Art. 1131 c.c. Rappresentanza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
2. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
3. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.
4. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1131 c.c. attribuisce all’amministratore la rappresentanza dei partecipanti al condominio, sul piano sostanziale e processuale. Il condominio non ha personalità giuridica: la norma consente tuttavia che la collettività dei condomini agisca e sia convenuta in giudizio attraverso un unico rappresentante, evitando di dover coinvolgere ogni volta tutti i proprietari. La disposizione segue l’art. 1130 c.c., che elenca le attribuzioni dell’amministratore, e ne costituisce il naturale complemento: la rappresentanza è commisurata a quelle attribuzioni o ai maggiori poteri conferiti dal regolamento o dall’assemblea.
Il testo dell’articolo non è stato modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio, che ha però ampliato le attribuzioni dell’art. 1130 c.c. e quindi, indirettamente, l’ambito della rappresentanza. La riforma ha inoltre escluso, nel testo definitivo, il riconoscimento della personalità giuridica del condominio, dato su cui la giurisprudenza ha fondato la persistente legittimazione dei singoli condomini a tutela dei diritti sulle parti comuni.
Contenuto della disposizione
La norma distingue due versanti:
Se la citazione o il provvedimento eccedono le sue attribuzioni, l’amministratore deve darne notizia senza indugio all’assemblea (terzo comma); l’inadempimento lo espone a revoca e al risarcimento dei danni (quarto comma). L’obbligo di informazione ha rilievo interno e non incide sulla validità della rappresentanza processuale verso il terzo.
Profili applicativi
Nella pratica occorre anzitutto stabilire se la lite rientri o no nelle attribuzioni dell’amministratore. Per le materie dell’art. 1130 c.c. (riscossione dei contributi, esecuzione e difesa delle delibere, atti conservativi, osservanza del regolamento) l’amministratore agisce e resiste senza bisogno di autorizzazione assembleare, e può anche impugnare la decisione sfavorevole. Per le liti che esorbitano da tali attribuzioni egli può costituirsi o impugnare per non far decorrere i termini, ma deve ottenere la ratifica dell’assemblea, che opera retroattivamente; se manca, il giudice deve assegnare un termine per sanare il difetto ai sensi dell’art. 182 c.p.c.
Il secondo comma ha portata ampia: comprende anche le azioni reali e possessorie dei terzi, purché non incidano sull’estensione dei diritti dei singoli condomini. Quando invece la domanda mira a costituire una servitù coattiva sul fondo comune o ad accertare con efficacia di giudicato la proprietà esclusiva di un bene ritenuto comune, l’amministratore non è legittimato e il contraddittorio va esteso a tutti i condomini. Errore frequente è citare il solo amministratore in questi casi, con il rischio di una sentenza inutiliter data.
Nelle controversie sui diritti relativi alle parti comuni il singolo condomino conserva una legittimazione concorrente: può intervenire e impugnare la sentenza resa nei confronti del condominio anche se l’amministratore non lo ha fatto. Tale facoltà manca invece nelle liti sulla mera gestione dei servizi comuni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1130 c.c. delimita le attribuzioni cui è commisurata la rappresentanza, mentre l’art. 1129 c.c. disciplina nomina, revoca e obblighi dell’amministratore, inclusa la revoca per omessa informazione sulle liti. L’art. 1132 c.c. consente al condomino dissenziente di separare la propria responsabilità per le liti deliberate dall’assemblea, e l’art. 1136 c.c. fissa le maggioranze per le deliberazioni sulle liti. Sul piano processuale rilevano l’art. 75 c.p.c. sulla capacità processuale, l’art. 182 c.p.c. sulla sanatoria dei difetti di rappresentanza e l’art. 102 c.p.c. sul litisconsorzio necessario. L’art. 65 disp. att. c.c. prevede la nomina di un curatore speciale quando manchi l’amministratore e un terzo intenda agire contro il condominio.