Art. 1132 c.c. Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
2. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
3. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1132 c.c. disciplina il dissenso del condomino rispetto alle liti deliberate dall’assemblea. Nel condominio le decisioni si assumono a maggioranza e vincolano anche i dissenzienti: la norma attenua questo principio in una materia, quella giudiziaria, in cui la scelta collettiva può esporre ciascun partecipante a conseguenze economiche rilevanti. Al condomino che non condivide l’iniziativa è riconosciuta la facoltà di separare la propria responsabilità per il caso di soccombenza, senza però consentirgli di avvantaggiarsi gratuitamente dell’eventuale vittoria.
La disposizione non è stata modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma del condominio, che ha tuttavia ampliato le attribuzioni dell’amministratore (art. 1130 c.c.) e, indirettamente, ristretto l’area delle liti che richiedono una deliberazione assembleare e rispetto alle quali il dissenso può operare.
Contenuto della disposizione
Il primo comma presuppone una delibera con cui l’assemblea abbia deciso di promuovere una lite o di resistere a una domanda. Il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità con un atto notificato all’amministratore entro trenta giorni da quando ha avuto notizia della deliberazione. Quanto alla forma, la giurisprudenza ammette, accanto alla notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, la raccomandata all’amministratore.
Gli effetti sono regolati dagli altri due commi:
La separazione non è quindi un esonero opponibile ai terzi, ma un meccanismo di riparto interno che sposta sugli altri condomini il costo della scelta non condivisa.
Profili applicativi
Il primo profilo da verificare è l’ambito della norma. Il dissenso opera solo per le liti che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore e che hanno richiesto una specifica delibera di autorizzazione o di ratifica: non si applica, ad esempio, alla difesa delle delibere impugnate, alla riscossione dei contributi o agli atti conservativi, che l’amministratore compie in via autonoma. Non riguarda inoltre i processi penali, estranei alla rappresentanza condominiale.
Va distinto, poi, il dissenso dalla posizione del condomino che sia controparte del condominio, come nell’impugnazione di una delibera o nel recupero dei crediti verso il moroso. In tal caso non serve alcuna dichiarazione: la compagine si scinde per i contrapposti interessi e il condomino non partecipa né alle spese legali sostenute dal condominio contro di lui né ai benefici conseguiti da quest’ultimo in quel giudizio.
È nulla la delibera che addebiti pro quota le spese della lite al condomino che abbia ritualmente dissentito. Non contrasta invece con la norma la delibera che approva una polizza di tutela legale: il premio è una spesa di gestione da ripartire ai sensi dell’art. 1123 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1131 c.c. definisce la rappresentanza processuale dell’amministratore e l’obbligo di informare l’assemblea delle liti eccedenti, che segna anche il perimetro del dissenso; l’art. 1130 c.c. elenca le attribuzioni per le quali non occorre deliberazione. L’art. 1136 c.c. fissa la maggioranza per le delibere sulle liti, e l’art. 1137 c.c. regola l’impugnazione delle delibere, rimedio diverso dal dissenso. L’art. 1123 c.c. governa la ripartizione delle spese generali, mentre l’art. 1133 c.c. consente di ricorrere all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore.