Art. 1122 c.c. Opere su parti di proprietà o uso individuale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
2. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1122 c.c. appartiene alla disciplina del condominio negli edifici e regola le opere che il singolo condomino esegue non sulle parti comuni, ma sulla propria unità immobiliare o sulle parti di uso individuale. La norma muove dalla constatazione che, in un edificio condominiale, la proprietà esclusiva è materialmente intrecciata con le parti comuni: un intervento all’interno di un appartamento o su un balcone può incidere sulla struttura, sull’aspetto esterno e sulle utilità di tutti. Di qui il bilanciamento tra la libertà del proprietario e l’interesse collettivo alla conservazione dell’edificio.
Il testo vigente è stato riscritto dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013. La versione originaria vietava le opere che recassero danno alle parti comuni; la riforma ha esteso la previsione alle parti normalmente destinate all’uso comune ma attribuite in proprietà esclusiva o in uso individuale, ha esplicitato i limiti della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico, recependo un’interpretazione già affermata dalla giurisprudenza, e ha introdotto l’obbligo di preventiva notizia all’amministratore.
Contenuto della disposizione
Il primo comma individua l’ambito oggettivo e i divieti.
Il secondo comma impone in ogni caso di dare preventiva notizia dei lavori all’amministratore, che ne riferisce all’assemblea. Si tratta di un onere informativo e non di una richiesta di autorizzazione: l’assemblea non può vietare opere lecite, ma l’informazione consente di verificare tempestivamente la conformità dei lavori e di agire in caso di pregiudizio.
Profili applicativi
Il contenzioso tipico riguarda verande, chiusure di balconi e logge, tettoie e pensiline, modifiche di infissi e serramenti esterni, aperture di varchi nei muri, installazione di condizionatori in facciata. Per stabilire se un’opera sia vietata, la giurisprudenza rinvia ai limiti che l’art. 1120 c.c. pone alle innovazioni deliberate dall’assemblea: ciò che non può essere imposto a maggioranza non può essere realizzato dal singolo.
Quanto al decoro, non occorre che l’edificio abbia pregio artistico, né rileva che la sua fisionomia sia già stata compromessa da interventi precedenti; il pregiudizio economico si considera normalmente insito nella lesione. L’accertamento è rimesso al giudice di merito. L’azione di riduzione in pristino ha natura reale ed è imprescrittibile quando riguarda opere sulla proprietà esclusiva; se l’immobile appartiene a più persone, tutti i comproprietari devono partecipare al giudizio. L’amministratore può agire senza autorizzazione assembleare, trattandosi di atto conservativo ai sensi dell’art. 1130, n. 4, c.c. L’omessa comunicazione preventiva, da sola, non rende illegittime opere che rispettano i limiti sostanziali.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1117 c.c. individua le parti comuni tutelate; l’art. 1102 c.c. regola l’uso della cosa comune da parte del singolo, mentre l’art. 1120 c.c. disciplina le innovazioni deliberate dall’assemblea e ne fissa i limiti, richiamati per definire il danno vietato dall’art. 1122 c.c. Gli artt. 1122-bis e 1122-ter c.c. regolano impianti di ricezione, impianti da fonti rinnovabili e videosorveglianza. L’art. 1130 c.c. attribuisce all’amministratore gli atti conservativi, l’art. 1138 c.c. il regolamento che può introdurre limiti ulteriori, se di natura contrattuale. Restano ferme le norme urbanistiche ed edilizie, che operano su un piano distinto dai rapporti condominiali.