Art. 1125 c.c. Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1125 c.c. si colloca nel capo II del titolo VII del libro terzo, dedicato al condominio negli edifici, all’interno del gruppo di norme (artt. 1123-1126 c.c.) che ripartiscono le spese relative alle parti dell’edificio. Mentre l’art. 1123 c.c. detta il criterio generale, proporzionale al valore delle quote o all’uso, l’art. 1125 c.c. disciplina una situazione specifica: la struttura orizzontale che separa due piani sovrapposti e che, per sua natura, serve in modo eguale chi abita sopra e chi abita sotto.
La ratio è quella di far gravare la spesa su chi trae utilità dal bene, nella misura dell’utilità ricavata. Il solaio sostiene il pavimento del piano superiore e fa da copertura a quello inferiore: le due funzioni hanno pari peso, e per questo la spesa strutturale si divide a metà. Le finiture, che servono invece un solo piano, restano a carico di chi ne gode. La giurisprudenza legge la disposizione come una declinazione particolare del principio di cui all’art. 1123, secondo comma, c.c., secondo cui le spese per cose destinate a servire i condomini in misura diversa si ripartiscono in proporzione all’uso. Il testo non è stato inciso dalla riforma del condominio (legge 11 dicembre 2012, n. 220).
Contenuto della disposizione
La norma riguarda tre manufatti: i soffitti, le volte (coperture ad arco, tipiche dell’edilizia storica) e i solai, cioè le strutture orizzontali portanti che dividono un piano dall’altro. Destinatari sono i proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, e non l’intera compagine condominiale.
Il riparto si articola in tre regole:
Il presupposto implicito è la comproprietà del solaio tra i due proprietari dei piani contigui. Si tratta di una presunzione relativa (iuris tantum, cioè superabile con prova contraria), che il titolo può escludere attribuendo la struttura a uno solo dei due o al condominio. La norma è derogabile per convenzione: il regolamento contrattuale o un accordo tra tutti gli interessati possono stabilire criteri diversi. Restano invece esclusi dal riparto paritario i pilastri e le travi portanti, che reggono l’intero edificio e seguono il criterio generale dell’art. 1123, primo comma, c.c.
Profili applicativi
La questione più frequente è la distinzione tra spese strutturali e spese di finitura. Il rifacimento di travetti, pignatte o della soletta si divide a metà; la sostituzione delle piastrelle grava su chi sta sopra; il ripristino dell’intonaco caduto grava su chi sta sotto. Nella pratica serve spesso una consulenza tecnica per separare le voci di un unico preventivo.
Un secondo nodo riguarda le attribuzioni dell’assemblea. Il solaio tra due unità private non è parte comune dell’intero edificio: l’assemblea non può deliberare a maggioranza lavori su porzioni di proprietà esclusiva imponendone la spesa ai dissenzienti, né accertare con delibera la responsabilità di un condomino per i danni. Le delibere che lo fanno sono nulle e impugnabili senza il termine di decadenza dell’art. 1137 c.c.
Il criterio paritario attiene alla ripartizione della spesa, non alla responsabilità. Se il danno deriva da un fatto imputabile a uno solo dei due proprietari (ad esempio una perdita dall’impianto idrico del piano superiore o un sovraccarico improprio), questi ne risponde per intero secondo le regole della responsabilità civile, e chi invoca la deroga al riparto paritario deve provare la specifica imputabilità.
Di grande rilievo pratico è l’applicazione analogica della norma a situazioni non espressamente previste: la terrazza o il lastrico di uso esclusivo che copre una sola unità sottostante, il cortile o il viale d’accesso condominiale che fa da copertura a box o locali interrati di proprietà esclusiva. In questi casi la giurisprudenza esclude il criterio dell’art. 1126 c.c. (un terzo e due terzi) e applica il riparto paritario dell’art. 1125 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1125 c.c. presuppone l’art. 1117 c.c., che individua le parti comuni dell’edificio, e specifica il criterio dell’art. 1123 c.c., in particolare del secondo comma sull’uso differenziato. Va coordinato con l’art. 1124 c.c., che ripartisce le spese di scale e ascensori, e con l’art. 1126 c.c., che regola i lastrici solari di uso esclusivo e da cui la giurisprudenza lo distingue nei casi di copertura di una sola unità. Le delibere che esorbitano dalle attribuzioni dell’assemblea in materia di beni esclusivi sono impugnabili oltre i limiti dell’art. 1137 c.c. Sul piano risarcitorio, i danni da cedimento o infiltrazioni sono governati dagli artt. 2051 e 2055 c.c., mentre gli obblighi conservativi dell’amministratore e dell’assemblea discendono dagli artt. 1130 e 1135 c.c.