Art. 1123 c.c. Ripartizione delle spese
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
2. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
3. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1123 c.c. detta la regola fondamentale sul riparto delle spese nel condominio negli edifici. Collocato subito dopo le norme che individuano le parti comuni (art. 1117 c.c.) e definiscono il diritto dei condomini su di esse (art. 1118 c.c.), traduce sul piano degli oneri il principio per cui chi è titolare di una quota della cosa comune deve sopportarne i costi nella stessa misura, salvo che la cosa serva ai condomini in modo diseguale o soltanto ad alcuni di loro.
La disposizione combina dunque due criteri: quello proporzionale al valore della proprietà, espresso in millesimi, e quello dell’utilità effettivamente ritraibile dal bene. Il testo è rimasto immutato dal 1942; la legge 11 dicembre 2012, n. 220 non lo ha modificato, ma ha inciso sulle norme collegate, tra cui l’art. 1118, quarto comma, c.c. sul distacco dall’impianto centralizzato e l’art. 69 disp. att. c.c. sulla revisione delle tabelle millesimali.
Contenuto della disposizione
La norma si articola in tre commi, ciascuno con un criterio distinto:
Il primo comma fa salva la diversa convenzione: i condomini possono derogare ai criteri legali, ma solo con un accordo specifico, scritto e approvato all’unanimità, contenuto nel regolamento di natura contrattuale (quello predisposto dal costruttore e accettato negli atti di acquisto, o approvato da tutti) o in un’apposita convenzione. L’assemblea, con le maggioranze ordinarie, può soltanto applicare i criteri vigenti, non modificarli.
Profili applicativi
Il contenzioso più frequente nasce dall’impugnazione delle delibere di approvazione dei consuntivi e dei preventivi. Qui è decisiva la distinzione tra due tipi di vizio. È nulla, e impugnabile senza limiti di tempo, la delibera con cui l’assemblea, a maggioranza, stabilisce o modifica in via generale e per il futuro i criteri di riparto: essa eccede le attribuzioni dell’organo. È invece soltanto annullabile, e va impugnata entro trenta giorni ai sensi dell’art. 1137 c.c., la delibera che, in relazione a una singola spesa, applica in concreto un criterio difforme da quello legale o convenzionale. Confondere le due ipotesi è l’errore più ricorrente e porta spesso a impugnazioni tardive.
Altri profili ricorrenti riguardano:
Sul piano probatorio, chi impugna la delibera deve dimostrare il criterio applicabile e la sua violazione; chi invoca la deroga convenzionale deve produrre il titolo che la contiene.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1123 c.c. trova il suo presupposto nell’art. 1117 c.c., che individua le parti comuni, e nell’art. 1118 c.c., che commisura il diritto di ciascuno al valore dell’unità e vieta di sottrarsi alle spese rinunciando al diritto sulle cose comuni. Gli artt. 1124, 1125 e 1126 c.c. specificano il criterio dell’uso per scale e ascensori, soffitti e solai, lastrici solari di uso esclusivo. Le tabelle millesimali sono regolate dagli artt. 68 e 69 disp. att. c.c., mentre l’art. 1135 c.c. attribuisce all’assemblea l’approvazione del preventivo e del rendiconto e la ripartizione delle spese tra i condomini, nei limiti dei criteri legali o convenzionali. L’impugnazione delle delibere segue l’art. 1137 c.c.; il recupero dei contributi è affidato all’amministratore ai sensi degli artt. 1130 c.c. e 63 disp. att. c.c.