Art. 1118 c.c. Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
2. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
3. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
4. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1118 c.c. definisce la misura del diritto di ciascun condomino sulle parti comuni e ne sancisce l’irrinunciabilità. La norma completa l’art. 1117 c.c.: individuati i beni comuni, essa stabilisce in quale proporzione ciascun proprietario vi partecipa e chiarisce che il legame tra unità esclusiva e parti comuni non può essere sciolto per volontà del singolo. Proprio perché le parti comuni servono all’esistenza e all’uso delle singole unità, il condomino non può liberarsene per sottrarsi agli oneri che ne derivano.
Il testo vigente è frutto della legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio, applicabile dal 18 giugno 2013. La riforma ha precisato che il condomino non può sottrarsi al contributo neppure modificando la destinazione d’uso della propria unità e, soprattutto, ha introdotto il quarto comma, che disciplina la rinuncia all’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, recependo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Contenuto della disposizione
La disposizione si articola in quattro regole:
La differenza tra spese di conservazione e spese d’uso è decisiva: le prime gravano su tutti i comproprietari, le seconde seguono la fruizione del servizio, in coerenza con il secondo comma dell’art. 1123 c.c.
Profili applicativi
Il distacco non richiede l’autorizzazione dell’assemblea, ma il condomino che intende operarlo deve dimostrare l’assenza di squilibri e di aggravi, di regola con una relazione tecnica da comunicare preventivamente all’amministratore. In mancanza di tale prova il distacco è illegittimo, il condomino continua a dover contribuire anche alle spese di esercizio e può essere condannato al ripristino del collegamento. La verifica dei presupposti va condotta con riferimento al momento in cui il distacco è avvenuto.
Frequente è il contenzioso sui regolamenti che vietano il distacco. Il divieto assoluto è nullo, perché contrasta con norme inderogabili poste a tutela del risparmio energetico (art. 26, comma 5, legge 9 gennaio 1991, n. 10, e art. 9, comma 5, d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102). Diversa è la clausola di un regolamento contrattuale che, pur ammettendo il distacco, ponga a carico del condomino distaccato una quota delle spese di gestione: la giurisprudenza più recente la ritiene valida, trattandosi di deroga convenzionale al criterio dell’art. 1123 c.c., ma l’orientamento non è del tutto uniforme.
Errore ricorrente è sospendere i pagamenti lamentando l’insufficiente erogazione del calore: il contributo non è corrispettivo di una prestazione, e il disservizio va fatto valere con gli strumenti della gestione condominiale, non con l’autoriduzione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1117 c.c. individua le parti comuni cui si riferisce il diritto proporzionale; l’art. 1119 c.c. ne limita la divisione, in coerenza con l’irrinunciabilità. Gli artt. 1123-1126 c.c. disciplinano la ripartizione delle spese, ammettendo una diversa convenzione, e l’art. 68 disp. att. c.c. fissa i criteri delle tabelle millesimali, rivedibili ai sensi dell’art. 69 disp. att. c.c. L’art. 1138 c.c. impedisce al regolamento di menomare i diritti dei condomini risultanti dalla legge, fondamento della nullità del divieto di distacco. L’art. 63 disp. att. c.c. regola la solidarietà dell’acquirente per i contributi dell’anno in corso e di quello precedente, espressione della natura reale dell’obbligo. In materia di efficienza energetica rilevano infine l’art. 26 della legge n. 10 del 1991 e l’art. 9 del d.lgs. n. 102 del 2014 sulla contabilizzazione dei consumi.