Art. 1126 c.c. Lastrici solari di uso esclusivo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1126 c.c. chiude il gruppo di norme che, nel capo dedicato al condominio negli edifici, ripartiscono le spese relative alle parti comuni (artt. 1123-1126 c.c.). Si tratta di una regola speciale rispetto al criterio generale proporzionale ai millesimi: quando il lastrico solare, cioè la superficie piana che chiude in alto l’edificio, o una sua porzione è sottratto all’uso comune e goduto in via esclusiva da uno o più condomini, la spesa di riparazione o ricostruzione non grava su tutti in proporzione al valore delle unità, ma viene divisa secondo un rapporto fisso.
La ratio è duplice. Il lastrico svolge per tutti la funzione di copertura, ma a chi ne ha l’uso esclusivo offre in più il calpestio, l’affaccio e le comodità di una superficie praticabile, con un’usura supplementare. La legge bilancia queste utilità attribuendo un terzo della spesa all’usuario esclusivo e due terzi ai condomini cui il lastrico serve da copertura. La norma è rimasta immutata anche dopo la riforma del condominio introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220.
Contenuto della disposizione
La disposizione presuppone tre elementi:
Il riparto è il seguente: un terzo a carico di chi ha l’uso esclusivo; due terzi a carico di tutti i condomini dell’edificio o della sola parte di esso cui il lastrico serve, ripartiti tra loro in proporzione al valore del piano o della porzione di piano di ciascuno. La quota dei due terzi segue dunque il criterio della proiezione verticale: vi concorrono i proprietari delle unità sottostanti coperte dal lastrico, compreso l’usuario esclusivo quando anche la sua unità si trovi sotto la superficie interessata.
L’obbligo di contribuzione ha natura di obbligazione propter rem, cioè legata alla titolarità del diritto reale sull’unità immobiliare: grava sul proprietario e non sul conduttore o sul mero utilizzatore. Il criterio legale è derogabile da un regolamento di natura contrattuale o da una convenzione approvata da tutti i condomini.
Profili applicativi
Le questioni più frequenti riguardano la delimitazione dell’ambito applicativo. La regola opera solo per la porzione che svolge effettiva funzione di copertura, compresa entro i muri perimetrali; le parti aggettanti, che sporgono dalla facciata senza coprire alcuna unità, restano a carico esclusivo del titolare, come accade per i balconi. Quando il lastrico copre una sola unità immobiliare, oppure si tratta di una terrazza a livello stradale o di un cortile che copre locali interrati, la giurisprudenza abbandona l’art. 1126 c.c. e applica in via analogica l’art. 1125 c.c.: pavimentazione a carico di chi calpesta la superficie, struttura e impermeabilizzazione divise in parti uguali tra sovrastante e sottostante.
Nella prassi assembleare occorre distinguere tra interventi strutturali (soletta, impermeabilizzazione, guaina, massetto, nonché pavimentazione, parapetti e cornicioni quando il loro rifacimento sia conseguenza necessaria dell’intervento sulla copertura) e manutenzione dovuta al solo uso della superficie, che il regolamento può porre per intero a carico dell’usuario. La decisione sui lavori strutturali spetta all’assemblea anche se il lastrico è di proprietà esclusiva.
Altro terreno di contenzioso sono i danni da infiltrazioni nelle unità sottostanti. Il danneggiato può pretendere l’intero risarcimento da ciascun responsabile in solido; il riparto di un terzo e due terzi opera solo nei rapporti interni, ai fini del regresso. Errore ricorrente è ritenere che il condomino danneggiato, in quanto terzo, sia esonerato dal contribuire alle spese: in realtà egli partecipa pro quota alla spesa e al risarcimento, in ragione della propria titolarità sulla parte coperta.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1117 c.c. include i lastrici solari tra le parti comuni, salvo titolo contrario, e l’art. 1123 c.c. fissa il criterio generale proporzionale e quello per le cose destinate a servire i condomini in misura diversa, di cui l’art. 1126 c.c. costituisce applicazione speciale. L’art. 1125 c.c., dettato per soffitti, volte e solai, viene richiamato in via analogica quando il lastrico copre una sola unità o locali sotterranei. Sul piano della responsabilità, l’art. 2051 c.c. fonda il dovere di custodia dell’usuario e del condominio, l’art. 2055 c.c. la loro solidarietà verso il danneggiato, mentre gli artt. 1130, n. 4, e 1135, n. 4, c.c. impongono ad amministratore e assemblea gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria. L’art. 1137 c.c. regola l’impugnazione delle delibere di riparto.