Art. 1138 c.c. Regolamento di condominio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
2. Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
3. Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107.
4. Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
5. Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1138 c.c. disciplina il regolamento di condominio, cioè l’atto che detta le regole interne della comunità condominiale. La norma si colloca nel capo dedicato al condominio negli edifici, accanto alle disposizioni sull’assemblea (artt. 1135-1137 c.c.) e sull’amministratore (artt. 1129-1131 c.c.), e risponde all’esigenza di dare stabilità e prevedibilità alla gestione di un bene che appartiene a una pluralità di soggetti, sottraendo l’uso delle parti comuni e la ripartizione delle spese a decisioni episodiche.
La legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha inciso sul testo sotto tre profili: ha previsto che il regolamento sia allegato al registro dei verbali delle assemblee indicato dal n. 7 dell’art. 1130 c.c.; ha aggiornato l’elenco delle norme inderogabili, includendo l’art. 1118, secondo comma, c.c.; ha aggiunto l’ultimo comma, secondo cui il regolamento non può vietare di possedere o detenere animali domestici.
Contenuto della disposizione
La norma distingue presupposti, contenuto, formazione e limiti del regolamento.
Accanto al regolamento assembleare, approvato a maggioranza, la prassi conosce il regolamento cosiddetto contrattuale, predisposto dall’originario unico proprietario e richiamato negli atti di acquisto, oppure approvato all’unanimità. La giurisprudenza ha chiarito che la distinzione non riguarda il documento nel suo insieme ma le singole clausole: hanno natura contrattuale solo quelle che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni o attribuiscono ad alcuni maggiori diritti; le altre, che si limitano a disciplinare l’uso dei beni comuni e l’organizzazione, restano regolamentari e sono modificabili a maggioranza.
Profili applicativi
Il contenzioso più frequente riguarda le clausole che vietano determinate destinazioni delle unità immobiliari (attività artigianali, ambulatori, affittacamere, bed and breakfast, scuole). Tali divieti incidono sul contenuto della proprietà esclusiva e possono nascere solo dal consenso di tutti gli interessati; una delibera maggioritaria che li introduca esorbita dai poteri dell’assemblea ed è nulla, con la conseguenza che la nullità può essere fatta valere senza il termine di trenta giorni dell’art. 1137 c.c.
Il secondo nodo riguarda l’opponibilità all’acquirente. Errore ricorrente è ritenere sufficiente la clausola notarile con cui il compratore dichiara di conoscere e accettare il regolamento: per le limitazioni di destinazione occorre la trascrizione nei registri immobiliari con indicazione specifica delle clausole, oppure la presa d’atto puntuale del vincolo nel contratto di acquisto. Chi invoca il divieto deve dunque provare non solo l’esistenza della clausola, ma anche il titolo che la rende vincolante per il proprietario convenuto.
Quanto alle clausole organizzative (forme di convocazione, termini per la consegna del rendiconto), esse possono essere interpretate anche alla luce della condotta successiva dei condomini e perfino modificate per fatti concludenti, mediante una prassi univoca e costante.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1136 c.c. fissa i quorum per l’approvazione e l’art. 1137 c.c. regola l’impugnazione delle delibere, mentre l’art. 1107 c.c., richiamato espressamente, disciplina l’impugnazione del regolamento della comunione. L’art. 1130, n. 7, c.c. individua il registro al quale il regolamento va allegato e l’art. 1129 c.c. ne prevede la conservazione e l’accessibilità da parte dell’amministratore. Per le clausole contrattuali rilevano le norme sulle servitù (artt. 1027 e 1058 c.c.) e sulla trascrizione (artt. 2643, n. 4, 2659 e 2665 c.c.). L’art. 1108 c.c. impone l’unanimità per gli atti che costituiscono diritti reali sulle cose comuni. Le disposizioni di attuazione completano la disciplina: l’art. 70 disp. att. c.c. consente al regolamento di prevedere sanzioni pecuniarie per le infrazioni, l’art. 72 disp. att. c.c. preclude la deroga ad alcune regole sull’assemblea e sull’amministratore, e l’art. 68 disp. att. c.c. attiene alle tabelle millesimali che il regolamento recepisce.