Art. 63 disp. att. c.p.p. Traduzione dell’avviso inviato all’imputato straniero all’estero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 169 comma 3 del codice, all’avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall’autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l’imputato risulta essere nato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.