Art. 1116 c.c. Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità, in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1116 c.c. chiude il capo sulla comunione in generale con un rinvio: alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità (artt. 713-768 c.c.), in quanto non contrastino con quelle dettate per la comunione ordinaria. Il legislatore ha evitato di duplicare una disciplina articolata, quella della divisione ereditaria, che regola stima dei beni, formazione delle porzioni, attribuzione dei beni non comodamente divisibili, conguagli, rendiconto, effetti e garanzie. Il rinvio non è automatico: ogni norma va vagliata per verificarne la compatibilità con i caratteri della comunione ordinaria, che, a differenza di quella ereditaria, riguarda singoli beni e non un patrimonio comprensivo di debiti e crediti. Il testo è rimasto immutato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Sono di regola applicabili alla comunione ordinaria:

  • il diritto alla parte in natura e la sua deroga per i beni non comodamente divisibili, con attribuzione preferenziale al titolare della quota maggiore o a più partecipanti che la chiedano congiuntamente, e vendita all’incanto come soluzione residuale (artt. 718 e 720 c.c.);
  • le operazioni divisionali: rendiconto (art. 723 c.c.), stima (art. 726 c.c.), formazione delle porzioni secondo criteri di omogeneità (art. 727 c.c.), conguagli (art. 728 c.c.), estrazione a sorte delle quote uguali (art. 729 c.c.);
  • gli effetti e le garanzie: retroattività dell’assegnazione (art. 757 c.c.), garanzia per evizione tra condividenti (art. 758 c.c.), rescissione per lesione oltre il quarto (art. 763 c.c.).

Restano invece estranee le norme legate al carattere universale della successione o alla tutela della famiglia, come il retratto successorio dell’art. 732 c.c., incompatibile con la libera disponibilità della quota (art. 1103 c.c.). Prevalgono poi le regole proprie della comunione ordinaria, come quelle sui debiti comuni e sui prelevamenti dell’art. 1115 c.c.

Profili applicativi

Nel giudizio di divisione di una comunione ordinaria il richiamo più frequente è all’art. 720 c.c. L’attribuzione dell’intero presuppone un’espressa richiesta del condividente interessato: il giudice non può includere d’ufficio il bene nella porzione di chi non lo ha domandato, né formare lotti in comunione tra gruppi di condividenti senza il loro consenso. La richiesta attiene alle modalità della divisione e può essere proposta anche in appello. In presenza di più richieste, il giudice preferisce di regola il titolare della quota maggiore individuale, ma può scegliere diversamente motivando le ragioni di opportunità, ad esempio per contenere i conguagli. La vendita è l’estrema soluzione, quando nessuno è disposto a ricevere il bene per intero.

I crediti dipendenti dalla comunione, come l’indennità per il godimento esclusivo, si regolano con prelevamenti o incrementi di quota e possono incidere sulla stessa individuazione del quotista di maggioranza al momento della decisione. La domanda di rendiconto è autonoma rispetto a quella di divisione e va proposta con la comparsa di risposta, a pena di inammissibilità.

Il conguaglio a carico dell’assegnatario è un debito di valore, da rivalutare se il valore del bene sia nel frattempo aumentato; la sentenza che lo determina ha natura costitutiva e non è provvisoriamente esecutiva in quel capo.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 23 febbraio 2007, n. 4224: il retratto successorio dell’art. 732 c.c. si applica alle sole comunioni ereditarie e non opera, tramite l’art. 1116 c.c., nella comunione ordinaria, perché il rinvio esclude le norme incompatibili con la libera disponibilità della quota.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 15 dicembre 2022, n. 36736: l’espressa istanza del condividente è presupposto imprescindibile dell’attribuzione ai sensi dell’art. 720 c.c.; il giudice non può assegnare d’ufficio il bene indivisibile né formare lotti in comunione tra più condividenti senza la loro richiesta congiunta.
  • Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 2023, n. 3139: tra la richiesta del titolare della quota maggiore individuale e quella congiunta di più condividenti con quota complessivamente superiore prevale la prima, salvo diversa scelta del giudice adeguatamente motivata.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 6 ottobre 2026, n. 26306: il criterio di omogeneità dei lotti dell’art. 727 c.c. è solo di massima; nell’attribuzione dei beni non comodamente divisibili il giudice segue criteri di opportunità e, con più richiedenti, deve motivare la preferenza, potendo privilegiare la soluzione che limita i conguagli; il capo sul conguaglio non è eseguibile prima del giudicato.
  • Cassazione civile, sez. II, 6 ottobre 2021, n. 27086: i debiti di un condividente dipendenti dalla comunione, quando non si possono regolare per prelevamento, si attuano mediante incremento delle quote dei creditori, applicando per analogia l’art. 1115, terzo comma, c.c.; l’incremento rileva per individuare il titolare della quota maggiore ai fini dell’art. 720 c.c.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 giugno 2019, n. 15182: il giudice può attribuire il bene non comodamente divisibile a più condividenti che intendono restare in comunione come titolari della maggioranza; la domanda di rendiconto è autonoma e va proposta con la comparsa di risposta.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 3 luglio 2019, n. 17875: accertata l’indivisibilità, la vendita all’incanto è extrema ratio, adottabile solo se nessun condividente è disposto a ricevere l’intero; la richiesta di attribuzione può essere proposta anche in appello.

Rapporti con altre norme

L’art. 1116 c.c. completa gli artt. 1111-1115 c.c. e ne presuppone la prevalenza: lo scioglimento e i suoi limiti (artt. 1111 e 1112 c.c.), i diritti di creditori e aventi causa (art. 1113 c.c.), la regola della divisione in natura (art. 1114 c.c.) e il regolamento dei debiti comuni (art. 1115 c.c.). Le norme richiamate sono, in particolare, gli artt. 718, 720, 723, 726-729, 757, 758 e 763 c.c. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 784 ss. c.p.c.; per la comunione legale tra coniugi valgono gli artt. 192 e 194 c.c., per il condominio l’art. 1119 c.c.