemblea, l’art. 1137 c.c. regola l’impugnazione delle deliberazioni e l’art. 1129 c.c. la nomina e la revoca dell’amministratore. Gli artt. 66 e 67 disp. att. c.c. disciplinano rispettivamente la convocazione, con il termine minimo di cinque giorni per l’avviso, e la rappresentanza in assemblea, comprese le deleghe e i rappresentanti del supercondominio; l’art. 68 disp. att. c.c. riguarda l’espressione in millesimi dei valori e l’art. 69 disp. att. c.c. la revisione delle tabelle. Le maggioranze speciali richiamate rinviano agli artt. 1117-quater, 1120, 1122-bis, 1122-ter e 1135 c.c., mentre l’art. 1138 c.c. fissa la maggioranza per il regolamento di condominio. Per i profili non regolati si fa ricorso, in quanto compatibili, alle norme sulla comunione degli artt. 1105 ss. c.c.