Art. 1130 c.c. Attribuzioni dell’amministratore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto condominiale di cui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell’assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell’amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Testo in vigore dal 22 febbraio 2014

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1130 c.c. individua le attribuzioni dell’amministratore di condominio, cioè il nucleo di compiti che la legge gli affida direttamente, a prescindere da un’apposita delibera dell’assemblea. La norma si colloca tra l’art. 1129 c.c., che disciplina nomina, revoca e obblighi dell’amministratore, e l’art. 1131 c.c., che ne definisce la rappresentanza sostanziale e processuale: i poteri rappresentativi sono infatti commisurati proprio alle attribuzioni elencate nell’art. 1130 c.c.

Il testo vigente è stato integralmente riscritto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio, applicabile dal 18 giugno 2013. La riforma ha trasformato un elenco essenziale in un catalogo dettagliato di doveri, con un marcato accento sulla trasparenza della gestione: anagrafe condominiale, registri obbligatori, conservazione dei documenti, attestazione sullo stato dei pagamenti e rendiconto annuale da sottoporre all’assemblea entro termini certi. La funzione della disposizione è duplice: assicurare la continuità della gestione delle parti comuni e consentire ai condomini un controllo effettivo sull’operato del loro mandatario.

Contenuto della disposizione

L’amministratore, oltre a quanto previsto dall’art. 1129 c.c. e dalle altre leggi vigenti, deve:

  • eseguire le deliberazioni dell’assemblea, convocarla annualmente per l’approvazione del rendiconto di cui all’art. 1130-bis c.c. e curare l’osservanza del regolamento (n. 1);
  • disciplinare l’uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi, in modo da assicurare a ciascun condomino il miglior godimento (n. 2);
  • riscuotere i contributi ed erogare le spese per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni (n. 3);
  • compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio (n. 4);
  • eseguire gli adempimenti fiscali (n. 5), tra cui quelli del condominio quale sostituto d’imposta;
  • tenere il registro di anagrafe condominiale, con i dati dei proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, i dati catastali e quelli relativi alla sicurezza delle parti comuni (n. 6). Le variazioni vanno comunicate per iscritto entro sessanta giorni; in caso di inerzia l’amministratore le richiede con raccomandata e, decorsi trenta giorni, acquisisce le informazioni addebitandone il costo ai responsabili;
  • tenere il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca dell’amministratore e il registro di contabilità, nel quale i movimenti in entrata e in uscita vanno annotati in ordine cronologico entro trenta giorni, anche con modalità informatiche (n. 7);
  • conservare la documentazione inerente alla gestione, sia nei rapporti con i condomini sia sullo stato tecnico-amministrativo dell’edificio (n. 8);
  • rilasciare al condomino che lo richieda un’attestazione sullo stato dei pagamenti degli oneri e sulle liti in corso (n. 9);
  • redigere il rendiconto annuale della gestione e convocare l’assemblea per la sua approvazione entro centottanta giorni (n. 10).

L’elenco non è esaustivo: l’inciso iniziale fa salvi gli obblighi derivanti dall’art. 1129 c.c. (ad esempio l’apertura del conto corrente condominiale e la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio) e da altre leggi speciali. Poiché il rapporto tra amministratore e condomini è ricondotto al mandato, trovano applicazione, in quanto compatibili, anche le regole sul mandato, a cominciare dall’obbligo di rendere il conto.

Profili applicativi

Il principale riflesso pratico della norma riguarda la legittimazione processuale, cioè il potere di stare in giudizio per il condominio. Nei limiti delle attribuzioni dell’art. 1130 c.c. l’amministratore agisce e resiste senza bisogno di autorizzazione assembleare: tipici sono il ricorso per decreto ingiuntivo contro il condomino moroso, le azioni per far osservare il regolamento, i procedimenti cautelari a tutela delle parti comuni e le cause risarcitorie connesse alla loro conservazione. Per le controversie che esorbitano da tali attribuzioni occorre invece la delibera dell’assemblea, eventualmente in forma di ratifica successiva, con possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c.

Sul piano contabile, il contenzioso ricorrente riguarda l’impugnazione della delibera di approvazione del rendiconto. Il condomino che lamenti di non aver potuto esaminare i giustificativi deve dimostrare di averne fatto richiesta prima dell’assemblea, in tempo utile; una richiesta successiva non incide sulla validità della delibera. Errore frequente è ritenere che ogni imprecisione formale renda invalida l’approvazione: rileva soltanto l’impossibilità concreta di comprendere la reale situazione economica e patrimoniale.

Altra questione pratica è quella delle anticipazioni dell’amministratore uscente: il verbale di passaggio delle consegne e l’approvazione di un rendiconto in disavanzo non bastano a provare il credito, essendo onere dell’ex amministratore dimostrare specificamente di aver pagato debiti condominiali con denaro proprio. L’inadempimento grave degli obblighi in esame, in particolare l’omesso rendiconto e la mancata tenuta dei registri, costituisce inoltre causa di revoca giudiziale ai sensi dell’art. 1129 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 13 aprile 2017, n. 9583: l’amministratore è legittimato ad agire senza autorizzazione assembleare contro i condomini per eseguire le delibere, far osservare il regolamento, disciplinare l’uso delle cose comuni, riscuotere i contributi in base allo stato di ripartizione approvato e compiere atti conservativi delle parti comuni.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 14 settembre 2017, n. 21313: quando agisce per riscuotere i contributi dai condomini morosi o resiste all’impugnazione di sentenze favorevoli, l’amministratore non necessita né di autorizzazione né di ratifica, perché la regola affermata dalle Sezioni Unite riguarda soltanto i giudizi che esulano dalle sue attribuzioni.
  • Cassazione civile, sez. II, 10 gennaio 2023, n. 342: il potere-dovere di compiere atti conservativi delle parti comuni comporta un’autonoma legittimazione attiva e passiva nelle controversie risarcitorie per danni ai beni condominiali, nonché il potere di opporsi al decreto ingiuntivo del terzo creditore per obbligazioni assunte per conto del condominio; resta salva la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c., con effetti retroattivi.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 29 gennaio 2025, n. 2119: nelle liti passive promosse da terzi per danni cagionati da cose comuni, anche ai sensi dell’art. 2051 c.c., l’amministratore può nominare il difensore del condominio senza autorizzazione o ratifica assembleare, poiché la controversia attiene all’obbligo di conservazione delle parti comuni.
  • Cassazione penale, sez. II, 22 maggio 2025, n. 19194: l’amministratore può sporgere querela per reati commessi in danno del patrimonio comune, come l’appropriazione indebita del precedente amministratore, senza autorizzazione assembleare, in forza del potere di riscuotere i contributi ed erogare le spese.
  • Cassazione civile, sez. II, 16 settembre 2025, n. 25446: dopo la riforma del 2012 il rendiconto si compone di registro di contabilità, riepilogo finanziario e nota sintetica esplicativa, redatti secondo un sistema misto di cassa e competenza; l’accordo transattivo concluso dall’amministratore in mediazione non vincola il condominio senza ratifica assembleare.
  • Cassazione civile, sez. II, 5 giugno 2026, n. 18205: la delibera di approvazione del rendiconto è annullabile non per la mera irregolarità formale, ma solo quando la violazione dei criteri dell’art. 1130-bis c.c. alteri il risultato effettivo dell’esercizio o impedisca ai condomini di conoscere i reali elementi contabili; l’amministratore non deve depositare i giustificativi, ma consentirne la visione a chi la richieda.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 6 luglio 2026, n. 22815: l’approvazione del consuntivo vale come riconoscimento di debito solo per le poste passive specificamente indicate; l’amministratore che chiede il rimborso di anticipazioni deve provare di aver pagato debiti condominiali con risorse personali, distinguendo tali somme dal compenso.

Rapporti con altre norme

L’art. 1130 c.c. va letto con l’art. 1129 c.c., che fissa requisiti, durata, obblighi di trasparenza e cause di revoca dell’amministratore, e con l’art. 1131 c.c., che ne limita la rappresentanza alle attribuzioni qui elencate e impone di informare senza indugio l’assemblea delle citazioni che le eccedono. L’art. 1130-bis c.c. disciplina il contenuto del rendiconto, il revisore contabile e il consiglio di condominio; l’art. 1133 c.c. regola l’obbligatorietà dei provvedimenti dell’amministratore e il ricorso all’assemblea; l’art. 1135 c.c. riserva all’assemblea l’approvazione del preventivo e del consuntivo; l’art. 1137 c.c. disciplina l’impugnazione delle delibere. Sul piano delle disposizioni di attuazione, l’art. 63 disp. att. c.c. consente all’amministratore di ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro i morosi, e l’art. 71-quater disp. att. c.c. regola la sua partecipazione alla mediazione. Per i danni da parti comuni, gli obblighi conservativi dialogano con la responsabilità da custodia di cui all’art. 2051 c.c., mentre il rapporto con i condomini è retto, in quanto compatibili, dalle norme sul mandato (artt. 1703 ss. c.c.).