Art. 46 disp. att. c.p.p. Esecuzione dell’accompagnamento coattivo

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il provvedimento che dispone l’accompagnamento coattivo è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso, all’organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all’interessato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.